Continuazione tra Reati: L’Importanza di una Motivazione Logica
L’istituto della continuazione tra reati, disciplinato dall’articolo 81 del codice penale, rappresenta un principio fondamentale nel diritto penale italiano, volto a mitigare il trattamento sanzionatorio per chi commette più violazioni della legge penale in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale: la decisione del giudice deve fondarsi su una motivazione logica e corretta. In caso contrario, il provvedimento è viziato e deve essere annullato.
Il Caso in Esame: Una Richiesta di Unificazione delle Pene
La vicenda trae origine dalla richiesta di un condannato di applicare la disciplina della continuazione a tre diverse sentenze definitive.
I Reati Oggetto della Richiesta
L’istanza mirava a unificare le pene per tre gruppi di reati:
1. Tentato omicidio e reati concernenti armi, commessi nel febbraio 2016.
2. Ulteriori reati in materia di armi e ricettazione, commessi sempre nel febbraio 2016.
3. Reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), contestato per un lungo arco temporale, dal 2005 al 2018.
La Decisione del Giudice dell’Esecuzione
La Corte di Appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva parzialmente la richiesta. Riconosceva il vincolo della continuazione tra reati per i primi due gruppi di delitti (tentato omicidio, armi e ricettazione), rideterminando la pena complessiva in quattordici anni di reclusione. Tuttavia, rigettava la richiesta di applicare il medesimo istituto in relazione al reato associativo, lasciando quindi separata la relativa condanna.
La Valutazione sulla Continuazione tra Reati
Per applicare la continuazione, il giudice deve accertare la sussistenza del ‘medesimo disegno criminoso’. Si tratta di una decisione unitaria e programmata che precede la commissione dei singoli reati, i quali ne costituiscono l’attuazione. La valutazione del giudice deve essere rigorosa e basata su elementi concreti, come la vicinanza temporale, la similarità delle modalità esecutive e il contesto in cui i reati sono stati commessi.
La Censura della Cassazione: Quando la Motivazione è Viziata
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha annullato la decisione del giudice dell’esecuzione. L’analisi della Suprema Corte non è entrata nel merito della sussistenza o meno del disegno criminoso, ma si è concentrata su un vizio a monte: l’illogicità della motivazione.
le motivazioni
Secondo la Cassazione, il ragionamento della Corte di Appello era viziato perché prendeva le mosse da un ‘dato fattuale errato’. Quando la premessa di un ragionamento è sbagliata, l’intero percorso logico che ne consegue risulta inevitabilmente compromesso. Una motivazione che si basa su presupposti non corretti è, per definizione, ‘manifestamente illogica’. Questo vizio è talmente grave da inficiare la validità stessa del provvedimento, rendendone necessario l’annullamento.
le conclusioni
Questa pronuncia sottolinea un principio cardine dello stato di diritto: ogni provvedimento giurisdizionale, soprattutto quando incide sulla libertà personale, deve essere supportato da una motivazione congrua, logica e basata su fatti correttamente accertati. Un errore nel punto di partenza del ragionamento del giudice contamina l’intera decisione, violando il diritto del condannato a una valutazione corretta e giusta. Pertanto, l’annullamento con rinvio ad altro giudice si impone per garantire che la questione venga riesaminata partendo da presupposti fattuali e logici corretti.
Cos’è la continuazione tra reati?
È un istituto giuridico che permette di unificare più reati commessi in esecuzione di un unico piano criminoso, considerandoli come un solo reato continuato. Ciò comporta l’applicazione di una pena unica, calcolata partendo da quella per il reato più grave e aumentandola, risultando più mite della somma aritmetica delle pene per ogni singolo reato.
Perché la decisione del giudice è stata annullata?
La decisione della Corte di Appello è stata annullata dalla Corte di Cassazione perché la sua motivazione era ‘manifestamente illogica’. Il ragionamento del giudice si basava su un presupposto di fatto errato, viziando così l’intero percorso logico che ha portato a negare l’applicazione della continuazione per uno dei reati.
È possibile applicare la continuazione tra un reato associativo e altri delitti?
Il provvedimento non esclude in linea di principio questa possibilità, ma si concentra sul vizio di motivazione. La questione centrale è se tutti i reati, inclusa la partecipazione a un’associazione criminale, possano essere ricondotti a un’unica programmazione criminosa iniziale, un accertamento che spetta al giudice di merito sulla base di una motivazione logica e fattualmente corretta.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25128 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25128 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
1.La Corte di Appello di Bari, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 31 ottobre 2024, ha accolto l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati di cui agli artt. 56 e 575 e quelli concernenti armi, commessi a Bari il 14 febbraio 2016, oggetto della sentenza n. 4973/2019 della Corte di appello di Bari del 16 dicembre 2019, ed i reati di cui agli artt. 23 l.n. 110 del 1975 e 648 cod. pen. commessi il 28 febbraio 2016 a Bari, oggetto della sentenza n. 5673/2016 emessa dal Gip del Tribunale di Bari il 6 ottobre 2016 e, per l’effetto ha rideterminato la pena complessiva in anni quattordici di reclusione; ha rigettato l’analoga richiesta presentata in relazione al reato di cui all’art. 416bis cod. pen. contestato come commesso a Bari dal 1° gennaio 2005 al 28 maggio 2018, data della pronuncia di primo grado, oggetto della sentenza n. 3522/2019 emessa dalla Corte di Appello di Bari il 23 settembre 2019.
Sent. n. sez. 2008/2025
CC – 10/06/2025
R.G.N. 13297/2025
Il ragionamento, che prende le mosse da un dato fattuale errato, Ł viziato e la motivazione Ł pertanto manifestamente illogica.