Continuazione tra reati: perché la pena può essere diversa da quella di un coimputato?
La determinazione della pena in caso di continuazione tra reati è un’operazione complessa, affidata alla valutazione discrezionale del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 35210/2024) ribadisce un principio fondamentale: la quantificazione dell’aumento di pena non può essere contestata in sede di legittimità sulla base di un mero confronto con la sanzione inflitta a un coimputato. Vediamo nel dettaglio la vicenda e le ragioni della Corte.
I Fatti del Caso
Un imputato presentava ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello che, riconoscendo la continuazione tra reati con un fatto già giudicato in un altro procedimento, aveva determinato un aumento di pena. Il ricorrente lamentava un vizio di motivazione e un errore di diritto, sostenendo che la pena inflittagli fosse incongrua e sproporzionata se paragonata a quella applicata a un coimputato nello stesso procedimento collegato. In sostanza, il fulcro della doglianza era la presunta disparità di trattamento sanzionatorio.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo gli Ermellini, la censura mossa dal ricorrente non atteneva a un vizio di legittimità (ovvero a una violazione di legge), bensì a una valutazione di merito, come tale non scrutinabile in Cassazione. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la valutazione sulla continuazione tra reati è discrezionale
La Corte ha fondato la sua decisione su alcuni pilastri giuridici chiari e consolidati. In primo luogo, ha sottolineato che la posizione di ogni singolo imputato è differenziata e deve essere valutata autonomamente in base a una pluralità di parametri. Non è possibile, quindi, effettuare un semplice confronto aritmetico tra le pene inflitte a soggetti diversi, anche se coinvolti nella medesima vicenda criminale.
Il Collegio ha inoltre precisato che questa autonomia valutativa è ancora più marcata quando le pene sono determinate da giudici differenti e, come nel caso di specie, in presenza di un reato ulteriore rispetto a quello giudicato nel precedente procedimento. Questo reato aggiuntivo costituisce un elemento di valutazione ulteriore, valorizzabile ai sensi dell’art. 133 del codice penale, che elenca i criteri per la commisurazione della pena (gravità del reato, capacità a delinquere del reo, etc.).
Le Conclusioni: l’insindacabilità nel merito
In conclusione, la Corte ha ribadito che la censura del ricorrente, pur essendo presentata come un vizio di motivazione, si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito della decisione dei giudici dei gradi precedenti. Tale operazione è preclusa in sede di legittimità. La decisione della Corte d’Appello, secondo la Cassazione, non era manifestamente illogica né contraddittoria, ma si basava su una valutazione discrezionale che rientra pienamente nei poteri del giudice di merito.
Questa ordinanza conferma che contestare l’entità dell’aumento di pena per la continuazione tra reati in Cassazione è un’operazione estremamente difficile. A meno che la motivazione del giudice di merito non sia totalmente assente, palesemente illogica o basata su criteri estranei alla legge, la valutazione discrezionale sulla quantificazione della pena rimane insindacabile.
È possibile contestare in Cassazione l’aumento di pena per la continuazione tra reati ritenendolo sproporzionato rispetto a un coimputato?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che tale censura si risolve in una valutazione di merito, non scrutinabile in sede di legittimità. La posizione di ogni imputato è autonoma e valutata su parametri specifici.
Perché la pena per un imputato può essere diversa da quella di un coimputato in procedimenti collegati?
La pena è individualizzata. Giudici diversi, la presenza di reati ulteriori e altri parametri specifici per ciascun imputato (ai sensi dell’art. 133 c.p.) portano a una differenziazione della pena che è pienamente legittima.
Cosa significa che un ricorso è inammissibile per questioni di merito?
Significa che il ricorso non viene esaminato nel suo contenuto perché solleva questioni che riguardano la valutazione dei fatti e delle circostanze, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La Corte di Cassazione ha solo il ruolo di verificare la corretta applicazione della legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35210 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35210 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di 1 TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che denuncia vizio di omessa motivazione sulla misura dell’aumento di pena per la continuazione fra reati e che denuncia l’errore di diritto contenuto nella sentenza di primo grado riguardante le modalità di calcolo della pena. In particolare, la Corte di appello ha riconosciuto la continuazione con il fatto giudicato in altro procedimento con la sentenza della Corte di appello di Lecce, che confermava la sentenza in data 28/10/2019 del Gup del Tribunale di Taranto. Ciò premesso, il ricorrente assume che la sentenza inflitta in continuazione è incongrua rispetto a quella inflitta al coimputato nella sentenza pronunciata in altro procedimento.
A tale proposito non può che rilevarsi come la posizione di ogni imputato sia differenziata in relazione a plurimi parametri, tanto più quando la pena -come nel caso in esame- sia determinata da giudici differenti e in presenza di un reato ulteriore rispetto a quello giudicato nella precedente sentenza, così aggiungendosi un elemento di valutazione valorizzabile ai sensi dell’art. 133 cod. pen..
Tanto evidenzia come, in realtà, la censura -oltre che manifestamente infondata- si risolva in una valutazione di merito che, in quanto tale, non è scrutinabile in sede di legittimità.
Tanto conduce a//inammissibilità del ricorsocon condanna del l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024.