Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 941 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 941 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME Benedetto nato a MESSINA il 25/09/1961
avverso l’ordinanza del 26/06/2024 della Corte d’appello di Reggio Calabria; dato avviso alle parti;
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 26 giugno 2024, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria ha respinto la richiesta, avanzata da NOME COGNOME di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati indicati sub 1), 2), 3), e 4) dell’istanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che si lamenta, ai sensi dell’art. 671, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. e a vizio di motivazione;
che tuttavia il ricorrente propone una rivalutazione alternativa degli elementi in base ai quali con argomenti logici il giudice dell’esecuzione ha escluso dal medesimo disegno criminoso quelle condotte, che seppur integranti illeciti in materia di traffico e spaccio di stupefacenti, si connotavano per diverse modalità di esecuzione, per diversità di concorrenti e per l’assenza di elementi univoci per preordinata programmazione;
che nel provvedimento si Ł specificamente motivato sui profili inerenti alla distanza temporali tra i fatti non ricompresi nella continuazione e sono stati esaminati in maniera approfondita i contenuti delle sentenze specie quelle che hanno esaminato i profili di sovrapponibilità delle condotte e quelli inerenti la continuazione, avvalendosi il giudice dell’esecuzione delle valutazioni già svolte in sede di cognizione circa l’eventuale insussistenza di medesimi disegni criminosi;
che nelle censure non si ravvisa indicazione alcuna riguardo eventuali altri elementi dimostrativi della previa unica ideazione di tutte queste differenti condotte;
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di ipotesi di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME