Continuazione tra reati: la Cassazione applica la proprietà transitiva
L’istituto della continuazione tra reati rappresenta un pilastro del diritto penale sostanziale, finalizzato a mitigare il trattamento sanzionatorio per chi commette più illeciti in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 31891/2025, offre un’importante delucidazione su come questo principio si applichi in casi complessi, introducendo il concetto di “proprietà transitiva”.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla richiesta di un condannato di applicare la disciplina della continuazione tra i reati oggetto di diverse sentenze definitive. In particolare, una seconda sentenza di condanna per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) era già stata posta in continuazione con i reati di una prima sentenza. A loro volta, i reati della prima sentenza erano stati legati, sempre in continuazione, a quelli di una terza sentenza. Il ricorrente chiedeva alla Corte d’Appello di riconsiderare l’intera vicenda, rideterminando la pena complessiva alla luce dell’unicità del disegno criminoso che, a suo dire, legava tutte le condanne.
La questione giuridica e la continuazione tra reati
Il nucleo della questione giuridica verteva sulla possibilità di ottenere una nuova rideterminazione della pena quando il vincolo della continuazione tra diverse sentenze non è diretto, ma mediato. Il ricorrente sosteneva che, data l’unicità del disegno criminoso, la corte avrebbe dovuto ricalcolare gli aumenti di pena per i cosiddetti “reati satelliti”. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva dichiarato la richiesta inammissibile, basando la propria decisione su un consolidato orientamento giurisprudenziale.
La Decisione della Cassazione: il Principio della Proprietà Transitiva
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, rigettando il ricorso. Il punto cardine della pronuncia risiede nell’applicazione della “proprietà transitiva” all’istituto della continuazione tra reati.
Le Motivazioni
I giudici di legittimità hanno spiegato che l’identità del disegno criminoso crea una relazione simmetrica tra tutti i reati che ne fanno parte. Se un reato (A) è connesso per continuazione a un secondo (B), e quest’ultimo è a sua volta connesso a un terzo (C), ne consegue necessariamente che anche il primo e il terzo reato (A e C) sono uniti dal medesimo vincolo. Questo perché tutti e tre costituiscono manifestazioni dello stesso progetto criminale originario.
Nel caso di specie, essendo il reato della seconda sentenza già legato a quelli della prima, e questi a loro volta a quelli della terza, la Corte ha concluso che anche i reati della seconda e terza sentenza dovevano ritenersi “di fatto ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione”. Poiché la pena era già stata inflitta tenendo conto di questo legame (anche se non esplicitamente dichiarato in un’unica sede), non era più possibile intervenire con un’ulteriore rideterminazione. In sostanza, il vincolo esisteva già, e la richiesta del ricorrente era superflua e quindi inammissibile.
Le Conclusioni
La sentenza ribadisce un principio di logica e coerenza nell’applicazione della continuazione. Una volta che il legame tra più reati è stabilito, anche in modo indiretto attraverso la proprietà transitiva, non si può chiedere al giudice dell’esecuzione di ricalcolare una pena che già presuppone tale unicità. Questa pronuncia consolida l’orientamento secondo cui la continuazione, una volta accertata, crea una connessione inscindibile tra tutti gli episodi delittuosi, precludendo successive e frammentarie rivalutazioni della sanzione.
Cos’è la continuazione tra reati?
È un istituto giuridico che permette di considerare più reati, commessi in attuazione di un unico piano criminale, come un unico reato continuato, portando a una pena complessiva inferiore rispetto alla somma delle pene per ogni singolo reato.
Cosa si intende per “proprietà transitiva” nella continuazione tra reati?
È un principio logico per cui se un reato A è in continuazione con un reato B, e il reato B è in continuazione con un reato C, allora anche i reati A e C sono uniti dal medesimo vincolo di continuazione, in quanto tutti derivanti dallo stesso progetto criminoso.
È possibile chiedere una nuova determinazione della pena se i reati sono già uniti dalla continuazione, anche in modo indiretto?
No. Secondo questa sentenza, se i reati sono già di fatto collegati dal vincolo della continuazione (anche in virtù della proprietà transitiva) e la pena è stata calcolata di conseguenza, non è ammissibile un’ulteriore richiesta di rideterminazione della pena.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31891 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31891 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME
NOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME, che ha chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;
CC – 15/05/2025
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Reggio Calabria dichiarava inammissibile la richiesta, proposta nell’interesse di NOME COGNOME, di applicazione della continuazione, con eventuale rideterminazione della pena limitatamente agli aumenti, tra i reati oggetto delle seguenti sentenze:
- sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino del 20/4/2018, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 22/11/2013, irrevocabile il 3/11/2020, con cui il NOME Ł stato condannato, in esito al giudizio ordinario, alla pena di anni quattro di reclusione quale aumento a titolo di continuazione con i reati di cui alla sentenza sub 1) per il delitto di cui all’art. 416bis commi primo, terzo, quarto e quinto, cod. pen., accertato a Torino e provincia nel 2007, permanente sino al 22/11/2013;
Rispetto a tale richiesta la Corte affermava che ‘alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’identità del disegno criminoso, che si affermi con riferimento ad una serie di reati, comporta che ciascun elemento della serie, partecipando di tale identità, si configuri avvinto da una relazione perfettamente simmetrica rispetto alla sottoclasse, costituita da tutti gli altri residui reati; che la relazione si connota, poi, proprio in virtø della identità della genesi programmatica che ne costituisce l’essenza, per la ulteriore proprietà transitiva: se un reato si suppone connesso per continuazione a un secondo, e questo, a sua volta, a un terzo, anche il primo e il terzo sono necessariamente uniti in continuazione, in quanto tutti e tre i reati costituiscono estrinsecazione del medesimo disegno criminoso (c.d. proprietà transitiva della continuazione, nella sua accezione positiva, cfr. Cassazione, Sez. 1, n. 43880 del 09/09/2022, COGNOME, Rv. 283745- 01; Sez. 1, n. 48580 del 17/10/2017, COGNOME, Rv. 271550-01, in motiv.; Sez. 1, n. 16235 del 30/03/2010, COGNOME, Rv. 247482- 01, in motiv.); che, nel caso di specie, Ł evidente che se il reato di cui alla sentenza sub 2) Ł connesso a titolo di continuazione con i reati di cui alla sentenza sub 1) e a questi ultimi, a loro volta, sono legati a titolo di continuazione i reati di cui alla sentenza sub 3), ne consegue che anche il reato sub 2) e i reati sub 3), in virtø della proprietà transitiva, vanno tra di loro di fatto ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, non potendosi, in ragione della pena già inflitta a titolo di continuazione, intervenire in concreto con alcuna rideterminazione di pena’.
Con il primo motivo, egli denuncia una violazione di legge in relazione all’art. 671 cod. proc. pen., sostenendo che la corte d’appello avrebbe dovuto considerare tutte le sentenze di condanna ‘avvinte dall’unicità del disegno criminoso rideterminando, se del caso, la pena’ in relazione agli aumenti di pena per i reati satelliti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
NOME COGNOME
NOME COGNOME
Corte di Cassazione – copia non ufficiale