Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 47297 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 47297 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Milano il 14/08/1993
avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena; udito il difensore, avv. NOME COGNOME che ha concluso insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 10.10.2022, che, esclusa l’aggravante di cui all’art. 585 cod. pen., condannava COGNOME Guglielmo alla pena ritenuta di giustizia, per il reato di lesioni personali, consistito nell’aver aggredito NOME COGNOME cagionandogli un trauma facciale giudicato guaribile in giorni dieci.
Il Tribunale aveva irrogato per il reato di lesioni la pena di un mese di reclusione, a titolo di aumento in continuazione con i più gravi reati oggetto della sentenza n. 3175/18 emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Milano del 18 dicembre 2018, irrevocabile il 9 gennaio 2019.
Contro l’anzidetta sentenza l’imputato propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME affidato ad un unico motivo, qui di seguito sintetizzato ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen., deducendo l’inosservanza dell’art. 52, comma 2, lett. b) D. Lgs. 274/2000, in punto di trattamento sanzionatorio in relazione alla specie di sanzione irrogata per il reato di lesioni personali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Invero, nella specie, la pena, nella misura di un mese di reclusione, è stata irrogata dal Tribunale a titolo di continuazione in aumento della pena già inflitta per i più gravi reati di incendio e lesioni aggravate, oggetto di sentenza divenuta irrevocabile.
La pena così determinata non può ritenersi illegale; né, a tal fine, possono richiamarsi i principi affermati da Sezioni Unite COGNOME (Sentenza n. 40983 del 21/06/2018, Rv. 273751), secondo cui, in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per í quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, «l’aumento di pena per il reato “satellite” va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per “moltiplicazione”, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato “satellite”, nel senso che l’aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 cod.pen.»
Invero, in primo luogo, si deve considerare che nella specie la pena, determinata in un mese di reclusione, è stata inflitta a titolo di aumento in continuazione con i più gravi reati 8di incendio e lesioni aggravate oggetto della sentenza n. 3175/18 emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Milano del 18 dicembre 2018, irrevocabile il 9 gennaio 2019.
Inoltre, va considerato che per il delitto per cui si è proceduto nella specie non è prevista l’irrogazione della sola pena pecuniaria.
Il reato di lesioni rientrante nella competenza del Giudice di pace è punito, ex art. 52, comma 2, lett. b), d.lgs. 274/2000 alternativamente con la pena pecuniaria, con la permanenza in casa o con il lavoro di pubblica utilità, sanzioni, le ultime due, che, a norma dell’art. 58, comma 1, dello stesso decreto legislativo, si considerano come pena detentiva ad ogni effetto di legge (sulla natura paradetentiva delle sanzioni suddette, si vedano, ex multis, Sez. 5, n. 8268 del 11/01/2008, COGNOME, Rv. 239469; Sez. 5, n. 35252 del 13/06/2007, COGNOME, Rv. 237701).
Ne consegue che l’aumento in termini di pena detentiva non viola la legalità della pena, data la natura omogenea di due delle possibili sanzioni applicabili per le lesioni rispetto a quella detentiva prevista per i più gravi reati oggetto della sentenza divenuta irrevocabile.
Tale orientamento interpretativo non confligge con quello adottato dalla citata Sez. U n. 40983 del 21 giugno 2018, dal momento che, da una parte, la pronunzia non si è occupata delle sanzioni paradetentive e, dall’altra, i principi enunciati e la casistica enucleata (anche se non perfettamente aderente al caso di specie) non consentono di affermare che sia illegittimo l’aumento in termini di pena detentiva su quella prevista per il reato-base quando il reato satellite sia punito con pena alternativa (così Sez. 5, Sentenza n. 49865 del 14/09/2018, Rv. 274375 – 01, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito aveva aumentato, avuto riguardo al reato base di atti persecutori, la pena di un mese di reclusione a titolo di continuazione per tre episodi di lesioni lievi; si veda anche Sez. 2, Sentenza n. 22088 del 01/07/2020, Rv. 280421).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 26/09/2024.
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