Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13124 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13124 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/01/2023 del G.i.p. del Tribunale di Pistoia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Pistoia, adito in qu di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di NOME COGNOME inte riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.
Secondo il predetto giudice, nonostante la parziale identità delle nor incriminatrici violate e la contiguità temporale delle condotte, queste ul sarebbero espressione di mera professionalità nel delitto e tali, dunque, da potersi riportare ad una anticipata unitaria deliberazione.
Ricorre per cassazione il condannato, con il ministero del difensore fiducia, deducendo – mediante unico motivo – violazione di legge e vizio del motivazione.
La valutazione del giudice a quo sarebbe meramente apparente, a cospetto di indicatori, quali quelli testé menzionati, di per sé più che adegu riconoscimento dell’identità di disegno criminoso. Anche il contesto territor sarebbe omogeneo. Il richiedente non sarebbe mai stato dichiarato delinquent abituale o professionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Costituisce principio acquisito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/201 Gargiulo, Rv. 270074-01) che il riconoscimento della continuazione necessiti anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, d un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stat programmati, almeno nelle loro linee essenziali.
L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contigui spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenzial consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01).
Il riscontro della serie di elementi rilevanti, al fine di stabilire l’ disegno criminoso, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità solo ove il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione completa e congrua, senza vizi logici e travisamen di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01).
Nel caso di specie, il G.i.p. del Tribunale di Pistoia non ha preso specifica considerazione i fatti oggetto delle intervenute condanne, né ha pr in adeguato esame la pluralità degli indicatori suddetti, limitandosi ad affer che i fatti medesimi erano avulsi da qualunque programmazione criminosa unitaria ed espressivi di stile di vita deviante. Trattasi di valutazione as che non soddisfa l’obbligo giudiziale di motivazione.
Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al giudice dell’esecuzione, in diversa persona fisica (Corte cost., n. 183 del 2013) rinnovato giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per l indagini preliminari del Tribunale di Pistoia.
Così deciso il 07/12/2023