Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34170 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34170 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 03 aprile 2024 la Corte di appello di Catania, quale giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza presentata da NOME COGNOME per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui agli artt. 416-bis cod.pen e 73 d.P.R. n. 309/1990 commessi tra il 2007 e il 2009 e un reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 commesso il 20/06/2014, giudicati con due diverse sentenze. La Corte, richiamando la motivazione con cui un’analoga istanza era stata rigettata in data 11 luglio 2023, ha respinto la tesi secondo cui anche la condotta giudicata con la seconda sentenza sarebbe riconducibile all’adesione al medesimo clan mafioso, per la sua distanza temporale dalla cessazione dell’appartenenza al predetto clan, come accertata nella sentenza di cognizione.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo denuncia la violazione di legge e vizio di motivazione.
La Corte non ha tenuto conto dell’esistenza di un elemento nuovo, rispetto alla ordinanza rigettata nel 2023, cioè le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, che descrivono il ruolo del ricorrente all’interno della cosca, dichiarazioni che l’ordinanza neppure menziona.
2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio della motivazione in merito alla rilevanza attribuita al dato temporale.
Essa è illogica laddove afferma non essere plausibile che il ricorrente si sia rappresentato sin dall’inizio la Commissione di tutta una serie di illeciti in materia di stupefacenti, pur riconoscendo la sua appartenenza ad un’associazione mafiosa che aveva tale condotta tra i suoi reati-fine. Dalle sentenze risulta che anche la condotta tenuta nel 2014 costituiva uno dei progetti del disegno criminoso elaborato negli anni precedenti, come provato dalla omogeneità dei delitti e delle loro modalità esecutive. La condotta accertata nel 2007 non si è mai interrotta sino al 2014, tanto che nella seconda sentenza viene contestata al ricorrente la recidiva, così dimostrando che egli era considerato sempre inserito in un contesto associativo che operava nel campo del traffico di stupefacenti. Il fatto commesso nel 2014, detenendo e poi cedendo ben kg. 1.920 di marijuana, dimostra, per la quantità della droga oggetto del traffico, che anche tale attività era riconducibile al clan mafioso di appartenenza. La valutazione della distanza temporale è stata effettuata, quindi, in termini astratti, essendo evidente che
anche questo reato si inserisce nell’attività del clan mafioso, dal quale, peraltro, il COGNOME non risulta essersi mai dissociato
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
Il primo motivo è infondato, nonché generico.
Il ricorrente lamenta l’omessa valutazione delle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, i quali avrebbero descritto il ruolo da lui ricoper all’interno del clan mafioso, ma non spiega quale rilevanza esse avrebbero al fine di valutare la fondatezza della richiesta di continuazione. La sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 15 marzo 2019 ha già accertato che il COGNOME era partecipe di un’associazione mafiosa e che svolgeva, all’interno di questa, l’attività di cessione di sostanze stupefacenti, per cui scarsa rilevanza possono avere le ammissioni di soggetti collaboranti circa tale partecipazione ed anche circa i reati-fine commessi, all’epoca, dal ricorrente.
Peraltro deve sottolinearsi che tale condanna ha ritenuto il COGNOME partecipe dell’associazione criminosa solo fino al novembre 2009, e la decisione del giudice della cognizione non può essere modificata dal giudice dell’esecuzione: del tutto irrilevante sarebbe, pertanto, la dichiarazione di un collaborante che attribuisse al ricorrente la prosecuzione dell’adesione a detto clan anche in epoca successiva, perché il giudice dell’esecuzione non potrebbe tenerne conto, essendo vincolato all’accertamento compiuto dal giudice della cognizione, coperto dal giudicato anche con riferimento all’epoca di commissione dei vari reati per i quali viene richiesta l’applicazione della continuazione. Costituisce, infatti, un principio consolidato quello secondo cui «Non è consentito al giudice dell’esecuzione modificare il giudicato nei suoi elementi essenziali, fra i quali è inclusa la data di commissione del reato, essendo possibile la modifica sostanziale del dictum della sentenza solo nel giudizio di cognizione attraverso il rimedio dell’impugnazione» (Sez. 1, n. 3955 del 06/12/2007, dep. 2008, Rv. 238380).
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Il giudice dell’esecuzione ha motivato in modo logico e sufficiente la insussistenza di elementi idonei a dimostrare l’unicità di disegno criminoso tra i reati giudicati con le due sentenze, nonostante la loro parziale omogeneità, stante la notevole distanza temporale tra loro.
Secondo questa Corte, «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. » (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo Rv. 270074).
Il giudice dell’esecuzione, esaminando la sussistenza di tali indici, ha correttamente evidenziato l’assenza di elementi concreti dai quali dedurre, con la necessaria certezza, che il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 commesso il 20/06/2014 e quelli, analoghi, commessi nel 2007 e nel 2008 fossero sorretti da un unico disegno criminoso, e la presenza, al contrario, di elementi che contrastano con l’ipotesi di una loro programmazione unitaria: in primo luogo tra detti reati sussiste una rilevante distanza temporale, ed inoltre i fatti risalenti a 2007 e al 2008 sono stati commessi quale partecipe di un’associazione criminosa, attività quest’ultima che è cessata, come detto, nel novembre 2009. Anche le modalità esecutive, pertanto, devono ritenersi diverse, così come le motivazioni del delinquere, che non possono essere state, nel 2014, quelle di aderire al programma di tale clan mafioso. Per quanto accertato nella sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa in data 29 ottobre 2015, il fatto commesso nel giugno 2014 è consistito in una vicenda autonoma ed occasionale, non collegata ai fatti pregressi, ben potendo il ricorrente avere deciso, a distanza di anni, di commettere un delitto analogo, frutto però di una nuova determinazione, e non programmato sin dall’epoca della sua partecipazione al sodalizio ‘criminoso.
Si deve infatti ricordare che non è provato, non emergendo dalla sentenza di merito, che il fatto commesso nel giugno 2014 costituisca un reato-fine del clan mafioso a cui il COGNOME apparteneva sino al novembre 2009, e che, in ogni caso, «è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio» (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430). La rilevante distanza temporale tra il momento di ingresso del
ricorrente nel clan mafioso, sicuramente antecedente al 2007, e la commissione dell’ultimo delitto, nonché il verificarsi, nel frattempo, della cessazione della partecipazione a detto clan, rendono del tutto non plausibile, e comunque non provata, la programmazione, nel momento di ingresso del COGNOME nell’associazione, anche del delitto commesso nel 2014.
L’argomentazione dell’ordinanza impugnata risulta, quindi, logica e non contraddittoria, e il ricorrente non vi oppone delle ragioni plausibili, né offre elementi ulteriori, che risolvano la mancanza di elementi indicatori ritenuta dal giudice dell’esecuzione, essendo del tutto insufficiente la mera omogeneità dei titoli di reato.
Il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 02 luglio 2024
Il Consigliere estensore
I Presidente