Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21676 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21676 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che le censure articolate da NOME COGNOME nell’unico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche.
1.1. Il Giudice dell’esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato – sulla scorta delle risultanze degli accertamenti delle sentenze in esecuzione, analiticamente richiamati – che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, non solo la distanza temporale tra i reati omogenei (associazioni dedite al narcotraffico), commessi a quanto meno alla distanza di dodici anni, ma anche l’assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dall’adesione al primo sodalizio (1995), avesse programmato sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli le violazioni commesse a partire dal gennaio 2012 e, per converso, l’acquisizione di specifici elementi fattuali sintomatici dell’estemporanea insorgenza dì autonome risoluzioni criminose in risposta a specifiche sollecitazioni (la quasi totale diversità dei membri dei due sodalizi).
1.2. Le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza pretendendo l’estensione della permanenza del reato associativo più risalente nel tempo in ragione della contestazione aperta in applicazione di principi validi per le associazioni mafiose.
1.3. Con riferimento alla decisione di accoglimento della richiesta di continuazione, sostiene il ricorrente che il giudice adito ex art. 671 avrebbe erroneamente determinato la pena per il reato di cui all’art. 73 T.u. stup. giudicato con la sentenza sub 2) del provvedimento impugnato in mesi quattro di reclusione. Sarebbe stato, infatti, vincolato ad uniformarsi alla misura di un mese di reclusione
determinata dal giudice della cognizione per i reati dlele steso titolo unificati continuazione interna con la sentenza sub 1). Trattasi di assunto giuridicamente non corretto trovando sempre applicazione i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. che consentono di distinguere i reati a secondo della diversa gravità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il P esidente