Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1671 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1671 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, co riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato g elementi da cui desumere l’ideazione unitaria, da parte del singolo agente, una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte a dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costitu parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche esse (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156);
che tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata all’illecito, perché in tal cas reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vit improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la profession reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950);
che la verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base d indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo d continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 267596);
che, di conseguenza, «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, d una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, q l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-tempora le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abi programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenzi non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazi estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074)»;
che, per converso, non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti predetti indicatori, potendo l’unitarietà del disegno criminoso essere apprezz anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significati
questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098);
che l’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento d giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici travisamento dei fatti;
che, nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha escluso la riconducibi al medesimo disegno criminoso dei reatq . per cui NOME COGNOME è stato condannato con quattro diverse sentenze sul rilievo che lo iato temporale che separa, mai inferiore a cinque mesi, e la diversità di oggetto mater concorrono ad escludere che egli, nel 2012, sia stato autore di un’ideazio criminosa che abbraccia anche comportamenti – quantunque, almeno parzialmente, omogenei – distribuiti nell’arco di due anni e cinque mesi;
che, a fronte di tali convincenti e lineari considerazioni, il ricor lamenta, innanzitutto, l’imprecisa collocazione del tempus commissi delicti, spendendo, però, al riguardo, considerazioni tutt’altro che convincenti, at che, fatta salva l’inversione delle sentenze rispettivamente indicate ai punt 2), il giudice dell’esecuzione ha espressamente vagliato (come pedissequamente dedotto da COGNOME): una ricettazione commessa nell’estate 2014; un furto i abitazione dell’agosto 2013; una ricettazione del marzo 2012; una ricettazio dell’agosto 2012;
che, per il resto, Barone articola censure di carattere essenzialme confutativo, del tutto inidonee ad evidenziare fratture logiche nel provvedimen impugnato che, pur tenendo conto della consumazione delle condotte illecite in un contesto territoriale circoscritto e dell’offesa al patrimonio costante arrecata, ha assegnato decisiva rilevanza al distacco cronologico (biennale, caso delle due ricettazioni di telefoni cellulari) tra i singoli comportamenti, sé scarsamente compatibile con la loro anticipata ed unitaria programmazione, nonché, con riferimento ai due episodi meno lontani (le ricettazioni risalent 2012 e separate da cinque mesi e diciotto giorni), alla non assimilabilità compendio delittuoso;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del rico con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione de causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favo della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 28/09/2023.