Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 418 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 418 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Sarnico il 02/04/1964;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 10/05/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bergamo, in Funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto parzialmente la domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva proposta, ai sensi dell’art.671 cod. proc. pen., da NOME COGNOME con riferimento ai reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne: 1) sentenza del Tribunale di Bergamo pronunciata il giorno 11 novembre 2014 (irrevocabile il 20 gennaio 2022), con condanna alla pena di anni cinque di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di cui agli artt.217, 224 R.d. 267/42, commesso in Bergamo il 4 febbraio 2010; 2) sentenza del Tribunale di Bergamo emessa il 22 maggio 2013 (irrevocabile il 13 gennaio 2016), con condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa per il reato di cui agli artt.110, 648 cod. pen., commesso in Bergamo il 10 dicembre 2010; 3) sentenza del Tribunale di Bergamo pronunciata il giorno 13 novembre 2015 (irrevocabile il 12 dicembre 2019), con condanna alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 1.500 di multa per i reati di cui agli artt.62 n.2, 81, 110, 474,648 cod. pen., commessi in Bergamo il 18 gennaio 2011; 4) sentenza del Tribunale di Bergamo emessa il giorno 2 luglio 2015 (irrevocabile il 25 gennaio 2023), con condanna alla pena di anni tre di reclusione per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 216,217,219,223,224 R.d. 267/42, commessi in Bergamo il 3 febbraio 2011 ed il 16 marzo 2011.
In particolare il Tribunale ha ritenuto configurabile l’unicità del disegno criminoso tra i reati di cui alle sentenze sub 2) e 3) in considerazione del breve lasso temporale intercorso tra le due condotte e l’omogeneità delle violazioni e, pertanto, ha individuato come pena base quella fissata nella sentenza n.3 disponendo, rispetto ad essa, l’aumento per la continuazione per il reato sub 2) nella misura di mesi otto di reclusione, giungendo in tal modo i blla pena finale di anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 1.700 di multa. Al contrario,i1 giudice dell’esecuzione ha escluso la sussistenza dell’unicità del disegno criminoso tra i reati di cui alle sentenze sub 1) e 4) e quelli per i quali ha invece riconosciuto l’invocato beneficio.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. co
proc. pen., insistendo per l’annullamento della stessa con riferimento alla parte con cui ha negato la continuazione e rispetto al trattamento sanzionatorio fissato per le sentenze nn.2 e 3.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio evidenziando che sarebbe stata erroneamente individuata la pena inflitta con la sentenza sub 3) dato che tale decisione riguardava due reati e che, pertanto, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto individuare quella più grave (tra quelle irrogate peri due reati uniti dalla continuazione c.d. ‘interna’) e poi su di essa effettuare gli aumenti per i reati satellite; inoltre, secondo il condannato, il giudice dell’esecuzione non avrebbe fornito adeguata motivazione rispetto agli aumenti in questione.
Infine, il diniego della continuazione per i reati sub 1) e 4) sarebbe del tutto ingiustificato atteso che, in realtà, tutti i reati per i quali era stata avanzata richiesta erano espressione del medesimo disegno criminoso trattandosi di fatti della medesima indole ed attuativi dello stesso disegno criminoso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.
Anzitutto, con riferimento alla negata continuazione, GLYPH il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati sub 1) e 4) ed i restanti, con rilievo decisivo, l’assenza di circostanze da cui desumere che l’odierno ricorrente, sin dalla consumazione del primo reato (bancarotta documentale e distrattiva commessa nel 2010) avesse programmato nonostante il periodo intermedio trascorso (di circa un anno), sia pure nelle linee generali richieste dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi di ricettazione e che, sin dalla prima bancarotta, avesse progettato di esercitare altre attività imprenditoriali; inoltre secondo il giudice dell’esecuzione mancavano elementi dai quali desumere che i capi di abbigliamento (oggetto delle ricettazioni di cui alle sentenze nn.2 e 3) fossero destinati ad essere posti in vendita negli esercizi commerciali gestiti dalle società fallite nel febbraio e marzo 2011, rispetto alle
quali il COGNOME è stato condannato per bancarotta documentale e non anche per distrazione.
2.1. In tale contesto i reati commessi sono stati quindi ritenuti, in modo non manifestamente illogico, riconducibili piuttosto ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale, come tale non meritevole del beneficio previsto dalla normativa invocata.
2.2. Le censure del ricorrente quindi, oltre ad essere generiche, sollecitano una inammissibile lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione, da sovrapporre a quella coerentemente svolta dal giudice a quo.
Con riferimento al trattamento sanzionatorio è noto che il giudice dell’esecuzione il quale debba procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali per più violazioni già unificate a norma dell’art. 81 cod. per., deve dapprima scorporare tutti i reati che il giudice della cognizione abbia riunito in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest’ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riunii:i in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo (Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013, dep. 2014, Romano, Rv. 259030; Sez. 1, n. :38244 del 13/10/2010, Conte, Rv. 248299; Sez. 1, n. 49748 del 15/12/2009, COGNOME, Rv. 245987). Inoltre, il giudice dell’esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268735; Sez. 1, n. 3276 del 21/12/2015, dep. 25/01/2016, COGNOME, Rv. 265909; Sez. 1, n. 44240 del 18/06/2014, COGNOME, Rv. 260847).
Orbene, nella fattispecie, sebbene il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto stabilire la pena base nella misura di anni tre di reclusione e 1.200,00 euro di multa (per il reato di ricettazione oggetto della sentenza sub 3) e quindi operare su di esso l’aumento di pena per i residui due reati in continuazione (vale a dire quello di cui all’art. 474 cod. pen. e quello di cui all’art. 648 cod. pen.), tuttav
ha stabilito che il reato più grave era quello oggetto della sentenza sub 3) del Tribunale di Bergamo in data 13 novembre 2015 (irrevocabile dal 12 dicembre 2019), con cui era stata irrogata la pena più elevata (e comprendente, in rea sia quella per il reato di cui all’art. 648 cod. pen. che quella per il rea all’art. 474 cod. pen.), ha di fatto riproposto il calcolo della pena stabilito di cognizione con riferimento ai primi due reati, già ritenuti in continuazione ‘interna’.
Ne consegue che, nel rispetto dei principi sopra richiamati, il Tribunale Bergamo è partito dalla pena base di anni tre di reclusione e 1.200 euro di mul rispetto al reato di cui all’art. 648 cod. pen., aumentato ad anni tre e mesi reclusione ed euro 1.500 di multa per la continuazione (interna) col reato di all’art. 474 cod. pen., confermando così la relativa valutazione del giudice d cognizione ed ha ulteriormente aumentato la pena di mesi otto di reclusione e euro duecento di multa per il reato oggetto della sentenza sub 2).
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con la conseguente condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art.616 cod. pro pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2023.