Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 14015 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 14015 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 14/05/1991
avverso l’ordinanza del 11/06/2024 del TRIBUNALE di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/otite le conclusioni del PG
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Il Procuratore generale, NOME COGNOME chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME ricorre avverso l’ordinanza dell’Il giugno 2024 del Tribunale di Bologna che, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo ai seguenti gruppi di reati:
primo gruppo:
lesione personale, sequestro di persona e rapina, ai sensi degli artt. 582, 605 e 628 cod. pen., commessi il 13 e il 14 febbraio 2020 in Lignano Sabbiadoro, giudicati dalla Corte di appello di Trieste con sentenza del 19 gennaio 2022, definitiva il 5 maggio 2022;
lesione personale, sequestro di persona e rapina, ai sensi degli artt. 582, 605 e 628 cod. pen., commessi il 10 gennaio 2020 in Civitella di Romagna, giudicati dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del 6 aprile 2022, definitiva il 20 settembre 2022,
secondo gruppo:
trasgressione del provvedimento di espulsione, ai sensi dell’art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, commesso il 14 febbraio 2020 in Lignano Sabbiadoro, giudicato dalla Corte di appello di Trieste con sentenza del 22 novembre 2022, definitiva il 28 settembre 2023;
trasgressione del provvedimento di espulsione, ai sensi dell’art. 13, comma 13, T.U. imm., commesso il 24 gennaio 2019 in Bologna, giudicato dal Tribunale di Bologna con sentenza del 18 luglio 2023, definitiva in data 1 ottobre 2023.
2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione, con riferimento ai reati di cui al primo gruppo, avrebbe erroneamente omesso di valorizzare la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, tra cui l’omogeneità dei reati e la contiguità temporale degli stessi.
In particolare, nel ricorso si evidenzia che i reati di rapina sub 1 e 2 erano stati commessi a distanza di solo un mese l’uno dall’altro, con le medesime modalità operative (condotte poste in essere con violenza e minaccia) e nel medesimo contesto geografico, a nulla rilevando che fossero erano stati realizzati
con l’ausilio di differenti complici (anche considerando la presenza, in entrambi i casi, del correo COGNOME).
Ed ancora, nel ricorso si evidenzia come il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto ritenere ostativo al riconoscimento della disciplina della continuazione la figura di COGNOME, posto che questi non era mai stato indagato per i fatti oggetto di condanna.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il giudice dell’esecuzione avrebbe rigettato in maniera apodittica la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione con riferimento al secondo gruppo di reati, nonostante i precisi elementi forniti della difesa in sede di istanza ex art. 671 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Il giudice dell’esecuzione, infatti, ha evidenziato che – con riferimento ai reati di cui al primo gruppo – l’istanza difettava della prova circa la sussistenza dell’unicità del disegno criminoso, che ricorre quando i singoli reati costituiscono parte integrante di un unico programma deliberato fin dall’origine nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, al quale deve aggiungersi, volta per volta, l’elemento volitivo necessario per l’attuazione del programma delinquenziale.
Secondo il giudice dell’esecuzione, dalla lettura delle sentenze di merito, si evinceva che non vi erano elementi in forza dei quali poter sostenere che il condannato, quando aveva commesso il primo dei reati di cui al primo gruppo, avesse già preventivato di commettere anche gli ulteriori reati indicati, frutto di distinte determinazioni causali.
Era emerso, infatti, che il condannato aveva individuato la vittima del secondo reato solo in un momento successivo alla realizzazione del primo.
Non vi era, pertanto, la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nella vicinanza cronologica tra i fatti, nella causale, nelle condizioni di tempo e di luogo, nelle modalità delle condotte, nella tipologia dei reati, nel bene tutelato e nella omogeneità delle violazioni (Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, COGNOME, Rv. 246838).
1.2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Con riferimento ai reati di cui al secondo gruppo, infatti, la Corte ritiene che la motivazione dell’ordinanza impugnata sia incongrua e priva di una effettiva
valutazione dei singoli fatti di reato oggetto delle sentenze di condanna, soprattutto in considerazione della tipologia dei beni giuridici tutelati dalle stess
norme incriminatrici.
Il giudice dell’esecuzione,
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motivazione sostanzialmente assente, si è limitato a evidenziare la distanza cronologica dei
reati.
2. Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare l’ordinanza impugnata con rinvio con riferimento alla valutazione della disciplina della
continuazione dei reati del secondo gruppo, rigettando nel resto il ricorso.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui all’art. 13, comma 13, del d.lgs. n. 286 del 1998, giudicati dalla Corte di appello di Trieste con sentenza del 22 novembre 2022 e dal Tribunale di Bologna con sentenza del 13 luglio 2023, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bologna. Rigetto nel resto il ricorso.
Così deciso il 09/01/2025