Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 18603 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 18603 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nata a Borgorose il 22/09/1960;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell’esecuzione, dell’11/12/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati per i quali NOME COGNOME era stata condannata con le seguenti sentenze irrevocabili: 1) sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Pretore di Roma in data 12 dicembre 1995 per i reati di cui agli artt. 81, 646, 61 n.11 cod. pen. (capo A) e 81, 485, 61 nn. 2 e 11 cod. pen. (capo B); 2) sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Pretore di Roma in data 26 novembre 1996 per i reati di cui agli artt. 81, 485 61 nn. 2 e 11 cod. pen. (capo A) e 81, 646, 61 n.11 (capo B) e 81, 640, 61 nn. 2 e 11 cod. pen. (capo C); 3) sentenza della Corte di appello di Roma in data 8 gennaio 2015 (in parziale riforma di quella del Tribunale d Velletri del 14 maggio 2012) per i reati di cui agli artt. 110, 582, 585, 577 n.3 e 4 I. 110/75.
In sintesi, il giudice dell’esecuzione – che giudicava in sede di rinvio, a seguito di annullamento disposto da questa Corte con la sentenza n.36905/2025 – dopo avere osservato che la istanza andava ritenuta ammissibile in forza di quanto statuito con la sentenza rescindente, ha comunque ritenuto infondata la richiesta per la mancanza di elementi in forza dei quali ritenere che al momento della commissione dei reati accertati con le due sentenze del Pretore di Roma (già uniti sotto il vincolo della continuazione in sede di cognizione) la condannata avesse già programmato, sia pure a grandi linee, quelli della terza sentenza tenuto conto della distanza temporale intercorsa tra di essi (vari anni), la diversa natura dei reati ed i differenti concorrenti.
Avverso la citata ordinanza NOME COGNOME per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.
La ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) , c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 673 del codice di rito, 163 e 164 cod. pen. ed il vizio di motivazione erronea e manifestamente illogica ed osserva che il giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto che la sua istanza riguardava la richiesta di rideterminazione della pena, ai sensi dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., per
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le due sentenze del Pretore di Roma a seguito dell’avvenuta abrogazione dell’art.
485 cod. pen. e la conseguente concessione della sospensione condizionale della pena anche rispetto alla terza sentenza, la cui pena è attualmente espiata dalla
Franchi in regime di affidamento in prova al servizio sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato nei limiti appresso indicati.
2. Anzitutto, deve evidenziarsi che l’originaria istanza della odierna ricorrente riguardava la rideternninazione della pena, ai sensi dell’art. 188 disp. att. cod.
proc. pen., inflitta con le sopra indicate sentenze del Pretore di Roma a seguito art. 485 cod. pen., disposta con l’art. 1, comma 1,
della abrogazione del reato ex
lett. a), d.lgs. n.7/2016. Orbene, rispetto a tale domanda effettivamente il giudice dell’esecuzione ha omesso di pronunciare incorrendo, in tal modo, nel
vizio lamentato con l’impugnazione.
Il ricorso, invece, deve essere dichiarato inammissibile per il resto poiché riguardante profili non oggetto della originaria richiesta avanzata al giudice dell’esecuzione, proposti per la prima volta in questa sede.
In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell’esecuzione, per nuovo esame rispetto alla domanda di rideterminazione della pena a seguito dell’abrogazione del reato previsto dall’art. 485 cod. pen.; il ricorso, invece, deve essere dichiarato inammissibile per il resto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia sull’istanza di rideternninazione della pena per l’abrogazione del reato di cui all’art. 485 cod. o ” — n 3 ° g GLYPH pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Velletri. Dichiara Cg GLYPH p? m -à· c.”) inammissibile il ricorso nel resto.
NOME COGNOME Così deciso in Roma, il 10 aprile 2025.