Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9778 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9778 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha rigettato l’istanza ex art.671 cod. proc. pen. avanzata da NOME COGNOME, ponendo l’accento sull’assenza di elementi dai quali desumere che i reati giudicati (art. 416-bis e art. 629 cod. pen. aggravato ai sensi dell’ art. 7 L. n. 20 del 2001) siano espressione di un disegno unitario tenuto conto sia della distanza temporale e spaziale di commissione tra loro, sia della diversità di correi;
Ritenuto, al riguardo, che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitud ni programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primc reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essen2:iali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 – dep. 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270074);
Rilevato che, con specifico riferimento al rapporto tra il delitto associativo e i reati fine, questa Corte, applicando i principi fin qui enunciati, ha ritenut ipotizzabile la continuazione tra gli stessi a condizione che il giudice verifich puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Rv. 271984);
Considerato che le censure del ricorrente, oltre a sollecitare una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell’esecuzione, si fondano su un travisamento del principio di diritto fin qui enunciato. Invero, la circostanza che i fatti gravitino attorno alla compagine associativa non comporta affatto che tutte le azioni compiute successivamente all’ingresso nel clan fossero legate dal nesso della continuazione poiché, per una previa ed unitaria programmazione ,sarebbe stato necessario provare che quei specifici delitti fossero stati programmati sin dal momento dell’adesione all’associazione criminosa;
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricor con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della ca di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cas delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2024.