Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15888 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15888 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25 maggio 2023 la Corte di appello di Lecce ha rigettato l’istanza, presentata nell’interesse di NOME COGNOME, volta al riconoscimento del vincolo della continuazione, in executivis, tra i reati per cui egli è stato condannato con due separate sentenze.
Il giudice dell’esecuzione ha, in proposito, ritenuto che l’omogenea offensività di parte delle condotte accertate, afferenti a traffico di sostanze stupefacenti ed il coinvolgimento, in entrambi i procedimenti, di tale NOME COGNOME non valgono a dimostrare che esse costituiscano espressione del medesimo disegno criminoso, militando in senso contrario, tra l’altro: lo iato temporale, stimabile in un quinquennio, tra le vicende, una sola delle quali avente dimensione francamente associativa; la diversa estensione territoriale dell’attività illecita; la reciproca autonomia, all’epoca del primo reato, commesso nel 2005, dei gruppi cui facevano capo, rispettivamente, COGNOME e COGNOME i quali, invece, risultano avere fatto parte del medesimo sodalizio, il primo in un posizione di subalternità rispetto al secondo che, invece, non è dato apprezzarsi nel periodo precedente, connotato dalla parità di rango tra i due trafficanti.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo – del quale si darà atto, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limit strettamente necessari per la motivazione – seguito da successiva memoria del 20 gennaio 2024, con la quale le doglianze compendiate nel libello introduttivo del presente giudizio sono state riprese e sviluppate.
Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sul rilievo che il giudice dell’esecuzione è pervenuto al rigetto dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. sulla base dell’ingiustificata svalutazione degli elementi sintomatici della riconducibilità delle indicate manifestazioni delittuose ad un’unica, comune programmazione iniziale, costituiti: dalla medesimezza dell’indole dei reati; della sostanziale contiguità temporale, apprezzabile in ragione del carattere «aperto», quanto alla data iniziale, della contestazione associativa; del trait d’union rappresentato dalla figura di NOME COGNOME, con il quale egli ha intrattenuto, lungo tutto l’arco temporale interessato dalle investigazioni, i continui e strettissimi rapporti documentati dalle intercettazioni; dal costante utilizzo, da parte sua, dell’utenza telefonica intestata alla compagna del tempo, NOME COGNOME.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
Preliminarmente, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, NOME, Rv. 255156).
Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita ispirata all’illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950).
La verifica di tale preordinazione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 267596).
Ne discende che «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la
contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Non è, per converso, necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l’unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098).
L’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.
Tanto premesso sul piano dei principi, ritiene il Collegio che la Corte di appello di Lecce vi si sia, nel complesso, attenuta, pervenendo al rigetto dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. proposta nell’interesse di NOME COGNOME sulla scorta di considerazioni logiche e coerenti e, comunque, esenti da vizi rilevanti in sede di legittimità.
Nella valutazione del giudice dell’esecuzione, la distanza temporale tra le diverse condotte, associative e non, si accompagna alla considerazione, fedele sia ad ordinari canoni razionali che alla storicità degli eventi accertati, della non coincidenza dei soggetti coinvolti e, specificamente, del diverso modo di atteggiarsi dei rapporti intrattenuti, nel corso del tempo, da NOME COGNOME e NOME COGNOME.
A questo proposito, la Corte di appello non ha mancato di vagliare compiutamente le allegazioni di parte relative agli elementi che, nel procedimento relativo ai fatti più risalenti, mettono in luce le cointeressenze illecite tra i due che, però, ha ritenuto, con motivazione ampia e coerente, che sfugge al sindacato di legittimità, dimostrative della reciproca autonomia delle deliberazioni criminose anziché della loro riconducibilità al medesimo disegno criminoso.
Del pari ineccepibili appaiono, del resto, le argomentazioni utilizzate dal giudice dell’esecuzione per negare decisiva rilevanza, nella prospettiva evocata dall’istante, ai profili concernenti il bene leso, il contesto territoriale riferimento ed il dato cronologico; quest’ultimo, in particolare, perde significato,
al di là della formale confezione delle imputazioni, alla luce delle conclusioni raggiunte in ordine all’originaria estraneità di COGNOME – il quale operava in sinergia con tutt’altre persone – alla compagine in cui, nel 2005, militava COGNOME ed al successivo inserimento del primo, testimoniato dalle vicende svoltesi a distanza di un lustro, all’interno dell’associazione finalizzata al narcotraffico nella quale COGNOME rivestiva un ruolo a lui sovraordinato.
Il giudice dell’esecuzione, deve qui ribadirsi, ha sviluppato un tessuto argomentativo sintonico con la descritta cornice ermeneutica, che il ricorrente contesta ponendosi in un’ottica sostanzialmente confutativa – in quanto tale non idonea ad abilitare l’intervento censorio del giudice di legittimità – che si impernia su elementi che, frutto di una opposta esegesi delle risultanze istruttorie, non valgono a connotare in chiave di illegittimità la decisione impugnata, che si incentra su dati di fatto, correttamente esposti dal giudice dell’esecuzione, che le garantiscono un adeguato supporto razionale in quanto idonei ad orientare l’esercizio della discrezionalità giudiziale.
Il ragionamento sotteso alla decisione impugnata resiste, in particolare, alle obiezioni che fanno leva su elementi – quali l’analoga, ancorché parziale, offensività e la, pure parziale, contiguità territoriale – che la Corte di appello, senza esorbitare dall’ambito della libertà di apprezzamento che le è normativamente attribuita, ha stimato recessivi rispetto a quelli cui ha, per contro, assegnato valenza ostativa all’accoglimento dell’istanza ex rt. 671 cod. proc. pen..
Priva di pregio è, del pari, la doglianza che sì appunta sull’impiego, in un caso e nell’altro, della stessa utenza telefonica, sintomatico di una cautela che, come debitamente segnalato dalla Corte di appello, discende dalla generale propensione criminale di COGNOME piuttosto che dall’avere egli previsto, all’atto di commettere i reati accertati nel 2005, la successiva adesione in una determinata societas sceleris e la consumazione dei relativi reati-fine.
Dal rigetto del ricorso discende la condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso il 26/01/2024.