Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 836 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 836 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Torre del Greco il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell’esecuzione, del 22/09/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva la richiesta avanzata nell’interesse di NOME COGNOME e diretta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, in sede esecutiva, tra i reati rispetto ai quali egli è stato riconosciuto colpevole e condannato con le seguenti decisioni irrevocabili: 1) GLYPH sentenza del Tribunale di Avezzano in data gennaio 2021; 2) sentenza del Tribunale Velletri in data 18 gennaio 2022; 3) sentenza del Tribunale di Velletri in data 25 maggio 2022; 4) sentenza del Tribunale di Frosinone in data 5 giugno 2024; 5) sentenza del Tribunale di Civitavecchia in data 28 giugno 2024.
Avverso tale ordinanza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insisten per il suo annullamento.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81 cod. pen., 671 del codice di rito ed il vizi di motivazione illogica; al riguardo osserva che il giudice dell’esecuzione ha omesso di considerare che i reati delle prime due sentenze erano già stati posti in continuazione in sede di cognizione e che, in realtà, tutte le violazioni di legge da lui commesse erano espressione di un unico disegno criminoso.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Come è noto la consolidata giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato dal ricorrente, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria da parte del singolo agente di
una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, Esposti, Rv. 266413; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098).
2.1. L’unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulla serialità delle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita innprontato al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950).
2.2. La verifica di tale preordinazione criminosa, inoltre, non può essere compiuta dall’autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 671 cod. proc. pen., che può essere applicata, indifferentemente, sia per tutti i reati presupposti sia per una parte limitata di essi (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 267596; Sez. 1, n. 35639 del 02/07/2013, COGNOME, Rv. 256307; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833).
Ciò posto si rileva che il provvedimento impugnato sfugge a censura, nella parte in cui – con motivazione adeguata ed esente da evidenti vizi logici – ha escluso l’identità del disegno criminoso rispetto ai reati accertati con le sentenze sopra indicate (violazioni degli artt. 455 e 640 cod. pen.), avendo dato rilievo alla distanza temporale intercorsa tra di essi, ai diversi luoghi in cui sono stati
commessi e del fatto che alcuni di essi erano stati consumati dall’odierno ricorrente da solo ed altri in concorso con concorrenti differenti.
3.1. In tale contesto i reati commessi sono stati ritenuti dal Tribunale di Civitavecchia, in modo non contraddittorio, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole, quindi, dell’applicazione di istituti di favore. La portata del rigetto va, quindi, correlata alla richiesta e non può comportare una rimeditazione della già dispos continuazione per i reati di cui alle due prime sentenze; inoltre, il ricorso non i per quale ragione quest’ultima avrebbe in concreto rilievo rispetto alla richi concernente i restanti reati
3.2. Pertanto, il logico argomentare del giudice dell’esecuzione non viene scalfito dalle censure (peraltro, in parte rivalutative) mosse con l’impugnazione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 del codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2025.