Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28015 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28015 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME nato il 12/04/1986
avverso l’ordinanza emessa il 22/04/2025 dal Tribunale di Macerata visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che
ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa il 28 aprile 2025 il Tribunale di Macerata, quale Giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da NOME COGNOME finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi degli- artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti di reato giudicati tialle sentenze irrevocabili di cui ai punti a), b), c), d) ed e) d provvedimento impugnato, ritenendo ostativa all’accoglimento dell’istanza l’eterogeneità delle modalità esecutive che connotavano tali comportamenti criminosi.
Tali decisioni irrevocabili, in particolare, risultavano pronunciate nei confronti di NOME COGNOME dal Tribunale di Grosseto nelle date del 3 ottobre 2015 (a) e del 17 marzo 2022 (c); dalla Corte di appello di Ancona nelle date del 10 ottobre 2019 (b) e del 5 maggio 2022 (d); dal Tribunale di Macerata il 3 marzo 2023 (e).
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 671 cod. proc. pen., conseguenti all’omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione dei fatti di reato giudicati dalle decisioni irrevocabili presupposte.
Secondo la difesa del ricorrente, la correlazione dei fatti di reato di cui ai punti a), b), c), d) ed e) del provvedimento impugnato era stata svalutata dal Giudice dell’esecuzione, che, attraverso un percorso argomentativo incongruo, aveva disatteso l’incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra i delitti di cui si assumeva la preordinazione, resa evidente dall’assimilabilità tipologica, spaziale e temporale delle vicende criminose presupposte, vagliate dal Tribunale di Macerata, che risultavano commesse in un contesto esecutivo connotato da omogeneità.
Tale contiguità, peraltro, quantomeno per le vicende criminose di cui ai punti b), d) ed e), appariva incontrovertibile atteso che due di esse, indicate nei punti b) ed e) del provvedimento impugnato, erano state commesse a Civitanova Marche nella stessa giornata del 17 novembre 2018; mentre, la terza di esse, indicata nel punto d), riguardava due differenti ipotesi di reato, delle quali, la prima, era stata commessa a Civitanova Marche il 17 novembre 2018, la seconda, era stata commessa a Civitanova Marche nell’arco temporale compreso tra il 2017 e il 17 novembre 2018.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è fondato nei termini di seguito indicati.
Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da NOME COGNOME ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione ex artt. 81, secondo comma, cod. pen., e 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01).
Tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita fondata sulle attività illecite del condannato, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professionalità n reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al “favor rei”» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950 – 01).
La verifica di tale preordinazione, al contempo, non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso unitario (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 267596 – 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 – 01).
In questa cornice, deve rilevarsi, in linea con quanto affermato dal Tribunale di Macerata, che, relativamente ai reati di cui ai punti a) e c), ostava
all’applicazione della disciplina della continuazione invocata da NOME COGNOME, l’eterogeneità delle modalità esecutive con cui si erano concretizzate le condotte criminose giudicate dalle sentenze irrevocabili presupposte, riguardanti i reati di furto aggravato e falso ideologico, commessi, il primo, a Orbetello, il 2 agosto 2015, il secondo, a Grosseto, il 14 settembre 2016.
Si consideri, inoltre, che le condotte illecite di cui ai punti a) e c) d provvedimento impugnato, oltre a essere connotate da un’incontroversa eterogeneità esecutiva, resa evidente dai titoli di reato in questione, risultavano commesse in un ampio arco temporale, compreso tra il 2 agosto 2015 e il 14 settembre 2016, che, alla luce dei parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo precedenti, rendeva inapplicabile il vincolo della continuazione invocato nell’interesse del ricorrente.
A conclusioni differenti, invece, deve giungersi per i fatti di reato giudicati alle sentenze irrevocabili di cui ai punti b), d) ed e) del provvedimento censurato, per i quali non appaiono soddisfatti i requisiti minimi e indispensabili per ritenere compiuta un’adeguata verifica sulla sussistenza dell’unicità del disegno criminoso dedotta da NOME COGNOME nella sua originaria istanza esecutiva.
Occorre, in proposito, precisare che tali fatti di reato risultavano giudicati dalla Corte di appello di Ancona nelle date del 10 ottobre 2019 e del 5 maggio 2022, e dal Tribunale di Macerata il 3 marzo 2023. In particolare, due di essi, indicati nei punti b) ed e) del provvedimento impugnato, erano stati commessi a Civitanova Marche il 17 novembre 2018; mentre, dei tre residui reati, il terzo e il quarto, erano stati commessi a Civitanova 11 ottobre 2017, il quinto, era stato commesso a Civitanova Marche nell’arco temporale compreso tra il 2017 e il 17 novembre 2018.
In questa cornice, il Tribunale di Macerata si limitava ad affermare, in termini assertivi, che le condotte illecite di cui ai punti b), d) ed e) non potevano ritenersi espressione di un disegno criminoso preordinato e non erano unificabili, pur in presenza della situazione di evidente contiguità, spaziale e temporale, che connotava tali comportamenti. Ci si limitava, infatti, ad affermare, a pagina 3 del provvedimento impugnato che, per tali reati, non si ravvisava il vincolo della continuazione, atteso che «il tentato omicidio in danno di COGNOME e il reato di lesioni personali commesso ai danni di COGNOME NOME, commessi in data 17.11.2018 » erano il frutto di un’autonoma determinazione criminosa «non rientrante in una programmazione unitaria».
Il Giudice dell’esecuzione, dunque, non dava adeguato conto del fatto che una parte delle condotte illecite presupposte, pur riguardando comportamenti
criminosi tipologicamente disomogenei, erano stati commessi a Civitanova
Marche nella stessa giornata del 17 novembre 2018, in un contesto sequenziale astrattamente assimilabile.
Su questi fondamentali dati circostanziali, pertanto, si imponeva una verifica giurisdizionale approfondita, finalizzata a escludere che la contiguità spaziale e
temporale che connotava le ipotesi di reato di cui ai punti b), d) ed e) del provvedimento impugnato non consentiva di prefigurare la preordinazione
criminosa dedotta nell’interesse di NOME COGNOME che non poteva essere smentita sulla base di argomentazioni assertive e svincolate dalle emergenze
processuali.
3. Per queste ragioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con il conseguente rinvio al Tribunale di Macerata per nuovo giudizio, limitatamente ai
reati di cui ai capi b), d) ed e) della decisione censurata, che dovrà essere eseguito in conformità dei principi che si sono enunciati.
Il ricorso, nel resto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al diniego della continuazione fra i reati indicati nel provvedimento suddetto sub b), d) ed e), con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di macerata in diversa persona fisica.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 15 luglio 2025.