Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36563 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36563 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 17/04/2024 del TRIBUNALE di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 17 aprile 2024, il Tribunale di Palermo in composizione monocratica ha rigettato l’istanza, avanzata da NOME COGNOME, di riconoscimento della continuazione tra i reati già posti in continuazione con ordinanza del Tribunale di Palermo recante n. 313/23 e quello oggetto della sentenza n. 505/2022.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di NOME COGNOME, lamentando la violazione dell’art. 81, commi 1 e 2, cod. pen. in riferimento all’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen., evidenziando che i fatti per i quali era stato condannato con i provvedimenti confluiti nell’ordinanza n. 313/23, che in sede di esecuzione aveva accertato la sussistenza del medesimo disegno criminoso / riguardavano tutti contravvenzioni alle misure di prevenzio e e GLYPH “rano stati
commessi tra il febbraio 2016 e il 09/10/2016. Doveva pertanto ritenersi illogica e apodittica la motivazione del provvedimento impugnato che non estendeva tale valutazione anche all’ulteriore fatto oggetto della sentenza n. 313/23, che integrava la medesima violazione di legge e che era stato commesso nel gennaio 2017(appena tre mesi dopo l’ultima delle condotte avvinte tra loro ai sensi dell’art. 81 cpv. cod. pen.
Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
La censura proposta dal ricorrente ruota attorno al fatto che nella precedente ordinanza n. 313/23 sarebbe stato riconosciuto il medesimo disegno criminoso e non vi sarebbe motivo di non ravvisarla anche per l’ulteriore condotta di tre mesi successiva all’ultima di quelle già avvinte ex art. 81 cpv. cod. pen.
Si deduce che illogica sarebbe l’affermazione secondo la quale questo ulteriore reato sarebbe espressione di una personalità del tutto refrattaria al rispetto delle prescrizioni dell’autorità, visto che tale proclività non era stata ravvisata nel precedente provvedimento che aveva riconosciuto il medesimo disegno criminoso.
Tali argomenti tuttavia non hanno alcuna incidenza sulla coerenza della motivazione del provvedimento impugnato che svolge una valutazione di merito plausibile e immune da fratture logiche e segnala, per un verso ed esplicitamente, la commissione dell’ulteriore condotta in epoca non del tutto prossima a quelle precedenti (non può dirsi affatto trascurabile il periodo di tre mesi dall’ultimo dei reati precedenti, posto che tutti quelli precedenti sono avvenuti nell’arco di appena otto mesi e in date tra loro assai più prossime) e, per altro verso ed implicitamente, la mancata indicazione di alcun elemento che possa dimostrare che quella condotta sia stata preordinata insieme alle altre.
Su questo punto, imprescindibile ed essenziale ai fini dell’applicazione dell’art. 81 cpv. cod. pen., nemmeno il ricorso segnala ulteriori elementi eventualmente trascurati dal giudice dell’esecuzione e che, se valorizzati, lo avrebbero dovuto condurre a diversa valutazione, ma si limita ad invocare il favor rei e a richiedere un’estensione sostanzialmente immotivata degli effetti della decisione assunta dal precedente giudice dell’esecuzione nella più volte richiamata ordinanza n. 313/23.
Secondo costante orientamento, «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concr;..t ‘Indicatori, -r
quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. un., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 27007401).
In questa indagine, è stato affermato che il giudice dell’esecuzione deve desumere la prova del medesimo disegno criminoso «da elementi indizianti quali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del “modus operandi” e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l’esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici, purché significativi» ma in ogni caso non può essere escluso il riconoscimento della continuazione in ragione della mancanza di uno di tali indici, senza che si proceda alla valutazione tutti gli altri (sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Rv. 284652- 01; analogamente sez. 1, n. 17878 del 25/01/2017, Rv. 270196-01).
Orbene il ricorso non indica quali di questi indici sia stato trascurato, mentre quelli valutati dal giudice dell’esecuzione appaiono incompatibili con il riconoscimento della continuazione.
Il ricorso deve essere quindi respinto e la sua reiezione importa, a norma dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 12 luglio 2024 Il C9n5igliere estensore GLYPH
Il Presidente