Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22624 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22624 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato in ALBANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME (CUI: CODICE_FISCALE) volta al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva tra i reati giudicati con quattro sentenze (1. Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza in data 17 ottobre 2012, irrevocabile in data 18 gennaio 2013; 2. Tribunale di Milano in data 5 luglio 2016, irrevocabile in data 29 settembre 2019; 3. Tribunale di Milano in data 16 aprile 2018, irrevocabile in data 2 luglio 2018; 4. Corte d’appello di Milano in data 19 aprile 2022, irrevocabile in data 7 febbraio 2023).
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento della ordinanza impugnata, denunciando la violazione della legge processuale, in riferimento all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per mancanza assoluta della motivazione: il giudice dell’esecuzione non ha neppure indicato le modalità dei fatti dalle quali ha desunto l’assenza del medesimo disegno criminoso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
È bene premettere che secondo l’autorevole insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).
2.1. Va, inoltre, ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale legittimamente «in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, è legittima l’ordinanza che esclude la sussistenza del vincolo della continuazione in considerazione sia del notevole lasso di tempo intercorrente fra i vari fatti criminosi (se tale elemento non sia contrastato da positive e contrarie risultanze
probatorie), sia dei frequenti periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilmente interruttivi di qualunque progetto, non potendo concepirsi che un disegno delittuoso includa anche gli arresti, l’espiazione delle pene e le riprese del fantomatico progetto esecutivo» (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M., Rv. 273984).
Si è, del resto, chiarito che «l’elevato arco di tempo all’interno del quale sono stati commessi più reati (nella specie, dieci anni) non esime il giudice dall’onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all’interno di tale arco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia dalle singole causali e dalla contiguità spaziale» (Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018 dep. 2019, COGNOME, Rv. 276387; in precedenza Sez. 1, n. 14348 del 04/02/2013, Artusio, Rv. 255843). La Corte ha precisato che l’esigenza di tale verifica sussiste se e nei limiti in cui l’interessato abbia dedotto l’evenienza del medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandoli ed allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale.
Ciò premesso, occorre chiarire, posto che il ricorso denuncia l’assoluta mancanza di motivazione, che il giudice dell’esecuzione ha, in realtà, puntualmente descritto i reati cui si riferisce l’istanza:
rapina, con arresto in flagranza, commessa il 29 gennaio 2012;
ricettazione commessa il 10 febbraio 2016;
ricettazione commessa il 20 novembre 2015;
estorsione continuata commessa dall’agosto 2015 all’agosto 2016.
3.1. Dopo avere ricordato le fattispecie giudicate, il giudice dell’esecuzione ha, seppure sinteticamente, evidenziato, senza ricevere alcuna specifica contestazione, che:
i reati sono strutturalmente diversi tra loro;
sono stati commessi a distanza di tempo (oltre quattro anni).
Il giudice dell’esecuzione ha, quindi, logicamente concluso che mancano elementi dai quali dedurre l’unicità del disegno criminoso: il ricorso è del tutto silente sul punto.
3.2. Del resto, l’intervenuto arresto in flagranza per la rapina del 2012 depone logicamente per l’assenza di una programmazione dei successivi episodi,
non potendo il condannato prefigurarsi di essere rimesso in libertà in tempo u per commettere gli altri delitti.
3.3. Quanto alle ricettazioni è evidente che si tratta, per loro nat condotte occasionali ed estemporanee, mentre i restanti reati (rapina estorsione continuata), oltre a essere intervallati da quattro anni rispe rapina del 2012, sono commessi in luoghi diversi (Agrate Brianza; Pioltello risultano strutturalmente caratterizzati da differenti condotte, la prima predatorio, la seconda con uno sviluppo continuato.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. p condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 30 aprile 2024.