La Continuazione tra Reati: Quando Due Crimini Non Fanno un Disegno Unico
L’istituto della continuazione tra reati rappresenta un pilastro del nostro sistema sanzionatorio, consentendo di unificare pene per più crimini commessi in esecuzione di un medesimo disegno. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede una rigorosa verifica di specifici indicatori. Con l’ordinanza n. 10532/2024, la Corte di Cassazione torna a precisare i confini di questo istituto, sottolineando l’importanza decisiva del fattore temporale.
I Fatti del Caso: Ricettazione e Furto a Distanza di Mesi
Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte riguardava la richiesta di un individuo di vedere applicato il vincolo della continuazione tra due reati: uno di ricettazione e un successivo furto. L’elemento cruciale che distingueva le due condotte era la distanza temporale che le separava, pari a circa cinque mesi. Il ricorrente sosteneva che, nonostante il tempo trascorso, i due delitti fossero parte di un unico piano criminale. Il Tribunale, in fase di esecuzione, aveva rigettato tale richiesta, spingendo la difesa a presentare ricorso per cassazione.
La Decisione della Corte: La Continuazione tra Reati e il Limite Temporale
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione si allinea perfettamente con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. I giudici hanno affermato che la decisione del Tribunale di Viterbo non era affatto illogica nel ritenere che, data la distanza di cinque mesi, il secondo reato (il furto) non potesse essere stato programmato, neppure nelle sue linee essenziali, al momento della commissione del primo (la ricettazione). Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: I Criteri delle Sezioni Unite per la Volizione Unitaria
Il cuore della motivazione risiede nel richiamo a una fondamentale sentenza delle Sezioni Unite (n. 28659/2017). Tale pronuncia ha stabilito che il riconoscimento della continuazione tra reati necessita di un’approfondita verifica basata su concreti indicatori. Non basta una generica somiglianza tra i crimini. È necessario accertare l’esistenza di una “volizione unitaria”, ovvero un piano criminoso concepito fin dall’inizio.
Gli indicatori da valutare includono:
* L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto.
* La contiguità spazio-temporale.
* Le singole causali e le modalità della condotta.
* La sistematicità e le abitudini di vita del reo.
La Corte ha sottolineato che la distanza temporale è uno degli indici più significativi. Un lasso di tempo considerevole, come i cinque mesi del caso in esame, rende plausibile che il secondo reato sia frutto di una determinazione estemporanea, nata in un momento successivo, piuttosto che parte di un progetto originario. Valorizzare solo alcuni indici, come la somiglianza delle condotte, non è sufficiente se altri elementi, come il tempo, contraddicono l’ipotesi di un piano unitario.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per ottenere il beneficio della continuazione tra reati, non basta dimostrare una generica propensione a delinquere o una somiglianza tra i crimini commessi. È onere del richiedente fornire elementi concreti che provino l’esistenza di un’unica, premeditata programmazione criminosa che abbracci tutti gli episodi delittuosi. La distanza temporale tra i fatti resta un ostacolo difficile da superare, agendo come una presunzione contraria all’unicità del disegno, che può essere vinta solo con prove particolarmente solide.
È sufficiente che due reati siano simili per essere considerati in continuazione?
No. La Corte di Cassazione ha ribadito che, oltre alla valutazione di vari indici, è indispensabile provare che i reati successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, già al momento della commissione del primo.
Quale importanza ha la distanza temporale tra due reati per il riconoscimento della continuazione?
La distanza temporale è un indice di valutazione fondamentale. Nel caso analizzato, un intervallo di circa cinque mesi è stato ritenuto un elemento sufficiente per considerare non illogica la decisione di escludere la continuazione, poiché suggerisce che il secondo reato sia stato frutto di una decisione estemporanea e non di un piano originario.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come nel caso di specie, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, stabilita in via equitativa, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10532 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10532 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOCSANI( ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/11/2023 del TRIBUNALE di VITERBO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato i intestazione;
Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente argomenta sulle ragioni dell’ammissibil del ricorso;
Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso siano manifestamente infondati, in quanto i contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuaz dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria (cfr., per Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogen delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le mod della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al mom della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea), attes che la distanza temporale tra i reati che si chiede di porre in continuazione è uno degli indi valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed, in presenza di una distanza circa cinque mesi tra i due reati, non è manifestamente illogica la decisione del giud dell’esecuzione che ha ritenuto che al momento di commissione della ricettazione il successivo furto non potesse essere stato programmato almeno nelle sue linee essenziali;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2024.