Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10504 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10504 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CICCIANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/10/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente argomenta ulteriormente a sostegno delle ragioni del ricorso;
Ritenuto che gli argomenti proposti nell’unico motivo di ricorso non sono consentiti dal legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugna atteso che:
in ricorso si riferisce di aver chiesto al giudice dell’esecuzione il riconoscimento continuazione tra i reati oggetto delle sentenze contenute nel provvedimento di unificazione d pene concorrenti n. 546 del 2023 (della Procura generale presso la Corte d’appello di Napoli);
in tale provvedimento di cumulo sono contenute quattro sentenze di condanna, ed il reato più risalente è un fatto di cui agli artt. 476 – 482 cod. pen. risalente all’anno 2008;
nel ricorso, però, non si cita tale reato, ma si sostiene che il disegno unitario sia evin dalla circostanza che si tratta “in tutti i casi di delitti commessi in virtù del più gr contestato ex art. 74 d.p.r. 309 del 1990”, accertato dal 2014 al 2015;
il ricorso, pertanto, non è conferente con la vicenda oggetto di esame nel momento in cui deduce che si tratta di reati della stessa indole (in realtà, un falso, una bancarotta, associazione finalizzata allo spaccio e singoli reati di spaccio), o quando deduce che i reati s stati commessi nel medesimo contesto temporale (in realtà, un reato del 2008, uno del 2012, una condotta associativa dal 2014 al 2015, singoli fatti di spaccio del 2017), o quando sostie che i reati sono stati commessi con identiche modalità esecutive (in realtà, la totale eterogene dei reati oggetto dell’istanza comporta che anche gli elementi costitutivi delle singole fattis astratte siano diversi), e non attacca, pertanto, adeguatamente la considerazione espressa nella ordinanza impugnata, secondo cui non siamo in presenza di una volizione unitaria, ma della ripetizione di condotte non omogenee frutto di specifiche esigenze ed occasioni non programmate dall’inizio, ma dettate da contingenti scelte di vita;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2024.