Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3502 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3502 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FRANCAVILLA FONTANA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/06/2023 del TRIBUNALE di BRINDISI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con la quale il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell’unico motivo deduce, che il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, certamente sussistente attesa l’omogeneità delle condotte, la sostanziale identità del modus operandi ed il ristretto arco temporale di commissione, nonché lamenta che la valutazione dell’istanza era avvenuta «con i poteri cognitivi ordinari, conferiti al giudice dell’esecuzione dall’art. 671 cod. proc. pen. e non in base al diverso parametro normativo» di cui all’art. 188 disp. att. cod .proc. pen.;
rilevato che – diversamente da quanto lamentato nel ricorso – il Giudice dell’esecuzione ha espressamente fatto riferimento alla disciplina di cui alla disposizione appena richiamata e, preso atto dell’intervenuto accordo tra le parti, ha ciò nonostante adeguatamente motivato le ragioni del rigetto, così facendo buon governo del consolidato principio di diritto secondo cui «In tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, anche quando le parti abbiano concordemente richiesto tale applicazione con riferimento a reati oggetto di distinte sentenze di patteggiamento, ai sensi dell’art. 188 disp. att. cod. proc. pen., il giudice dell’esecuzione conserva il potere di apprezzamento della ricorrenza dei requisiti previsti dal predetto art. 188 e dall’art. 81 cod. pen inclusa l’identità del disegno criminoso preesistente la commissione delle singole violazioni, la cui assenza giustifica il rigetto della domanda» (Sez. 1, n. 41312 del 18/06/2015, Genco, Rv. 264890);
ribadito, GLYPH inoltre, GLYPH il principio secondo cui, GLYPH il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni voli risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094);
ricordato ancora che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicità di disegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l’unicità pluralità delle originarie determinazioni – è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740);
ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo degli anzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione e ha evidenziato, in maniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi per escludere l’unicità di disegno criminoso e, segnatamente, la distanza temporale tra gli stessi (un anno), la diversità dei luoghi di commissione (Rocca Imperiale e Francavilla Fontana), l’eterogeneità del modus operandi, a dimostrazione dell’esistenza di un programma delinquenziale a carattere indetermiNOME, nonché temporalmente indefinito, ritenuto incompatibile con un’unica, antecedente, risoluzione criminosa;
Ritenuto in particolare, quanto al tempus commissi delicti, che la motivazione del giudice dell’esecuzione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «caso di reati commessi a distanza temporale l’uno dell’altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissione d’ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essere progettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, e deve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756 del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, Gargiulo Rv. 242537);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 novembre 2023
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