Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3275 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3275 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a IVREA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/05/2023 del GIP TRIBUNALE di VERONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, c riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato elementi da cui desumere l’ideazione unitaria, da parte del singolo agente una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costitu parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche ess (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, COGNOME, Rv. 255156);
che tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata all’illecito, perché in tal ca reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vit improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, la professio reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametr rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950);
che la verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essend necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo d continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito d programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 267596);
che, di conseguenza, «Il riconoscimento della continuazione, necessita anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, d una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-tempor le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le ab programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenz non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinaz estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074)»;
che, per converso, non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutt predetti indicatori, potendo l’unitarietà del disegno criminoso essere apprez anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significati
questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098);
che l’accertamento di tali indici è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti;
che, nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati – pure commessi a distanza temporale e territoriale non esorbitanti – per cui NOME COGNOME è stato condannato con due diverse sentenze sul rilievo dell’autonoma ideazione di ciascuno di essi e del carattere di intrinseca estemporaneità della reazione aggressiva da lui posta in essere il 15 marzo 2021, all’atto del controllo eseguito a suo carico dalle forze dell’ordine;
che, a fronte di tali convincenti e lineari considerazioni, il ricorrente svolge considerazioni critiche – reiterate con la memoria dell’Il ottobre 2023 – di tangibile ed insuperabile genericità, in alcun modo idonee ad evidenziare, nell’ordinanza impugnata, crepe logiche di sorta né, tantomeno, a dimostrare che, all’atto del compimento di ciascuno dei reati accertati in sede giurisdizionale, egli avesse programmato, sia pure in termini generali, la commissione di quelli successivi;
che, in specie, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona ha chiarito che la contiguità cronologica delle manifestazioni antisociali di COGNOME e la riscontrata disponibilità, in entrambe le occasioni, dello stesso mezzo di trasporto e, vieppiù, di uno spray antiaggressione al peperoncino non valgono ad attestare che l’odierno ricorrente, all’atto di commettere, il 20 febbraio 2021, la rapina in Verona, avesse già programmato, almeno a grandi linee, di replicare ad imprevisti, ancorché tenuti, interventi dell’autorità ponendo in essere atti di violenta resistenza;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 26/10/2023.