Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28583 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28583 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CETRARO il 10/04/1963
avverso l’ordinanza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette/se5te le conclusioni del PG S ~Te pc-,—12-&·tcc, GLYPH Luc?. c 42}..z GtAJ GLYPH (0 -( 1. I
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4.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 19 novembre 2024 la Corte di Appello di Catanzaro – quale giudice della esecuzione – ha respinto l’istanza introdot COGNOME NOMECOGNOME tesa ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i oggetto di distinte decisioni irrevocabili.
In particolare, COGNOME NOME risulta condannato – in riferimento alla at domanda – per una condotta di estorsione continuata tenuta nel dicembre 1999 e con altra sentenza, per il delitto di associazione di stampo mafioso.
Secondo la Corte di Appello l’adesione alla associazione mafiosa (clan COGNOME) risa ai primi anni ’80 (quando il COGNOME viene affiliato in carcere ap maggiorenne) e pertanto non può esservi comune ideazione con una vicenda estorsiva commessa alla fine degli anni novanta. Ciò era stato già afferma peraltro, in una precedente decisione esecutiva.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme d legge – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato a una unica deduzione espress termini di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
Secondo la difesa in taluni atti oggetto di produzione poteva apprezzarsi la div indicazione del momento di ‘ingresso’ del COGNOME nel clan COGNOME (sentenz emessa dalla Corte di Assise di Appello di Bari, che aveva assolto il COGNOME sentenza emessa dal Tribunale di Paola nel 2006). Dunque la Corte di Appello non ha realmente affrontato il tema che le era stato sottoposto. Secondo la dife rapporto tra il clan e il COGNOME sarebbe sorto proprio nel periodo di consumaz della estorsione, il che accreditava la tesi della unitaria deliberazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
La decisione emessa dal giudice della esecuzione è saldamente ancorata – per vero – ai contenuti della decisione con cui si è ritenuta sussistente la respons del COGNOME per il reato associativo (sentenza del 28 maggio 2021 C.App Catanzaro), posto che si cita in motivazione uno stralcio di detta decisione
effettivamente si compie riferimento alla dichiarazione di un collaborante c
colloca temporalmente l’affiliazione del COGNOME al clan COGNOME tra il 1980 e il 1
A fronte di ciò la difesa ripropone il tema in un modo che non appare idoneo
determinare una constatazione di travisamento delle risultanze processuali. C
perché compie riferimento ad una sentenza (Assise Appello Bari del 19 marzo
1987) di assoluzione del COGNOME NOME dal reato associativo, ovviament
condizionata dalla attività istruttoria svolta all’epoca, e ad una sentenza e
in un contesto processuale cui il COGNOME era estraneo (aspetto che impedisce
attribuire un particolare valore a detto giudicato).
Dunque resta non attaccabile nella presente
sede
di legittimità –
trattandosi
di
argomentazione in fatto non arbitraria perché tratta da una decisione che compon
l’attuale titolo esecutivo – l’affermazione della notevole distanza temporal
l’ingresso del COGNOME nel contesto associativo e il coinvolgimento del medesi
nella vicenda estorsiva, il che conduce al rigetto del ricorso.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in data 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
Corte di Cassazione – copia non ufficiale