Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1287 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1287 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: FILOCAMO COGNOME
Data Udienza: 02/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TERAMO nel procedimento a carico di:
DI NOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 13/09/1986
avverso l’ordinanza del 08/04/2022 del TRIBUNALE di TERAMO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME che ha chiesto dichiarazione d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Teramo, quale giudice dell’esecuzione, ha applicato l’istituto della continuazione tra i reati di ricettazion commessi tra il 2.2.2011 e il 16.9.2015, relativi a sette diversi titoli esecutivi pe fatti di ricettazione di cui all’art. 648 cod. pen. commessi all’interno della provincia di Teramo, rideterminando la pena in anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 1.500 di multa.
Avverso tale provvedimento il Procuratore della Repubblica di Teramo ricorre per cassazione affidandosi a un unico motivo, denunciandone il vizio motivazionale per cui non sarebbe comprensibile in base a quali indici sia stata assunta la decisione non condivisa.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto tira dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e generico, quindi, meritevole di una dichiarazione d’inammissibilità.
Secondo quanto questa Corte ha autorevolmente sancito (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074-01), il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali.
L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spaziotemporale degli illeciti, rappresentano indici rivelatori, ove si tratti di stabilire medesimi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094), da cui non si può prescindere giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azi criminose rispondenti a determinate finalità dell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nell’elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (S 1, n. 34502 del 02/07/2015, COGNOME, Rv. 264294).
Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unici disegno criminoso – serie altresì includente le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni alt aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, a patto però che il convincimento del giudice sia sorretto da una
motivazione esaustiva e congrua, esente da vizi e travisamenti logici (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, COGNOME, Rv. 187740-01).
Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo delle indicazioni di questa Corte in materia di riconoscimento della continuazione, estrinsecando nella decisione impugnata gli indicatori utilizzati. Egli, infatti, h tenuto conto dell’identità della norma incriminatrice violata, della prossimità geografica e ha ritenuto l’arco temporale compatibile con il ritenuto medesimo disegno criminoso diversamente il ricorrente, senza criticare specificamente quale punto della motivazione sia viziato o travisato, si è limitato a evidenziare il proprio dissenso, così . di fatto chiedendo una rivalutazione preclusa al sindacato di questa Corte.
In definitiva, sulla base delle espresse considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza ulteriori statuizioni, trattandosi di parte pubblica (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 271650).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 2 marzo 2023