Continuazione tra Reati: Quando il Legame tra Mafia e Spaccio non Basta
L’istituto della continuazione tra reati rappresenta una questione centrale nel diritto penale, capace di modificare significativamente l’entità della pena inflitta. Esso si applica quando più violazioni di legge sono riconducibili a un ‘medesimo disegno criminoso’. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i rigidi requisiti necessari per applicare tale istituto, specialmente nel complesso contesto dei crimini di mafia e del narcotraffico. Analizziamo come i giudici hanno valutato la richiesta di un condannato di unificare la sua posizione penale.
I Fatti del Caso in Esame
Il ricorrente era stato condannato in via definitiva per il reato di concorso in traffico di sostanze stupefacenti. Successivamente, aveva presentato ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento della continuazione tra reati con una precedente condanna, divenuta irrevocabile, per partecipazione ad associazione di tipo mafioso. In sostanza, la difesa sosteneva che il reato di spaccio non fosse altro che l’attuazione del programma criminoso del sodalizio mafioso a cui l’imputato aveva aderito, e che quindi le due condanne dovessero essere unificate sotto il vincolo della continuazione, con conseguente rideterminazione della pena in senso più favorevole.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla continuazione tra reati
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno ritenuto la motivazione della sentenza impugnata ‘non illogica e congrua’, e quindi non sindacabile in sede di cassazione. La decisione si fonda sulla mancanza di prove sufficienti a dimostrare che il reato di spaccio fosse stato programmato fin dal momento dell’ingresso dell’imputato nell’associazione mafiosa. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché è Stata Negata la Continuazione tra Reati?
Il cuore della decisione risiede nell’analisi del concetto di ‘medesimo disegno criminoso’. La Cassazione, richiamando un suo precedente orientamento, ha ribadito un principio fondamentale: la continuazione tra il reato associativo (come la partecipazione a un’associazione mafiosa) e i singoli reati-fine (come lo spaccio) è configurabile solo se si prova che questi ultimi erano stati programmati al momento in cui il partecipe ha deciso di entrare a far parte del sodalizio.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato due elementi cruciali che impedivano di raggiungere tale prova:
1. La notevole distanza temporale: Un lungo lasso di tempo separava la condotta di partecipazione all’associazione mafiosa dal singolo episodio di spaccio. Questo intervallo rendeva improbabile che il secondo reato fosse parte di un piano originario e unitario.
2. La diversità dei partecipi: Al reato-fine di spaccio non avevano partecipato gli esponenti dell’associazione mafiosa che, all’interno del sodalizio, erano specificamente preposti al traffico di stupefacenti. Questa circostanza ha ulteriormente indebolito la tesi di un’azione coordinata e pianificata fin dall’inizio.
In assenza di una prova concreta di questa programmazione iniziale, il legame tra i due reati è stato ritenuto insufficiente per giustificare l’applicazione della continuazione tra reati.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza rafforza un principio rigoroso: l’appartenenza a un’associazione criminale non implica automaticamente la continuazione con tutti i reati commessi successivamente. Per ottenere il beneficio, è onere della difesa fornire prove concrete che dimostrino un’unica e preordinata deliberazione criminosa che abbracci tutti gli episodi delittuosi. La distanza temporale e la composizione del gruppo che commette il reato-fine sono fattori determinanti che i giudici valuteranno con estrema attenzione. La decisione sottolinea, quindi, che la mera coerenza del reato-fine con gli scopi del sodalizio non è di per sé sufficiente a configurare il ‘medesimo disegno criminoso’ richiesto dalla legge.
È possibile applicare la continuazione tra il reato di associazione mafiosa e i reati-fine come lo spaccio?
Sì, in linea di principio è possibile, ma solo a condizione che si possa provare che i reati-fine fossero stati programmati dall’imputato già al momento del suo ingresso nell’associazione criminale.
Perché in questo caso la Corte di Cassazione ha negato la continuazione tra reati?
La continuazione è stata negata perché non è stata fornita la prova di un unico disegno criminoso iniziale. I giudici hanno valorizzato due elementi: la notevole distanza temporale tra i due fatti e la circostanza che gli esponenti mafiosi specializzati nel narcotraffico non avessero partecipato al reato in questione.
Qual è la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La sentenza della Corte di Appello è diventata definitiva. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13722 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13722 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SOMMATINO il 16/04/1958
avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 16 febbraio 2017, con cui NOME COGNOME era stato condannato alla pena di anni uno, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro quattromila di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Il COGNOME a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la suindicata sentenza lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione con il reato oggetto della sentenza della Corte di appello di Palermo, divenuta definitiva il 21 novembre 2011.
È configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cui questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, non essendo necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento della costituzione dello stesso (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023). Ciò posto, la Corte di appello ha evidenziato come, nella fattispecie, non fosse possibile provare che l’imputato, fin dall’ingresso nell’associazione mafiosa, avesse programmato di commettere il reato-fine alla luce della notevole distanza temporale tra i due fatti ed in quanto al presunto reato fine non avevano concorso gli esponenti dell’associazione mafiosa che, all’interno del sodalizio criminale, erano stati preposti al traffico di stupefacenti. Si tratta di motivazione non illogica e congrua, perciò non soggetta al giudizio di legittimità, per cui il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità e va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente va quindi condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero, al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 25 marzo 2025.