Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7354 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7354 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CATANIA il 16/05/1994
avverso l’ordinanza del 05/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza di NOME COGNOME diretta ad ottenere l’applicazione della disciplina della continuazione fra i reati giudicati: a) co sentenza emessa dal Tribunale di Catania il 13 luglio 2018, irrevocabile il 18 gennaio 2019, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Catania il 16 giugno 2018; b) con sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania in data 9 gennaio 2023, irrevocabile il 4 aprile 2024, per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi in Catania “dal marzo del 2017 in permanenza”.
A sostegno della decisione reiettiva il giudice a quo osservava:
che si trattava di reati, seppur omogenei, commessi a distanza di oltre un anno gli uni dagli altri, avendo l’attività captativa eseguita nel procedimento per reato associativo riguardato il SIRIANO fino al 9 giugno 2017;
che i reati del secondo procedimento erano, appunto, stati commessi in ambito associativo, mentre il singolo reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, oggetto del più risalente procedimento, risultava posto in essere in concorso con NOME COGNOME, estraneo al sodalizio di narcotrafficanti;
infine, che NOME non era tossicodipendente.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, a mezzo del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.
Si rimprovera al giudice dell’esecuzione di aver omesso di considerare che i delitti in questione vennero commessi nel medesimo contesto temporale e che si trattava di reati omogenei legati alla detenzione dello stupefacente ai fini della cessione, a nulla rilevando che il primo fatto fu commesso in concorso ed il secondo in forma associativa, stante la sussistenza del sodalizio già al momento della prima condanna.
Ricorda, inoltre, il difensore del ricorrente che, anche a voler accedere alla motivazione del giudice di merito circa la cessazione del contributo del COGNOME al gruppo criminale dedito al narcotraffico alla data del 9 giugno 2017, la partecipazione ad esso sarebbe, comunque, rimasta integrata già al momento dell’affiliazione, a prescindere dalla commissione di reati-fine.
Nel caso di specie, in assenza di prova circa la recisione del vincolo associativo da parte del condannato, la sua condotta partecipativa avrebbe potuto ritenersi proseguita sino al momento del suo arresto (19 settembre 2019).
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, perciò, rigettato.
Occorre, preliminarmente, ricordare, in sintonia con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto d determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, COGNOME, Rv. 270074).
Va, inoltre, rammentato che non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili “ah origine” perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell’associazione (tra le più recenti, Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, COGNOME, Rv. 280595 – 01).
Va, infine, ribadito che, in tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall’art. 81 cod. pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l’esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/5/2012, COGNOME e altri, Rv. 253664).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nella specie, il giudice dell’esecuzione abbia fatto buon governo dei principi enunciati in materia, valorizzando, con motivazione sintetica ma congrua, quali fattori ostativi al riconoscimento della continuazione, anzitutto quello temporale, essendo intercorso oltre un anno dalla cessazione del contributo apportato dal COGNOME al sodalizio di narcotrafficanti oggetto della sentenza sopra indicata sub b) rispetto alla data di commissione del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 giudicato con la sentenza indicata sub a) (dal 9 giugno 2017 al 16 giugno 2018); in secondo luogo, quello costituito dalla diversità delle forme di manifestazione del reato, nell’un caso in ambito associativo, nell’altro nella forma concorsuale con soggetto
estraneo all’associazione di narcotrafficanti; infine, si è tenuto conto dello stato d soggetto non affetto da tossicodipendenza proprio del condannato.
Il costrutto argomentativo, non manifestamente illogico, sviluppato dal giudice di merito resiste alle censure difensive che: da un lato, prospettano assertivi automatismi, secondo i quali, avendo l’associazione di narcotrafficanti continuato ad esistere anche a seguito del venir meno dell’apporto del COGNOME, avrebbe dovuto giocoforza reputarsi riconducibile al programma operativo del gruppo criminale anche il reato commesso dal condannato a distanza di oltre un anno dall’esaurimento del suo contributo in seno al suddetto gruppo; dall’altro, i rilievi esposti in ricorso non si confrontano appieno con la valorizzata distinzione, non illogicamente operata dal giudice dell’esecuzione, della condotta delittuosa posta in essere, nel 2018, in forma concorsuale con soggetto non affiliato, da quella realizzata in ambito associativo fino al giugno 2017.
Le ulteriori considerazioni svolte in ricorso sono versate in fatto e non possono essere utilmente spese nella presente sede di legittimità.
Dal rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Presidente