Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42880 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42880 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PERITORE BENITO, nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’ 11/7/2022, la Corte di appello di Caltanissetta, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da NOME COGNOME, osservando che l’istante era stato dichiarato delinquente abituale con la sentenza del 12/12/2019 del Tribunale di Gela, e tale condizione confligge con l’invocato istituto, nonostante con sentenza della medesima Corte del 10/3/2021 sia stata riconosciuta la continuazione interna tra i reati ivi giudicati.
Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condannato, AVV_NOTAIO, lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., e connesso vizio di motivazione, per erronea valutazione degli indici esteriori della continuazione.
Ha illustrato il ricorrente che il sequestro di sostanze stupefacenti del 9/10/2018 presso l’abitazione del COGNOME era conseguente ad un’attività di indagine unitaria in cui erano emerse le pregresse condotte di cessione, sicché ne derivava l’evidente unicità del disegno criminoso tra tutte le contestazioni oggetto dei separati procedimenti. L’assunto è stato supportato dalla descrizione dell’indagine relativa al procedimento “RAGIONE_SOCIALE” e del suo epilogo, con l’arresto in flagranza del COGNOME a seguito di perquisizione della sua abitazione e del rinvenimento delle sostanze stupefacenti. Invero, per le condotte precedenti COGNOME era stato raggiunto da ordinanza cautelare nell’ambito della medesima indagine, così confermandosi l’unicità del disegno criminoso. Ne consegue che l’ordinanza presenta una motivazione illogica rispetto agli elementi probatori emersi nel corso dei processi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato nei seguenti termini.
1.1. L’impugnata ordinanza presenta criticità che determinano illogicità della motivazione, in particolare il giudice dell’esecuzione non si confronta con la dedotta unicità del contesto d’indagine che aveva portato alla individuazione di diversi fatti di droga nell’ambito di due procedimenti separati. Del resto, è stata svilita anche la “nnaxi-continuazione” interna fra i reati della sentenza sub 2), rispetto ai quali l’unico reato giudicato con la sentenza sub 1) è stato commesso in chiara contiguità temporale: in particolare, due giorni dopo l’ultimo episodio giudicato nella sentenza sub 2).
1.2. Tale contiguità cronologica non può essere trascurata e deve dare luogo a rinnovata riflessione, sulla scorta dei principi enucleati dall’esegesi di legittimità, compendiata nella pronuncia di Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074, che ha posto il seguente principio di diritto: «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea».
In conclusione, l’impugnata ordinanza deve essere annullata con rinvio al giudice dell’esecuzione, in diversa composizione in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013, il quale – libero negli esiti decisionali tuttavia si atterrà ai richiamati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Caltanissetta.
Così deciso il giorno 28 aprile 2023