Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41560 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41560 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Castellammare di Stabia l’ DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 24/03/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. presentata da NOME COGNOME con riferimenti ai reati per i quali egli è stato condannato con le seguenti sentenze irrevocabili: 1) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento del 4 maggio 2016, con condanna alla pena di anni tre di reclusione ed euro 30.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 commesso in San Sossio Baronia il 12 ottobre 2015; 2) sentenza della Corte di appello di Napoli del 6 maggio 2022, con condanna alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 2.400,00 di multa per i reati di cui agli artt. 110, 629, comma 1, cod. pen., 7 1.203/01, 110, 81, 56, 629, comma 1, cod. pen., 7 I. 203/91, commessi 11 16 gennaio 2014 in Gragnano, rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni commessi in Torre del Greco il 30 novembre 2009.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha respinto la richiesta ritenendo che il condannato non aveva fornito la prova di una originaria progettazione dei reati in questione così come che egli operasse in un contesto associativo e che, in detto contesto, gli fossero stati affidati i settori delle estorsioni e del traffico d sostanze stupefacenti di tipo marijuana.
Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo p l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di argomentare rispetto alla documentazione (allegata alla istanza), con la quale veniva evidenziato che NOME COGNOME operava in un contesto associativo e, per la precisione, nei settori delle estorsioni e del traffico di sostanze stupefacenti del tipo marijuana che rappresentavano le attività principali del sodalizio criminale da lui stesso capeggiato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
Invero, il giudice dell’esecuzione non risulta avere esaminato la documentazione prodotta dalla difesa (sentenze di condanna ed informative di
polizia) con la quale si intendeva dimostrare l’inserimento del condannato nel’i ) omonimo clan camorristico e la continuazione tra i reati sopra indicati in quanto commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, collegato proprio alla appartenenza al sodalizio criminale.
Pertanto, l’ordinanza impugnata ha escluso che NOME COGNOME operasse in una organizzazione criminale senza tenere conto della documentazione prodotta dalla difesa e del fatto che alcuni dei reati per i quali era stata avanzata la richiest di riconoscimento della continuazione risultavano aggravati ai sensi dell’art. 7 1.203/91, proprio a conferma del dedotto inserimento in una associazione di stampo camorristico.
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione ed in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), che – in piena autonomia decisionale – valuti anche la sopra indicata documentazione prodotta dalla difesa.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2024.