Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12619 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12619 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ARIENZO il 05/11/1959
avverso l’ordinanza del 03/09/2024 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chie dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Firenze, in funzione di giudice dell’esecuzione, in sed rinvio, con ordinanza in data 3 settembre 2024 ha rigettato l’istanza di applicaz della continuazione avanzata da NOME COGNOME tra le seguenti sentenze:
sentenza emessa dal GUP presso il tribunale di Pistoia in data 20 gennaio 2014, parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza in data 2 giugno 2016, irrevocabile in data 10 ottobre 2018
sentenza del GUP presso il tribunale di Varese in data 25 Marzo 1998, parzialmente riformata con sentenza della Corte d’appello di Milano in data 2 novembre 1998 irrevocabile in data 18 dicembre 1998.
Ha invece accolto l’istanza di rideterminazione della data di interruzione primo cumulo parziale e a rideterminato la pena complessiva.
Avverso tale ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione deducendo due motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio motivazione. Rileva che, poiché l’istanza di riconoscimento della continuazione er stata avanzata soltanto con riguardo alle rapine giudicate con le sentenze indic nell’istanza, in modo del tutto illogico la Corte d’appello avrebbe richiamato gli precedenti penali per rapina che non rilevavano ai fini della valutazione di sussiste del medesimo disegno criminoso tra le due sentenze richiamate nell’istanza.
Illogica sarebbe, altresì, la rilevanza attribuita dall’ordinanza impugnata diversità delle località in cui detti reati erano stati commessi. Del pari illogica sarebbe la considerazione che il Verdicchio aveva agito di volta in volta con complici differen Inoltre, l’assenza di ulteriori reati fino al 2002 in ragione della avvenuta carcer del ricorrente, costituirebbe un dato neutro.
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di violazione di legge in relazione ag artt. 623, 627, comma 3, 666 e 671 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione L’ordinanza impugnata avrebbe disatteso il principio di diritto espresso dalla Corte Cassazione con la sentenza rescindente ove si era evidenziato che il giudice avev omesso di confrontarsi con gli elementi nuovi evidenziati nell’istanza proposta d condannato. Inoltre, aveva disatteso i principi espressi dalla Core di cassazione n sentenza n. 49873 del 2019, la quale aveva scrutinato la medesima vicenda, richiamando i criteri in relazione ai quali riconoscere il vincolo della continuazion
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiarars l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
I motivi di censura, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati.
Secondo il costante insegnamento di questa Corte regolatrice l’accertamento sulla sussistenza della continuazione consiste nella verifica ex post di una vol criminosa non necessariamente esplicitata, in forma chiara e distinta, al moment del fatto, e che, pertanto, deve essere ricostruita, induttivamente, in termini di elevata probabilità o, comunque, di spiccata verosimiglianza della sua effetti sussistenza.
A tal fine, la giurisprudenza ha individuato alcune circostanze che posson fungere da pregnanti indicatori della presenza di una programmazione unitaria, qual «l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programm di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i success fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali» (Sez. U, n. 28659 d 18/5/2017, COGNOME, Rv. 270074). E se è vero che ciascuno di tali indic singolarmente considerato non è in sé indicativo dell’esistenza di una corni deliberativa comune ai singoli episodi, deve nondimeno riconoscersi che la presenza di una pluralità di essi consente di formulare, secondo l’unica prospett ragionevolmente plausibile, un giudizio di maggiore probabilità o di più spicca verosimiglianza che essi siano riconducibili a una stessa risoluzione criminosa (Se 1, n. 12905de1 17/3/2010, COGNOME, Rv. 246838).
3. La Corte territoriale, nel rigettare l’istanza, ha dato conto della tipolo reati oggetto delle richiamate sentenze, evidenziando che si trattava di tre rapine descritto le modalità della condotta, definendole analoghe, e dopo aver dato att quanto al profilo cronologico, che erano state commesse a distanza di alcuni mes (tra agosto e novembre 1997), affermando che questo, «in sé considerato consente di ravvisare il vincolo della continuazione», ha rigettato l’istanza. A tale conclu è pervenuta sulla considerazione dei seguenti elementi: «l’omogeneità delle violazion e del bene protetto connotano in concreto tutti i reati commessi» dal COGNOME n corso della sua storia criminale, risalendo la prima rapina al 1984; il dato tempo non sarebbe significativo perché, dopo aver scontato la pena detentiva fino al 200 aveva commesso altri reati distanziati nel tempo, sicché la vicinanza temporale quelli oggetto delle sentenze cui si riferiva l’istanza sarebbe «una mera casualità varie rapine, anche successive al periodo di detenzione, erano state compiute i luoghi sempre diversi, spostandosi dal comune di residenza, sicché erano stat programmati in relazione alle specifiche situazioni contingenti e con la partecipazio di complici diversi. Tali elementi, secondo l’ordinanza impugnata, impedivano di configurare un medesimo disegno criminoso «capace di abbracciare la sua volontà criminale sin dal 1984» allorché aveva commesso la prima rapina, tenuto altresì conto che i pendi di detenzione sofferti dovevano ritenersi idonei a interrompere eventuale programmazione dell’attività criminosa.
Tale motivazione risulta manifestamente illogica, in quanto disattende richiamati principi, che presiedono al riconoscimento del vincolo della continuazione
A tal fine, invero, la valutazione che il giudice è chiamato a compiere attiene n già l’intera “carriera” criminale del reo, come ritenuto dalla Corte d’appello di Firenze che ha analizzato tutti i reati compiuti dal Verdicchio sia prima che dopo commissione di quelli giudicati con le sentenze oggetto dell’istanza. L’esam
necessario ai fini dell’applicazione dell’art. 81 cpv. cod. pen. cui la Corte era t atteneva ai reati giudicati con le sentenze alle quali si riferisce la richie condannato, per stabilire se, al momento in cui egli aveva commesso reato più risalente tra i suddetti (nella specie quello commesso il 28 luglio 1997) pote ritenersi che egli avesse già programmato, quanto meno nelle loro linee essenziali, reati successivi (nella specie quelli posti in essere il 29 luglio, il 7 agosto novembre 1997). Valutazione che deve essere compiuta alla stregua dei criteri precisati dalla giurisprudenza sopra richiamata, considerando che la programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte delineate in vista di un unico può anche essere ab origine priva di specificità, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale – con l’inevitabile riserva di “adattamento” eventualità del caso – come mezzo diretto al conseguimento di un unico scopo o intento, parimenti prefissato e sufficientemente specifico.
Poiché la Corte territoriale ha disatteso tali principi, l’ordinanza impugnata d essere annullata con rinvio per un nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Così è deciso, 14/01/2025
Il Consigliere estensore
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Il Pyesidente