Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23900 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23900 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 23/09/1982
avverso l’ordinanza del 19/11/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Napoli Nord, per nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata, il Tribunale di Napoli Nord ha rigettat l’istanza formulata nell’interesse di NOME COGNOME ai sensi dell’ comma 2, cod. pen. e dell’art. 671 cod. proc. pen., volta ad ottene riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze condanna n. 2414 del 2020 (irrevocabile il 17 febbraio 2022), n. 21 del 20 (irrevocabile 27 aprile 2024) e n. 985 del 2024 (irrevocabile il 2 luglio 20
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME per il tramite del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deduc con un unico motivo, l’inosservanza e l’erronea applicazione della leg penale, in riferimento agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., no la mancanza o la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivaz in ordine alla non applicazione della disciplina della continuazione.
Deduce, in particolare, il ricorrente che il provvedimento di rige ha dato risalto alla distanza temporale tra le date di commissione dei r (dal 2020 al 2023) oggetto delle sentenze e ha ritenuto che dalla reiteraz della medesima condotta nel medesimo contesto territoriale e con l medesime modalità dovesse discendere la sussistenza di un’ inclinazione delinquere; si tratterebbe, cioè, di una condotta significativa di una sce vita piuttosto che espressiva di una preventiva deliberazione a delinquer
Il ricorrente ha, invece, dedotto che si tratta di medesime condot illecite commesse nel medesimo contesto spaziale e che la distanz temporale tra le stesse sarebbe dovuta soltanto all’assenza di accertame da parte delle forze dell’ordine, i quali, se fossero stati effettuati, a acclarato la prosecuzione della medesima attività illecita in contesti tempo più ravvicinati e ciò anche a voler prescindere dal fatto che tra i reati alla prima sentenza e quelli di cui alla terza sentenza intercorre un temporale di pochi mesi.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale d Cassazione, NOME COGNOME ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Deve, in primo luogo, evidenziarsi che la sentenza delle Sezioni Unite n. 28659 del 2017 (Rv. 270074 – 01) ha affermato il principio secondo cu «il riconoscimento della continuazione in executivis (non diversamente che nel processo di cognizione), debba necessariamente passare attraverso l rigorosa, approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori – q l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spa temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicit abitudini programmate di vita – del fatto che, al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati realment programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici di cui sop successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea di contingenze occasionali, di complicità imprevedibili, ovvero di bisogn necessità di ordine contingente, o ancora della tendenza a porre in ess reati della stessa specie o indole in virtù di una scelta delinquen compatibile con plurime deliberazioni».
Pertanto, anche se il dato temporale può assumere valore preminente ai fini della esclusione della identità del disegno criminoso, tuttavia, ne in cui l’intervallo temporale non sia, come nella specie, esteso, il giudice necessariamente condurre la propria valutazione alla luce degli element significativi che emergono dalle sentenze concernenti i reati per i qua chiede l’applicazione della continuazione.
Ciò posto il Tribunale di Napoli Nord ha evidenziato che la condotta oggetto della sentenza n. 2414 del 2020, avente ad oggetto il reato vendita di TLE, è stata accertata il 30 dicembre 2020, che quelle ogget della sentenza n. 21 del 2024 – concernenti i reati di cui agli artt. 2 comma 2, 291 ter comma 2 e 296 comma 2, d.PR n. 43 del 1973, artt. 474 cod. pen. e 648 cod. pen. – sono state commesse il 20 maggio 2023 e il 1 giugno 2023, e quelle giudicate dalla sentenza n. 985 del 2024 – avente oggetto i medesimi reati di cui agli artt. 291 bis, comma 2, e 296 comma d.PR n.43 del 1973 – sono state commesse il 21 novembre 2022 e 9 gennaio 2023, limitandosi ad affermare, alla luce del dato temporale, l’insussist di elementi indicativi di una previa deliberazione criminosa iniziale sussistenza di una inclinazione a delinquere quale attività necessaria provvedere alle esigenze di vita.
Ebbene, il Tribunale, così operando, non ha fatto corretta applicazion dei principi sopra enunciati, in quanto oltre al dato temporale, per esclu I’ identità del disegno criminoso, avrebbe dovuto giustificare tale conclusi attraverso lo specifico esame degli ulteriori elementi risultant
provvedimenti di condanna, quali le caratteristiche delle condotte commercio di TLE sulla pubblica via, le modalità delle stesse, il conte
territoriale, la sussistenza di un identico movente e gli ulteriori el sintomatici della eventuale estemporaneità rispetto alle precedenti condot
analoghe, dovendo altresì considerare se tra le condotte in questione vi si stati o no periodi di detenzione subiti dal richiedente, verosimilm
interruttivi del disegno criminoso (Sez. 1, n. 44988 del 17/09/2018, M.,
273984 – 01).
2. Le evidenziate
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lacune GLYPH
motivazionali
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impongono, GLYPH
dunque, l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al Tribunale di Napoli Nord, p
nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale
di Napoli Nord.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2025.