Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1865 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1865 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 09/07/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLI; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha rigettato l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME, volta alla unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati giudicati:
con la sentenza datata 11/01/2022 della Corte di appello di Napoli, di condanna alla pena di anni ventisei e mesi cinque di reclusione, per i delitti di cui agli artt. 416bis cod. pen., 73, 80 e 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, già uniti in continuazione con il delitto ex artt. 575, 577 n. 3 cod. pen., accertato con sentenza irrevocabile della Corte di assise di appello di Napoli del 09/12/2002;
con la sentenza del 18/01/2011 (passata in giudicato il 14/07/2011) della Corte di appello di Bologna, di condanna alla pena di anni cinque di reclusione ed euro diecimila di multa, per il delitto di cui agli artt. 644 e 416bis .1 cod. pen., posto in essere negli anni 2004 e 2005.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo degli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO COGNOME e NOME COGNOME, deducendo due motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., sotto il profilo della inosservanza e della erronea applicazione della legge processuale penale, stante la errata valutazione degli elementi fondanti l’applicazione dell’istituto della continuazione in sede esecutiva.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 81 cod. pen e 671 cod. proc. pen., per carenza e contraddittorietà motivazionale rispetto ai presupposti operativi e fattuali, erroneamente utilizzati e valutati dal decidente, con una dinamica argomentativa ad excludendum , che Ł
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del tutto estranea alla reale storicità della vicenda in questione.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte di appello di Napoli ha ben interpretato la nozione di unicità del disegno criminoso, propria della disciplina di cui all’art. 81 cod. pen., distinguendola dalla generica inclinazione a commettere reati, con particolare riferimento all’ipotesi della continuazione tra il reato di partecipazione ad RAGIONE_SOCIALE mafiosa e i reatifine. Con riferimento al secondo motivo, l’ordinanza impugnata non si Ł sottratta all’onere motivazionale, indicando nel dettaglio anche le ragioni della ritenuta irrilevanza della produzione documentale offerta dalla difesa, a sostegno della propria tesi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł infondato.
Secondo quanto già sintetizzato in parte narrativa, NOME COGNOME – figura apicale dell’omonimo clan camorristico, attivo nel territorio di Castellammare di Stabia – ha chiesto l’unificazione dei reati giudicati mediante due distinte sentenze di condanna emesse a suo carico; una pronuncia concerne fatti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, nonchØ episodi ex artt. 73 e 80 T.U. stup. (trattasi di reati già unificati sotto il vincolo della continuazione, tra loro e rispetto a diverso fatto omicidiario), mentre l’altra condanna Ł stata riportata dal soggetto per il reato di usura, posto in essere con l’aggravante mafiosa.
I due motivi in cui si articola l’impugnazione – sebbene tra loro formalmente distinti rampollano da una evidente matrice comune e ben si prestano, quindi, a una agevole trattazione unitaria.
2.1. Con la prima doglianza, la difesa sottolinea il rilievo da riconnettere al dato temporale, intercorrente tra l’insorgere dell’RAGIONE_SOCIALE mafiosa di riferimento (contenente, nel proprio programma criminoso, anche la perpetrazione di fatti di usura) e la successiva attuazione del programma medesimo, in relazione al reato di cui si chiedeva l’unificazione sotto il vincolo della continuazione.
Sarebbe errata – in ipotesi difensiva – l’affermazione circa la non prevedibilità della perpetrazione del reato di usura, in correlazione con l’epoca di insorgenza dell’RAGIONE_SOCIALE mafiosa ed a causa dell’iniziativa assunta, in concreto, dalla persona offesa. La Corte territoriale, fondando l’avversato diniego sul mero aspetto cronologico, avrebbe finito per trascurare come quest’ultimo non incida sulla progettazione funzionale di diffuse condotte criminali, tra le quali Ł certo ricompresa l’usura. Erano stati infine richiamati, prosegue la difesa, passaggi rilevanti della sentenza emessa dal Tribunale di Parma; nonostante ciò, il Giudice dell’esecuzione avrebbe ignorato il peso da attribuire all’esistenza di un sovrapponibile contesto associativo, nel quale vanno a collocarsi i diversi fatti giudicati. 2.2. Quanto al secondo motivo, deduce la difesa esser stata riconosciuta la sussistenza della continuazione – relativamente ai medesimi fatti ascritti al COGNOME – ai coimputati COGNOME e COGNOME; ciò Ł avvenuto sul presupposto che il vincolo associativo non venga meno, a causa della formale insussistenza di una imputazione. La sentenza del Tribunale di Parma e l’ordinanza della Corte di appello di Bologna dimostrerebbero, allora, l’intraneità associativa di COGNOME e lo stretto collegamento operativo e funzionale esistente, fra la compagine associativa e i reati di usura contestati, indipendentemente dai mutamenti soggettivi, successivamente intervenuti nella composizione della stessa.
2.3. L’impugnazione Ł da disattendere, anzitutto in quanto pone questioni di merito, che sono state già adeguatamente affrontate dal Giudice dell’esecuzione e da questi risolte, con motivazione lineare e ineccepibile sotto il profilo logico. Il ricorso, inoltre, deduce una errata
applicazione dei principi dogmatici che sorreggono l’istituto della continuazione, dolendosi anche della sussistenza di pretesi vizi riscontrabili nella struttura motivazionale dell’avversata decisione; tali rilievi, però, sono infondati e invocano inesistenti errori di diritto, per le ragioni di seguito esplicitate.
2.4. La Corte territoriale, infatti, ha adeguatamente spiegato le ragioni poste a fondamento della decisione reiettiva, facendo presente che l’usura per la quale COGNOME Ł stato giudicato – la consumazione della quale ha avuto inizio nell’anno 2004 – non risulta esser stata prevista, nemmeno nelle grandi linee, al momento della costituzione dell’RAGIONE_SOCIALE, avvenuta nel 2001; l’aggravante mafiosa, declinata sotto il profilo dell’agevolazione, peraltro, era stata eliminata.
Ha evidenziato il Giudice dell’esecuzione, infine, la ininfluenza dell’ulteriore dato addotto a suffragio della richiesta ex art. 671 cod. proc. pen., costituito dall’avvenuto riconoscimento della continuazione, in relazione ai reati ascritti al coimputato COGNOME: l’unificazione sotto il vincolo della continuazione, fra tali fatti e la fattispecie di usura, aveva in tal caso riguardato altro reato associativo, che non aveva visto coinvolto NOME COGNOME. 2.5. La Corte distrettuale ha efficacemente enucleato, in definitiva, le ragioni in base alle quali ha reputato non emergere adeguati indici sintomatici dell’unitarietà progettuale, fra l’RAGIONE_SOCIALE con i relativi reati satellite e l’usura, accertata mediante la seconda sentenza sopra richiamata. E quanto al secondo ‘corno’ della censura, anche le differenze con la posizione del concorrente risultano illustrate congruamente nell’ordinanza impugnata, laddove vengono spese argomentazioni lineari e prive del pur minimo spunto di contraddittorietà.
A fronte di tale struttura motivazionale, il ricorrente – piø che rinvenire incongruenze, nel discorso giustificativo espresso dal giudice dell’esecuzione – offre interpretazioni alternative in ordine ad alcuni dati, estratti sostanzialmente a sua discrezione dalle sentenze accertative dei reati; il tutto, senza riuscire ad esaltare la sussistenza di vizi effettivamente riconducibili all’alveo di quelli rientranti nella previsione ex art. 606 cod. pen.
Infine, non risulta efficacemente contrastato il rilievo che in primo grado il Tribunale di Parma – nell’accertare la sussistenza del reato di usura, nei termini sussunti in contestazione – abbia già eliso l’aggravante mafiosa, ascritta sotto il profilo dell’agevolazione della famiglia COGNOME. Mancando di aggredire efficacemente tale profilo, la critica difensiva diviene anche distonica, rispetto al contenuto stesso del provvedimento impugnato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 10/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME