Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1784 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1784 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME AVV_NOTAIO, il quale chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
s
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 16 giugno 2025 la Corte di appello di Bologna, adita quale giudice dell’esecuzione, ha: rigettato la richiesta, avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, di non eseguibilità della pena di un anno di reclusione, inflittagli con sentenza della Corte di appello di Bologna del 9 giugno 2021, a titolo di aumento per la continuazione, per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Bologna il 3 giugno 2020; ridotto di un sesto, ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., la pena inflitta a COGNOME, con sentenza della Corte di appello di Bologna del 26 luglio 2024 ed a titolo di aumento per la continuazione, per i reati già accertati con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna del 3 luglio 2023.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio di motivazione.
Al riguardo, rileva, per un verso, che la successione dei procedimenti promossi a suo carico e dei provvedimenti emessi al loro esito ha determinato una duplicazione sanzionatoria, che il giudice dell’esecuzione ha escluso sulla base di un fallace percorso argomentativo. t ,
Tanto, a cagione della circostanza che la condotta illecita da lui posta in essere il 3 giugno 2020 è stata oggetto di reiterato accertamento nell’ambito dei procedimenti conclusisi, rispettivamente, con le sentenze della Corte di appello di Bologna del 9 aprile 2021 e del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna del 3 luglio 2023, con conseguente, illegittima applicazione di due pene per il medesimo fatto.
Il ricorrente lamenta, sotto altro aspetto, che il giudice dell’esecuzione ha indebitamente disatteso l’istanza di riduzione di un sesto ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., con riferimento al reato di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, contestatogli nel procedimento nel cui ambito è stata emessa, in primo grado, la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna del 3 luglio 2023, avverso la quale egli non ha proposto impugnazione.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.
NOME COGNOME è stato tratto a giudizio e condannato, in primis, per avere acquistato da NOME COGNOME un quantitativo di cocaina del peso netto complessivo di poco superiore ai due chilogrammi; per tale fatto, accertato il 3 giugno 2020, egli ha riportato, in entrambi i gradi di giudizio, la pena di quattro anni di reclusion e 22.000 euro di multa; la sentenza di appello, emessa il 9 aprile 2021, è divenuta irrevocabile il 4 febbraio 2022.
Con successiva sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna del 3 luglio 2023, resa nell’ambito di procedimento nell’ambito del quale gli sono stati contestati, ai capi 35), 83), 102), 116 e 147), cinque ulteriori reati NOME è stato condannato, per tali fatti, alla pena complessiva di due anni di reclusione e 11.000 euro di multa, determinata a titolo di aumento per la continuazione rispetto a quella, di quattro anni di reclusione e 22.000 euro di multa, già irrogatagli per il più grave reato accertato nel primo procedimento.
NOME non ha proposto impugnazione avverso detta decisione che è, pertanto, divenuta irrevocabile nella parte relativa all’affermazione della sua penale responsabilità.
Con la medesima pronuncia del 3 luglio 2023, NOME è stato, invece, assolto dall’addebito associativo ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; il pubblico ministero ha, nondimeno, impugnato, per questa parte, la sentenza, che la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 26 giugno 2024, divenuta irrevocabile il 19 marzo 2025, ha riformato, pervenendo alla condanna dell’imputato anche per il delitto associativo e rideterminando la pena complessiva, previa unificazione di tutti i reati sotto il vincolo della continuazione, in sette anni e quattro mesi reclusione.
La Corte felsinea, individuato il più grave reato nell’associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, ha fissato la relativa pena base in dodici anni di reclusione; la ha, quindi, ridotta a nove anni di reclusione per le circostanze attenuanti generiche e la ha, poscia (cfr. pag. 25 della motivazione), «aumentata ad anni dieci per la continuazione con i fatti di cui alla sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna in data 9/4/2021» nonché, ulteriormente, «ad anni 11, per la continuazione con i reati per cui nel presente procedimento è intervenuta condanna in primo grado (sempre a titolo di continuazione con i fatti per cui è intervenuta sentenza di condanna irrevocabile emessa dalla Corte d’Appello di Bologna in data 9/4/2021) non appellata e dunque coperta da giudicato»; da
ultimo, ha applicato, sulla pena complessiva di undici anni di reclusione, la riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato.
5. Al fine di vagliare la deduzione del ricorrente, occorre considerare, innanzitutto, che i reati per cui, nel procedimento definito dalla Corte di appello con sentenza del 26 giugno 2024, «è intervenuta condanna in primo grado (sempre a titolo di continuazione con i fatti per cui è intervenuta sentenza di condanna irrevocabile emessa dalla Corte d’Appello di Bologna in data 9/4/2021) non appellata e dunque coperta da giudicato» sono, sulla base di quanto univocamente risulta dal dispositivo della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna del 3 luglio 2023, quelli indicati nei capi 35), 83), 102), 116) e 147) dell’imputazione.
Nel medesimo procedimento, il fatto risalente al 3 giugno 2020 – quello, cioè, che è valso a NOME l’arresto in flagranza e la condanna nel procedimento definito con la sentenza della Corte di appello del 9 aprile 2021 – è stato contestato, al capo 149), al concorrente COGNOME ma non anche all’odierno ricorrente, chiarendosi espressamente, nella descrizione dell’illecito, che a carico di NOME, per tale fatto, «si procede separatamente».
Sulla base delle superiori premesse, è logico, dunque, inferire che la determinazione, per effetto della più recente decisione del 26 giugno 2024, della pena complessiva non ha provocato alcuna duplicazione sanzionatoria, giacché la Corte di appello ha correttamente apportato due distinti aumenti a titolo di continuazione, riferiti, l’uno, ai cinque reati accertati con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna del 3 luglio 2023 e, l’altro, al delitto accertato con sentenza della Corte di appello di Bologna del 9 aprile 2021.
6. Detta conclusione non è contraddetta, a dispetto di quanto obiettato dal ricorrente, dal fatto che la Corte di appello di Bologna, a pag. 24 nella motivazione della sentenza del 26 giugno 2024, abbia affermato che COGNOME, nel primo grado di quel giudizio, era stato condannato anche per il reato di cui al capo 149), così incorrendo in un mero refuso, privo di rilevanza in vista della precisa delimitazione della portata di ciascuna decisione che, ovviamente, discende dalla confezione e dal tenore delle singole imputazioni e dei relativi dispositivi.
La ricostruzione testé compiuta non autorizza, pertanto, dubbi di sorta in merito al preciso oggetto delle statuizioni rese, nel corso del tempo, in ordine agli addebiti elevati a carico di NOME COGNOME il quale, va qui opportunamente ribadito, è stato raggiunto, con riferimento al reato accertato il 3 giugno 2020, da un’unica condanna a pena che, in origine fissata in quattro anni di reclusione e 22.000 euro di multa, è stata rideterminata, a seguito del riconoscimento della continuazione
con il più grave delitto associativo, in un anno di reclusione, onde palese appare l’infondatezza della doglianza del ricorrente.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in ordine alla residua censura di COGNOME, il quale si duole del rigetto della richiesta di riduzione di un sesto, ai sens dell’art. 442, comma 2 -bis, cod. proc. pen., della pena applicatagli dalla Corte di appello, in accoglimento dell’impugnazione proposta dal pubblico ministero, per il reato associativo, in tal senso deponendo, a suo modo di vedere, la circostanza che egli non abbia presentato appello avverso detta decisione.
La prospettazione del ricorrente è, invero, manifestamente infondata, atteso che il giudice dell’esecuzione ha debitamente operato la riduzione esclusivamente sulla porzione di pena che gli è stata irrogata con la sentenza del 3 luglio 2023, che egli non ha impugnato, e non anche sulla sanzione relativa al delitto associativo, inflitta dal giudice di secondo grado in riforma di quella del 3 luglio 2023 che, sul punto, ha portata assolutoria, in quanto tale in radice incompatibile con l’istituto invocato dal ricorrente, che presuppone, per espressa previsione codicistica, l’omessa impugnazione di una «sentenza di condanna».
Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, il rigetto del ricorso, con conseguente condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17/10/2025.