Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18079 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18079 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo dei suoi difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui la Corte di appello di Venezia, in data 11 settembre 2023, ha respinto la richiesta di applicare l’istituto della continuazione tra i reati giudicati con quattro sentenze, ritenendo non provata la sussistenza di una unicità di disegno criminoso, stante la distanza temporale e territoriale tra le varie condotte, la evidente occasionalità dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, di false generalità e di evasione, e la mancanza di qualunque collegamento ideativo tra le condotte stesse;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere il giudice dell’esecuzione omesso di valutare che tutte le condotte sono state commesse con una causale unitaria, trattandosi di reati di furto in abitazione e ricettazione commessi con modalità esecutive analoghe, la cui programmazione ha sicuramente c:ompreso anche la previsione di commettere reati per sfuggire alle forze dell’ordine; per avere egli omesso di valutare che i furti hanno avuto ad oggetto autoveicoli poi usati per commettere i reati successivi, e che i reati di resistenza e lesioni non possono essere ritenuti occasionali, in quanto commessi unitamente ai delitti contro il patrimonio; per avere emesso una motivazione illogica, non avendo tenuto conto del fatto che, all’interno della medesima sentenza, la continuazione è stata ritenuta sussistente anche tra reati non omogenei e commessi in luoghi distanti tra loro;
preso atto del deposito di una memoria da parte del ricorrente, che deve però essere ritenuta tardiva ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc.pen, in quanto depositata in data 28/03/2024;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l’ordinanza impugnata ha applicato correttamente i principi stabiliti dalla sentenza Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074, valutando non provata e non plausibile la programmazione originaria, all’epoca di commissione del reato giudicato con la prima sentenza, anche dei delitti giudicati con le altre sentenze, in quanto commessi tutti ad uno o più anni di distanza, in località molto distanti tra loro, e con omogeneità solo parziale della natura dei reati e delle loro modalità esecutive;
ritenuto insussistente anche il vizio della motivazione dedotto dal ricorrente, risultando l’ordinanza completa, logica, non apparente né contraddittoria, atteso
che la distanza temporale, la diversità dei contesti e delle modalità esecutive tra i vari reati, tra i quali l’omogeneità è solo parziale, sono elementi logicamente ritenuti dimostrativi non di una unicità di disegno criminoso, ma di una generica scelta di vita e inclinazione a delinquere;
ritenuta, in particolare, manifestamente infondata l’affermazione di illogicità della motivazione perché in contrasto con la ritenuta continuazione tra i reati giudicati con ciascuna singola sentenza, essendo evidente che, in quei casi, il giudice della cognizione ha ritenuto significativa, quale elemento unificante, la vicinanza temporale tra il reato-base e i vari reati-satellite, mentre tale elemento è insussistente tra i reati giudicati con le altre sentenze;
ritenuta altresì logica l’affermazione di occasionalità di condotte estemporanee quali la resistenza a pubblico ufficiale e l’evasione, per le quali non è plausibile ipotizzare che siano state almeno genericamente programmate anni prima della loro consumazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente