Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34141 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34141 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 19/12/2023 del Tribunale di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 19/12/2023, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di COGNOME NOME di applicare la disciplina della continuazione tra i reati di cui ai seguenti provvedimenti:
sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 27/10/2020, irrevocabile il 5/5/2023 (appello del solo PM), con la quale è stato condannato alla pena di anni otto, mesi 10 e giorni 20 di reclusione per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. commesso a Reggio Calabria e territori limitrofi sino all’anno 2017;
sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 16/6/2020, irrevocabile il 2/10/2020, che in parziale riforma della sentenza del Gip del Tribunale di Milano, è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per i delitti di associazione a delinquere, falsità materiale,
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falsificazione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica, commessi tra il 2015 e il 19/10/2017.
Il giudice dell’esecuzione ha escluso l’applicazione della disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. evidenziando che le due associazioni operavano in luoghi distinti, avevano diverse compagini e svolgevano la loro attività in ambiti distinti. Ciò anche con specifico riferimento alla posizione del ricorrente che nell’associazione mafiosa si occupava delle scommesse clandestine e del riciclaggio dei relativi proventi mentre quella “semplice” milanese era attiva nel settore del c.d. pishing.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato, che a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. evidenziando che il giudice dell’esecuzione avrebbe erroneamente applicato i criteri di cui all’art. 81 cod. pen. in quanto le condotte, caratterizzate in ogni caso al conseguimento di profitti illeciti attraverso l’uso di “marchingegni elettronici”, sarebbero comunque riferibili a una unica determinazione criminosa e la motivazione sul punto sarebbe manifestamente illogica e carente.
In data 13 maggio 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. evidenziando che il giudice dell’esecuzione non avrebbe adeguatamente considerato che le condotte, caratterizzate in ogni caso dall’essere finalizzate al conseguimento di profitti illeciti attraverso l’uso di “marchingegni elettronici” sarebbero comunque riferibili a una unica determinazione criminosa.
La doglianza, impropriamente formulata nei termini della violazione di legge ma che in effetti si riferisce alla logicità e completezza della motivazione e risulta, anche in parte, tesa a sollecitare una diversa e non consentita lettura degli elementi emersi, è manifestamente infondata.
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La motivazione del provvedimento impugnato, diversamente da quanto indicato nel ricorso, risulta logica e coerente.
Il giudice dell’esecuzione, infatti, facendo corretto riferimento ai pri enucleati dalla giurisprudenza di legittimità per cui l’istituto della continua configurabile solo allorché vi siano elementi idonei a evidenziare l’esistenza d unico elemento intellettivo (il medesimo disegno criminoso) che abbraccia ab origine tutti i fatti (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023. COGNOME, Rv. 284420 – 01; Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266413 – 01; Sez. 1, n. 392 del 26/02/2014, B., Rv. 260896 – 01; Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinal Rv. 254809 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv 255156 – 01; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, COGNOME, Rv. 248862 – 01; Sez 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01), ha dato logico e coeren conto delle ragioni poste a fondamento della conclusione cui è pervenuto.
Come correttamente evidenziato, d’altro canto, le due associazioni, ch pure insistono in ambiti territoriali distinti, non hanno alcun elemento in co né appaiono in alcun modo riferibili a una unica e originaria determinazione.
Non potendo essere evidentemente sufficiente, come evidenziato anche dal Procuratore generale, la considerazione che l’elemento unificante sareb costituito dalla comune determinazione criminosa del ricorrente di trarre prof dalla propria “professionalità” nella gestione e utilizzazione di compete informatiche.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valu profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, ch ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.
Così deciso il 31/5/2024