Continuazione tra Reati: Quando il Piano Unico Non Esiste
L’istituto della continuazione tra reati, previsto dall’articolo 81 del codice penale, è un meccanismo fondamentale nel diritto penale che consente di mitigare il trattamento sanzionatorio quando più crimini sono frutto di un unico “disegno criminoso”. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza i paletti per il suo riconoscimento, distinguendo nettamente tra un piano specifico e una generica attitudine a delinquere, anche se inserita in un contesto associativo.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso di un individuo condannato per diversi reati, il quale aveva richiesto al Giudice dell’esecuzione di unificare le pene sostenendo che tutte le condotte fossero state commesse in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. La richiesta era stata respinta, e l’interessato si era quindi rivolto alla Corte di Cassazione. La difesa puntava sul fatto che i reati si collocassero tutti “nell’orbita del contesto camorristico” della famiglia del ricorrente, elemento che, a suo dire, avrebbe dovuto provare l’esistenza di un programma criminale unitario.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla continuazione tra reati
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione del giudice di merito. Secondo gli Ermellini, le censure sollevate dal ricorrente erano manifestamente infondate e generiche, in quanto non affrontavano specificamente le solide argomentazioni del provvedimento impugnato e tendevano a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Le Motivazioni: Oltre il Contesto Associativo
La Corte ha spiegato in modo dettagliato perché, nel caso specifico, non potesse essere riconosciuta la continuazione tra reati. Le motivazioni si fondano su diversi elementi oggettivi e logici che escludevano l’esistenza di un’unica, anticipata ideazione criminosa.
1. Il Fattore Tempo: Un elemento decisivo è stato il considerevole lasso di tempo intercorso tra i fatti, pari a ben sei anni. Un intervallo così lungo rende poco plausibile che i crimini successivi fossero già stati programmati, anche solo nelle loro linee generali, al momento della commissione del primo.
2. Mancanza di Programmazione: I giudici hanno evidenziato l’assenza di circostanze che indicassero una programmazione unitaria. Al contrario, gli elementi emersi dalle sentenze irrevocabili suggerivano un'”estemporanea insorgenza di autonome risoluzioni criminose”. In altre parole, i reati apparivano come risposte a singole e occasionali sollecitazioni, piuttosto che tappe di un piano predefinito.
3. Diversità degli Elementi: A rafforzare questa tesi hanno contribuito altri due fattori: la diversa qualità dello stupefacente trattato nei vari episodi e la diversità dei correi coinvolti. Questi elementi indicavano una mancanza di omogeneità e continuità nel modus operandi.
4. L’Irrilevanza del “Contesto”: La Corte ha smontato l’argomento principale della difesa, chiarendo che la collocazione dei reati in un contesto criminale associativo non è di per sé sufficiente a provare la continuazione. Un conto è il generico “programma criminoso” di un sodalizio, un altro è la specifica e preordinata risoluzione criminosa del singolo individuo, che deve essere provata concretamente.
Le Conclusioni
La pronuncia ribadisce un principio cardine: per ottenere il beneficio della continuazione tra reati, non basta dimostrare di avere uno “stile di vita” delinquenziale o di appartenere a un’organizzazione criminale. È necessario fornire la prova concreta di un’ideazione iniziale, unica e deliberata, che abbracci tutte le condotte delittuose per cui si è stati condannati. In assenza di tale prova, i reati vengono considerati espressione di impulsi criminali autonomi e distinti, e come tali sanzionati.
Quando si può applicare la continuazione tra reati?
Si può applicare quando viene dimostrato che più reati sono stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ovvero un piano unitario ideato prima di commettere il primo reato.
Un lungo periodo di tempo tra un reato e l’altro esclude la continuazione?
Sì, secondo questa ordinanza, un notevole lasso di tempo tra i fatti (in questo caso, sei anni) è un elemento decisivo che depone contro l’esistenza di un unico disegno criminoso, suggerendo piuttosto l’insorgere di autonome e separate decisioni criminali.
Appartenere a un’associazione criminale è sufficiente a dimostrare la continuazione tra i reati commessi?
No. La Corte ha chiarito che il generico programma criminoso di un’organizzazione è distinto dal disegno criminoso specifico e preordinato del singolo individuo, che deve essere provato con elementi concreti per poter beneficiare della continuazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26754 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26754 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/03/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che le censure articolate da NOME COGNOME a sostegno dell’impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche.
1.1. Il Giudice dell’esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. tra tutti i reati con rilievo decisivo, il lasso di tempo intercorso tra i fatti (ben sei anni) e l’assenza, in disparte dell’omogeneità del bene giuridico, di circostanze sintomatiche della ideazione e programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, nelle linee generali, anche di quelli successivi. Per converso, gli specifici elementi fattuali desunti dalle sentenze irrevocabili appaiono sintomatici dell’estemporanea insorgenza di autonome risoluzioni criminose in risposta a specifiche sollecitazioni nell’ambito di un generico programma di attività delinquenziale consono ad un vero e proprio stile di vita. In questo senso depongono, oltre al dato cronologico, la diversa qualità dello stupefacente trattata e la diversità dei correi coinvolti.
Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito che ha correttamente rilevato come in mancanza della prova di una anticipata ideazione, sia pure in linea di massima, delle condotte delittuose è del tutto irrilevante il dato, enfatizzato dalla difesa, della loro collocazione “nell’orbita del contesto camorristico della famiglia RAGIONE_SOCIALE” nell’ambito del programma criminoso generico perseguito dal sodalizio, che nulla a che fare con la preordinazione delle risoluzioni criminose in capo all’agente che deve necessariamente avere maggiore specificità.
Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna idricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, in Roma 20 giugno 2024.