Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12687 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12687 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BARI il 16/02/1986 avverso l’ordinanza del 09/10/2024 del TRIBUNALE di TRANI udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 ottobre 2024, il Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata nell’interesse di NOME COGNOME volta all’applicazione della disciplina della continuazione tra i fatti di cui alle seguenti decisioni irrevocabili:
sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari il 6 maggio 2016, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Bari del 4 novembre 2014, irrevocabile il 27 marzo 2018, di condanna alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, in relazione a plurimi episodi di estorsione, commessi in Giovinazzo dal 4 luglio 2013 al 16 settembre 2013;
sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari il 26 maggio 2020, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Bari del 22 gennaio 2016, irrevocabile il 16 ottobre 2020, di condanna alla pena di anni 13 mesi 3 di reclusione, per i reati di associazione di stampo mafioso (commesso dal luglio 2007 all’attualità in Bari, Giovinazzo e zone limitrofe), associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (commesso da gennaio 2006 all’attualità in Bari, Giovinazzo e zone limitrofe) e reati fine ex artt. 2 L. 110/75, 648 cod. pen, 2 e 4 L. 895/67, 73 DPR. 309/90, commessi in Bari e zone limitrofe negli anni dal 2011 al 2013.
Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non ravvisabile l’unicità del disegno criminoso tenuto conto del fatto che l’istante si Ł limitato a dedurre l’avvenuto riconoscimento del vincolo della
continuazione tra i reati associativi e i reati fine contestati nella sentenza sub 2), senza allegare alcun elemento concreto dimostrativo della programmazione unitaria anche dei fatti estorsivi giudicati dalla sentenza sub 1) che non risultano contestati tra i reati fine di cui alla seconda sentenza.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME adducendo un unico motivo per violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonchØ carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.
Il ricorrente lamenta che il giudice dell’esecuzione abbia escluso l’unicità del disegno criminoso sulla base della asserita mancata allegazione di elementi comprovanti la comune ideazione tra i fatti di cui alle menzionate sentenze, nonostante la stessa ordinanza impugnata abbia dato atto che nell’istanza introduttiva erano state evidenziate le seguenti circostanze: e cioŁ che la sentenza sub 2) aveva riconosciuto la continuazione tra le predette associazioni e alcuni reati fine, commessi negli anni 2011-2013; e che tra detti reati fine potevano rientrare anche quelli giudicati dalla sentenza sub 1), aventi ad oggetto condotte estorsive commesse in Giovinazzo tra luglio e settembre 2013, dunque in uno dei luoghi di operatività dei sodalizi e durante il periodo di attività degli stessi, peraltro commessi in concorso con NOME COGNOME e NOME COGNOME (soggetti anch’essi condannati in qualità di partecipi ad entrambe le associazioni, di cui faceva parte il ricorrente).
Dunque, nell’istanza originaria erano state prospettate: l’omogeneità e la strumentalità tra la partecipazione al clan COGNOME e l’attività estorsiva in danno dell’imprenditore dell’attività balneare ‘RAGIONE_SOCIALE‘ di cui alla sentenza sub 1), rappresentando il controllo di attività economiche e imprenditoriali una notoria modalità di estrinsecazione della forza intimidatrice delle organizzazioni mafiose sul territorio; la contiguità temporale e territoriale tra l’associazione mafiosa e la vicenda estorsiva, avvenuta tra luglio e settembre 2013, dunque in piena continuità con gli altri reati fine del sodalizio avvinti dalla continuazione, commessi tra il 2011 e il 2013; l’identità soggettiva degli autori concorrenti dell’attività estorsiva (NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, tutti sodali del clan Di Cosola.
Lamenta altresì il condannato che il giudice dell’esecuzione ha del tutto omesso di considerare quanto era stato specificamente allegato nell’istanza, e segnatamente la circostanza che la sentenza sub 2) aveva espressamente inquadrato l’episodio estorsivo in danno dello stabilimento balneare di Giovinazzo tra le attività associative del clan COGNOME, pur non essendo stato il delitto di estorsione formalmente contestato tra i reati fine di cui all’imputazione.
Secondo il ricorrente, dunque le condotte estorsive di cui alla pronuncia sub 1) sarebbero da annoverare tra i reati fine della consorteria mafiosa, come del resto accertato dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Bari nella sentenza sub 2), che ha espressamente ricompreso l’estorsione tra le attività illecite di elezione del clan, pur in difetto di specifica contestazione.
Ad ulteriore conferma dell’esistenza dell’invocato vincolo unitario, il condannato osserva che tale vincolo Ł stato già riconosciuto in favore di NOME COGNOME e NOME COGNOME con riferimento ai medesimi fatti di cui si discute, ponendosi così il provvedimento impugnato in palese contrasto con le ordinanze concessive del beneficio nei confronti dei predetti coimputati e profilandosi quindi un conflitto di giudicati solo nei confronti del medesimo.
Il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, sostenendo che il ricorrente confonde la connotazione del reato quale reato fine dell’associazione mafiosa con la comune deliberazione iniziale, tenuto conto peraltro che le estorsioni risultano commesse tra luglio e settembre 2013 e si distanziano dunque di
circa sei anni dall’esordio del reato associativo e di alcuni mesi dalla commissione dei reati fine disomogenei di cui alla sentenza sub 2).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato e va accolto nei limiti appresso specificati.
Gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite devono dare conto dell’originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, COGNOME, Rv. 266413; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098).
In particolare, la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine va riconosciuta quando il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si Ł determinato a fare ingresso nel sodalizio. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen.) (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430 – 01). Resta esclusa la configurabilità della continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al rafforzamento del medesimo, non erano programmabili “ab origine” perchØ legati a circostanze ed eventi contingenti ed occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell’associazione stessa. (Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011, Rv. 249930 – 01).
In questo accertamento, tuttavia, specie se il riconoscimento della continuazione avviene in sede esecutiva, «il giudice non può trascurare una precedente valutazione positiva operata, in fase di esecuzione, relativamente ad alcuni dei reati per i quali sia chiesta l’unificazione, potendo prescinderne solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto della richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno» (Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285790 – 01).
Nel caso in esame, il condannato ha allegato a riprova dell’esistenza del medesimo disegno criminoso il rapporto di strumentalità delle condotte estorsive all’affermazione e al consolidamento della supremazia del sodalizio sul territorio, la sovrapponibilità temporale e territoriale tra le condotte e l’identità soggettiva degli autori dei reati, elementi che meritano piø approfondito esame per verificare se siano idonei a sostenere la riconducibilità dell’attività estorsiva al programma associativo della cosca COGNOME, confrontando l’assunto del ricorrente con i contenuti di altra precedente decisione (pure allegata dal ricorrente), con la quale Ł stata ritenuta la sussistenza di un preordinato disegno relativo ad una serie di reati fine, già contemplati per grandi linee al momento dell’adesione all’associazione.
Il provvedimento impugnato non dà conto delle ragioni per le quali la sentenza di condanna sub 2) ha ritenuto la condotta di cui all’art. 416-bis cod. pen. e le condotte di reato fine avvinte dalla continuazione, non verifica se da essa si possono ricavare elementi circa il fatto che nel programma criminoso rientrassero le estorsioni, come dedotto dalla difesa, e non le pone a raffronto con le motivazioni della sentenza di condanna sub 1) per le plurime condotte di estorsione, commesse nell’ambito di un unico disegno criminoso, nello stesso periodo in cui venivano commessi gli altri
reati di cui alla condanna sub 2), pre questi avvinti da un medesimo disegno criminoso.
La denuncia di carenza di motivazione sul punto, formulata dal ricorrente, deve considerarsi vieppiø fondata, visto la difesa evidenzia passaggi della sentenza sub 1), dove emergerebbe il convincimento dei giudici di cognizione riguardo al fatto che l’attività estorsiva sia stata commessa nell’interesse dell’associazione.
L’ordinanza deve essere dunque annullata disponendo nuovo giudizio sull’istanza avanzata ai sensi dell’art. 81 cod. pen., affinchŁ il Tribunale di Trani in diversa persona fisica, quale giudice dell’esecuzione, proceda, libero nell’esito, all’esame dei profili sopra evidenziati, sopperendo alle carenze motivazionali che affliggono il provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trani.
Così deciso il 08/01/2025.
Il Presidente NOME COGNOME