Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19731 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19731 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorsd proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/10/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con ordinanza del 16 ottobre 2023 il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza di NOME COGNOME di applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze di condanna emesse nei suoi confronti:
sentenza della Pretura di Torino del 1° ottobre 2016 di condanna per i reati di cui agli artt. 477, 482 cod. pen. e 116 c.d.s. commessi il 28 giugno 1996;
sentenza del Tribunale di Torino del 25 novembre 1998 di condanna per i reati di cui agli artt. 56 e 628, 582, 585, 576, 56 e 629 cod. pen., ed art. 8 I. 1975, n. 58, commessi il 27 luglio 1998;
sentenza del Tribunale di Como del 9 ottobre 2020 di condanna per il reato di cui all’art. 483 cod. pen. commesso il 30 marzo 1996;
sentenza del Tribunale di Torino del 14 febbraio 2001 di condanna per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. commesso il 24 ottobre 1997;
sentenza del Tribunale di Torino del 20 maggio 2004 di condanna per i reati di cui agli artt. 648, 468 477 e 482, 476 e 482, 477 e 482 cod. pen. e 12 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, commessi il 4 aprile :2002;
6. sentenza del Tribunale di Torino del 2:3 maggio 2006 di condanna per i reati di cui all’art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, e 337 cod. pen., commesso il 30 dicembre 2003.
In particolare, nel respingere l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non vi fossero elementi che potessero deporre per la programmazione unitaria dei reati, evidenziando in particolare che gli stessi erano stati commessi a distanza di tempo l’uno dall’altro, avevano ad oggetto titolo di reato diversi, ed erano indici della scelta di sostanziale illegalità del condannato che dipendeva dalle occasioni ed impellenze del momento.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge per essere stata respinta l’istanza nonostante che la programmazione unitaria dei reati fosse desumibile dalla circostanza che gli stessi sono stati commessi a una distanza temporale gli uni dagli altri alquanto costante, a dimostrazione di come l’attività delinquenziale fosse il mezzo di sostentamento che consentiva al ricorrente di sopravvivere sul territorio nazionale nonostante la condizione di irregolarità; inoltre, con riferimento alla sentenza indicate sub 3) e 4) i reati sono anche analoghi ed offensivi del medesimo bene giuridico
Con requisitoria scritta il P.G., NOME COGNOME, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorso è infondato.
Gli argomenti dedotti nel ricorso sono in contrasto con la giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria (cfr., per tutte Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074: Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati
programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea).
La distanza temporale è, infatti, uno degli indici di valutazione della esistenza o meno dell’unico disegno criminoso, così come la identità o diversità dell’indole dei reati. Nel caso in esame, entrambi i parametri depongono nel senso della non illogicità della decisione del giudice dell’esecuzione che ha ritenuto che, al momento di commissione del primo reato, gli ulteriori non potessero essere stati programmati, “almeno nelle loro linee essenziali”.
L’argomento esposto in ricorso, secondo cui la volizione unitaria si dovrebbe desumere dalla circostanza che gli stessi sono stati commessi a una distanza temporale gli uni dagli altri alquanto costante, a dimostrazione di come l’attività delinquenziale fosse il mezzo di sostentamento che consentiva al ricorrente di sopravvivere sul territorio nazionale nonostante la condizione di irregolarità, è infondato, perché il medesimo disegno criminoso è molto più della mera volontà di trarre dalle condotte delittuose il denaro per sopravvivere, non potendo confondersi il fine specifico, ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, con la tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenziali commettendo reati (Sez., 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, n.m.; Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, COGNOME, Rv. 246838).
L’argomento secondo cui almeno i reati delle sentenze n. 3 e n. 4) andrebbero unificati, perché della stessa indole è, a sua volta, infondato, perché non idoneo a viziare il percorso logico della decisione, atteso che tra i real:i delle sentenze in parola intercorre quasi un anno e sette mesi di distanza, distanza temporale che in modo non illogico è stata valutata indice della inesistenza di una programmazione unitaria.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 5 aprile 2024 Il consigliere estensore
GLYPHI presidente