Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10880 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10880 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOSCOTRECASE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/08/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, quale Giudice dell’esecuzione, con ordinanza depositata in data 8 agosto 2023 rigettava l’istanza con la quale era stata chiesta l’applicazione della disciplina prevista dagli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen, nonché 81 cod. pen., nei confronti di NOME COGNOME.
La decisione del Giudice dell’esecuzione seguiva l’annullamento con rinvio disposto con sentenza di questa Corte, Sez. 1, n. 52133, udienza del 7 novembre 2019, che aveva riscontrato come il precedente Giudice dell’esecuzione avesse espresso valutazioni cumulative e prive di riferimenti fattuali accertati in sede di cognizione, con riguardo a tutti i reati dedotti, pur se la richiesta di riconoscimento della continuazione era stata operata anche per gruppi di reati omogenei, separatamente giudicati.
2. In particolare i reati per i quali era richiesta l’applicazione del vincolo del continuazione erano quella accertati con: 1) la sentenza n. 5200 emessa dalla Corte di Appello di Napoli, VI Sezione, in data 7.7.2014, irrevocabile il 22.11.2014, in relazione alle condotte di tentata estorsione (capo A – fino al 18.12.2006 in Boscotrecase, Sant’Antonio Abate e Scafati) e danneggiamento seguito da incendio (capo B – il 2.11.2006 in Sant’Antonio Abate) condotte entrambe aggravate dal metodo mafioso ex art. 7 I. 203/91, oltre che al delitto di violenza privata (capo C – il 2.11.2005 in Sant’Antonio Abate); 2) la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 4.5.2016, irrevocabile il 14.7.2017, in ordine a tre condotte di tentata estorsione, aggravate anche esse dal metodo mafioso (capo A – commesso in Torre del Greco dal 23.11.2005 fine al 30.11.2006; capo B commesso in Boscotrecase dal 25.11.2005 all’1.12.2005; capo C – commesso in Boscotrecase dal 25.11.2005 all’1.12.2005; 3) la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 4.6.2018 riguardava la responsabilità penale di COGNOME limitatamente relativa ai reati previsti da: l’art. 416-bis, commi 4, 5 e 6 cod. pen. (capo A – partecipazione al RAGIONE_SOCIALE, fino all’1.3.2010); l’art. 74, commi 2, 3 e 4, DPR 309/90 (capo B – partecipazione ad un’associazione armata avente lo scopo di importare dall’estero -Spagna ed Olanda- ed introdurre nel territorio nazionale ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, quali cocaina, hashish e marijuana), con l’aggravante ex art. 416bis 1. (già art. 7 L 203/1991 – circostanza contestata, sotto il duplice profilo oggettivo e soggettivo, al fine di agevolare il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE menzionato, RAGIONE_SOCIALE dedito al narcotraffico, in Boscotrecase, Torre Annunziata ed altre parti del territorio nazionale ed estero – Spagna – fino all’1.3.2010): in particolare nell’imputazione si leggeva di sequestri di stupefacente operati dal 28.7.2004 al 26.2.2008; gli artt. 81 cpv., 110, 605, cod. pen., art. 7 L 203/1991 (capo D commesso in Mercato San Severino e paesi limitrofi il 3.11.2006); gli artt. 81 cpv., 110, 112 c.p., 73 commi 1, 1-bis e 6 DPR 309/90, 3 e 4 L. n. 146/2006, 7 L. 203/1991 (capo Q2 – commesso in Boscotrecase ed in territorio spagnolo dall’11.5.2006 e sino al 17.5.2006); gli artt. 81 cpv., 110, 112, 73 commi 1, 1bis, 6 DPR 309/90, 3 e 4 L. 146/2006, 7 L. 203/1991 (capo T2 – commesso dal 28.8.2006 e sino al 30.8.2006 data del sequestro, in territorio spagnolo, Boscotrecase e Cassino); gli artt. 81 cpv., 110, 112, 73 commi 1, 1-bis DPR 309/90, 3 e 4 L. 146/2006, 7 L. 203/1991 (capo D3 – commesso dal 19.1.2007 fino al 25.1.2007, data del sequestro dello stupefacente, nella provincia di Milano, Boscotrecase e Noia); gli artt. 81 cpv., 110, 112 c.p., 73 commi 1, 1-bis e 6 DPR 309/90, 7 L. 203/1991 (capo P2 – commesso in Santi Cosma e Damiano Boscotrecase il 23.3.2006); 4) la sentenza emessa dal Tribunale centrale di prima Corte di Cassazione – copia non ufficiale
istanza di Madrid del 30.12.2012, irrevocabile il 18.1.2013, riconosciuta ai fini dell’esecuzione dalla Corte di appello di Napoli in data 23.1.2014, in ordine alle condotte ai sensi degli artt. 74 e 73-80 DPR 309/90, commessi in Spagna dal febbraio 2009 fino al 5.6.2009.
Risultava altresì che con ordinanza del G.E. del 12.4.2018 era stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze sub 1) e 2) in precedenza indicate.
3. Il Giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza ora impugnata, rigettava l’istanza di applicazione della continuazione ritenendo che: i reati di cui alle sentenze nn. 1) e 2) non potessero essere ritenuti in continuazione con quelli giudicati dal Tribunale di Madrid, in quanto sussisteva una distanza cronologica significativa, oltre che l’eterogeneità delle violazioni; medesime ragioni inducevano il G.e. ad escludere il vincolo della continuazione fra le condotte in violazione della disciplina degli stupefacenti della sentenza n. 3), che risultavano commesse per agevolare il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mentre l’aggravante dell’art. 7 cit., all’epoca vigente, risultava contestata per i delitti di cu sentenze nn. 1) e 2) solo quanto al metodo mafioso, non anche quanto al profilo soggettivo dell’agevolazione del menzionato RAGIONE_SOCIALE; infine, neanche sussisterebbe – per il G.e. – il vincolo fra la condotta associativa camorristica della sentenza n. 3) e i delitti delle sentenze nn. 1) e 2), non vertendosi, quanto a tali ultimi delitti, in reati commessi nell’ambito della partecipazion all’associazione menzionata; infine, la continuazione veniva esclusa in relazione ai reati giudicati in Spagna con sentenza n. 4) e quelli della sentenza n. 3), essendo ostativi l’eterogeneità delle violazioni (quanto al delitto di associazione ex art. 416bis) e il diverso contesto spaziale di riferimento, gli uni commessi in territorio spagnolo, gli altri commessi in Boscotrecase, Trecase, Torre Annunziata e paesi limitrofi: inoltre, anche fra i delitti associativi finalizzati al narcotr sussisterebbe una eterogeneità attestata dalla distanza dei luoghi di consumazione, dalle differenti compagini associative, dalla distanza cronologica fra le condotte (2006-2007 in Italia, 2009 in Spagna), in assenza di un collegamento concreto fra l’associazione italiana operante nell’ambito del RAGIONE_SOCIALE e quella spagnola, non risultando che la partecipazione a quest’ultima sia stata programmata nel momento in cui COGNOME faceva ingresso in quella italiana. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il motivo censura l’ordinanza per violazione di legge in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. e conseguente vizio di motivazione, ritenuta la stessa apparente.
Il ricorso denuncia che il Giudice dell’esecuzione non avrebbe tenuto in conto il criterio della omogeneità delle violazioni e la necessità di una valutazione anche per gruppi di reati, come anche la non decisività del diverso luogo di consumazione dei reati commessi per agevolare il RAGIONE_SOCIALE, nonché il concorso con le medesime persone, limitandosi a una valutazione astratta.
Anche l’esclusione del rapporto fra l’associazione criminale operante in Spagna e quella nazionale risulterebbe priva del necessario accertamento del collegamento fra i gruppi criminali, svilendo, l’ordinanza impugnata, anche la contestazione costante dell’aggravante dell’art. 7 I. 203/1991.
Il Sostituto procuratore generale ha depositato requisitoria e conclusioni con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto l’ordinanza impugnata è corredata di motivazione, dettagliata e accurata, non sindacabile in sede di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
A ben vedere va chiarito da subito che l’annullamento con rinvio interveniva da parte di questa Corte, a mezzo della sentenza rescindente, solo per vizio di motivazione.
Osservava la Corte di cassazione: «1. Come dedotto dal ricorrente e rilevato anche dal Procuratore generale, il Giudice ha espresso valutazioni cumulative, peraltro prive di riferimenti agli elementi fattuali accertati in sede di cognizione con riguardo a tutti i reati dedotti, laddove la richiesta di riconoscimento della continuazione era stata formulata dall’interessato anche per gruppi di reati omogenei separatamente giudicati. 2. Sussiste, dunque, il vizio di motivazione denunciato che impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, affinc proceda ad nuovo esame della richiesta che, oltre a tenere conto di tutte le caratteristiche dei reati accertate in sede cognitiva (luogo, epoca di consumazione, modalità esecutive e così via), comprenda anche la valutazione frazionata per reati omogenei».
Deve pertanto evidenziarsi da subito che non è stato fissato, come sembra invece sostenere il ricorso, un criterio vincolante per il giudice del provvedimento rescissorio, ma esclusivamente un metodo da percorrere, legato a una comparazione non solo cumulativa fra i reati suddivisi per sentenza di condanna, ma anche per ‘gruppi’, in ragione della omogeneità delle violazioni.
Si è dato già conto in premessa di come il G.e. abbia operato questa volta una accurata comparazione, anche fra gruppi di reati identificati per tipologie, in particolare, rispetto a quanto già richiamato, anche evidenziando nel merito delle singole decisioni, le ragioni di insussistenza della riconducibilità al medesimo disegno criminoso.
E così, il Giudice del rinvio ha evidenziato come non vi fosse connessione fra le condotte di reato commesse in Spagna e tale organizzazione criminale rispetto alle condotte associative delittuose poste in essere in Italia, per altro non risultando i delitti delle sentenze nn. 1 e 2 connesse a quelle successive aggravante dalla finalità di agevolare il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ma solo connotate dal metodo mafioso, sussistendo fra queste ultime e i delitti commessi in Spagna anche una evidente eterogeneità.
A tal riguardo, la motivazione deve ritenersi non manifestamente illogica oltre che in sintonia con il «metodo» richiesto da questa Corte, per cui l’ampio arco temporale entro cui risultano commessi più reati non esime il giudice dall’onere di verificare se la continuazione possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi all’interno di tale periodo, ove cronologicamente prossimi, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dalla similare tipologia dalle singole causali e dalla contiguità spaziale (Sez. 1, n. 15625 del 10/01/2023 Kriz, Rv. 284532 – 01; mass. conf. N. 7381 del 2019 Rv. 276387 – 01 Rv. 276387 – 01, N. 14348 del 2013 Rv. 255843 – 01).
Tale operazione comparativa è stata svolta in modo puntuale e senza aporie logiche manifeste o contraddizioni, mentre il motivo non si confronta con la dettagliata motivazione, risultando, oltre che manifestamente infondato anche aspecifico.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 19/12/2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente