Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34767 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34767 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza della Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 26/02/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria di replica dell’AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
letti i motivi aggiunti dell’AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen., avanzata da NOME COGNOME, con riferimento ai reati per i quali il predetto era stato riconosciuto colpevole con le seguenti decisioni: 1) sentenza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria del 9 maggio 2001 (irrevocabile il 3 febbraio 2023); 2) sentenza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria del 25 giugno 2003 (irrevocabile il 7 giugno 2004).
Avverso la citata ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione mediante due distinti atti, i cui motivi sono di seguito indicati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
L’ atto di ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO è affidato a due motivi.
3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 del codice di rito ed il vizio di motivazione; in particolare, lamenta la mancata corretta valutazione degli elementi fattuali dedotti a sostegno della istanza (quali la breve distanza temporale intercorsa tra il tentato omicidio COGNOME e l’omicidio COGNOME, l’identità dei relativi esecutori materiali, l’utilizzo della medesima arma ed i comune contesto di guerra di mafia nel quale si inserivano i due episodi delittuosi) che, qualora correttamente considerati, dimostravano la fondatezza della richiesta.
3.2. Con il secondo motivo il condannato deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 del codice di rito ed il vizio di motivazione con particolare riferimento al mancato confronto con l’avvenuto riconoscimento (ormai coperto dal giudicato) della continuazione tra il reato di omicidio in danno di NOME COGNOME (commesso il 15 settembre 1985) ed il tentato omicidio di NOME COGNOME (avvenuto il 29 aprile 1987). Invero, essendo l’omicidio di NOME COGNOME avvenuto il giorno 7 novembre 1986 (quindi nel periodo intercorrente tra i due delitti sopra indicati, già uniti dal vincolo della continuazione), il giudice dell’esecuzione avrebbe
dovuto spiegare perché detta continuazione non poteva riguardare anche l’uccisione dello COGNOME verificatasi medio tempore; l’omessa motivazione rispetto a tale profilo, secondo NOME COGNOME, determirebbe la illegittimità del provvedimento impugnato.
L’atto di ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO è affidato ad un unico ed articolato motivo con il quale ci si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., della violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 del codice di rito e del vizio di motivazione illogica e contraddittoria (anche per travisamento della prova); al riguardo, il ricorrente osserva che il giudice dell’esecuzione no ha tenuto conto della unicità del disegno criminoso già riconosciuta, con la sentenza c.d. ‘Valanidi’, tra l’omicidio COGNOME ed il tentato omicidio COGNOME e del fatto che l’omicidio di NOME COGNOME era stato consumato nell’arco temporale intercorso tra i due delitti sopra indicati e si inseriva nell’ambito della medesima lotta tra opposti clan mafiosi, a conferma della unicità del disegno criminoso sussistente alla base di tutti i reati per i quali era stata ava la richiesta di cui si tratta.
Il AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
AVV_NOTAIO ha depositato tempestiva memoria con la quale ha replicato alle conclusioni della Pubblica accusa, insistendo per l’accoglimento della impugnazione.
AVV_NOTAIO ha depositato, tempestivamente, motivi aggiunti con i quali ha ulteriormente argomentato in ordine alla fondatezza della impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo (comune ad entrambi gli atti di ricorso) riguardante l’omesso esame dell’avvenuto riconoscimento della continuazione in sede di cognizione (sentenza del procedimento c.d. Valandi) tra l’omicidio COGNOME ed il tentato omicidio COGNOME risulta fondato ed assorbente.
Come noto il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sens dell’art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della rite
sussistenza del vincolo della continuazione tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento (Sez. 1, n. 54106 del 24/3/2017, Miele, Rv. 271903; conformi: n. 20471 del 2001 Rv. 219529, n. 19358 del 2012 Rv. 252781). Inoltre, il giudice dell’esecuzione non può escludere l’unicità del disegno criminoso già ritenuta dal giudice della cognizione, né può fondare il proprio giudizio su circostanze di fatto contrarie agli accertamenti contenuti in sentenze irrevocabili (Sez. 5, n. 12788 del 24/1/2023, Bifone, Rv. 284264).
Ciò posto, nel caso di specie, la Corte territoriale non ha fatto buon governo dei principi appena enunciati, poiché – pur dando atto dell’avvenuto riconoscimento della continuazione in sede di cognizione tra i due delitti sopra indicati, inframezzati dall’omicidio oggetto del presente procedimento – ha ritenuto tale circostanza irrilevante sostenendo, in modo apodittico, che la conclusione cui era giunto il giudice della cognizione era vincolata dalla non meglio chiarita ‘scelta imputativa del PM’ (pag. 4 della ordinanza impugnata), senza tenere conto che l’istituto della continuazione ha i medesimi presupposti sia in sede di cognizione che di esecuzione, di talché non ha fornito una adeguata e logica motivazione sul punto. In sostanza, il giudice dell’esecuzione ha omesso di applicare il principio giurisprudenziale della continuazione per “gruppi” di reati, ove cronologicamente prossimi oppure nella ipotesi in cui un reato si collochi nell’arco temporale tra reati già uniti tra loro dal vincolo della continuazione (Sez. 1, n. 15625 del 10/1/2023, Kriz, Rv. 284532; Sez. 1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387).
Pertanto l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione ed in diversa composizione (C. Cost. 9 luglio 2013, n. 183), affinché – in piena autonomia decisionale – proceda ad un nuovo esame della istanza ex art. 671 cod. proc. pen. nel rispetto dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2025.