Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 422 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 422 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CALTANISSETTA il 02/09/1966
avverso l’ordinanza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
dato avviso al difensore
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da NOME COGNOME in relazione ai reati giudicati dalla sentenza:
Corte d’appello di Milano in data 24 febbraio 2016, irrevocabile il 15 settembre 2017;
Corte d’appello di L’Aquila in data 2 aprile 2014, irrevocabile il 19 luglio 2016;.
Tribunale di Milano in data 30 ottobre 2012, irrevocabile in data 5 marzo 2013;
Tribunale di Monza in data 14 aprile 2016 (confermata da Corte d’appello di Milano in data 6 dicembre 2018), irrevocabile il 10 settembre 2019;
Tribunale di Trani in data 15 ottobre 2019, irrevocabile il 28 febbraio 2020;
Corte d’appello di Milano in data 15 novembre 2021, irrevocabile il 5 luglio 2022.
Nel rigettare l’istanza, il giudice dell’esecuzione ha dato atto che era già stata accolta una precedente istanza che aveva unificato i reati giudicati con le sentenze n. 1, n. 4 e n. 5, nonché già rigettata la richiesta di unificazione con le sentenze n. 2 e n. 3; nella circostanza ha rigettato l’ulteriore richiesta d riconoscimento della continuazione tra tutti i reati giudicati con le prime cinque sentenze e la sentenza n. 6.
1.1. Il giudice dell’esecuzione ha premesso:
che il Tribunale di Monza, giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le prime quattro sentenze, aveva riconosciuto, con ordinanza in data 29 settembre 2021 emessa a seguito di annullamento con rinvio disposto da Sez. 1, n. 22387 del 2021 -, la continuazione tra i reati giudicati con le sentenze n. 1 e n. 4;
che il Tribunale di Trani, giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le sentenze n. 1, n. 4 e n. 5, aveva accolto l’istanza con ordinanza in data 28 febbraio 2022;
che, a seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 6, il condannato ha richiesto l’unificazione di tutti i reati giudicati con le sopra richiamate s sentenze.
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Il giudice dell’esecuzione ha nuovamente rigettato l’istanza con riguardo all’unificazione dei reati giudicati con le sentenze n. 2 e n. 3 e ha evidenziato, quanto al reato giudicato con la sentenza n. 6, l’assenza degli elementi necessari a configurare l’esistenza del medesimo disegno criminoso con i reati giudicati con le sentenze già unificate.
Ricorre NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge, anche per mancanza della motivazione, e il vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti giudicati con la sentenza n. 6 e quelli, già unificati, giudicati con le senten n. 1, n. 4 e n. 5.
In particolare, denuncia che il giudice dell’esecuzione non abbia valorizzato l’identità dello schema operativo posto alla base dei reati, commessi in un medesimo ambito spazio – temporale, con il concorso delle medesime persone e l’utilizzo di schermi societari identici, che, invece, aveva condotto altro Collegio a riconoscere al co-imputato NOME COGNOME la continuazione fra i medesimi reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che limita le proprie censure al mancato riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza n. 6 e quelli giudicati con le sentenze n. 1, n. 4 e n. 5, è fondato.
Si è da tempo chiarito che «il giudice dell’esecuzione, investito da richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. peli., non può trascurare, ai fini d riconoscimento del vincolo della continuazione, una precedente decisione già operata in fase di esecuzione relativamente ad alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno» (Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013 – dep. 201.4, COGNOME, Rv. 258227; per la corrispondente condizione relativa al giudizio di cognizione, si veda: Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, COGNOME, Rv. 271903).
2.1. Il giudice dell’esecuzione ha, in proposito, evidenziato che la sentenza n. 6, a differenza delle altre, ha per oggetto fatti di distrazione post fallimentare di automezzi e beni strumentali della società RAGIONE_SOCIALE ‘perciò finalizzati al depauperamento del patrimonio di tale società in un contesto ritenuto indipendente e non sovrapponibile a quello di commissione dei reati giudicati con le altre sentenze.
Gli altri reati avevano per oggetto la truffa, l’insolvenza fraudolenta e la ricettazione i beni; tutti reati commessi ai danni di diverse società o persone fisiche.
2.2. È, però, fondata la censura difensiva che anzitutto sottolinea l’irrilevanza della diversità della persona offesa ,
Si è già chiarito (Sez. 1, n. 11359 del 3/04/2020, non rnassimata) che la diversità di vittime non costituisce un elemento logicamente valorizzabile per escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso poiché il progetto attiene soltanto alla persona del colpevole e non alla vittima.
2.3. È, del pari, fondata la deduzione difensiva che si appunta sulla (non contestata) analogia delle condotte di predazione mediante inganno, distrazione e accaparramento di beni di provenienza distrattiva e valorizza l’identità dello schema operativo attuato dal ricorrente (e dal correo) che, viceversa, il giudice dell’esecuzione ha totalmente negletto.
In effetti, la motivazione è carente e illogica là dove non considera adeguatamente che, quanto ai reati giudicati con la sentenza n. 6, le condotte hanno caratteristiche appropriative e distrattive analoghe a quelle poste in essere mediante i reati, già unificati, giudicati con le sentenze n. 1, n. 4 e n. 5.
L’ordinanza impugnata va, quindi, annullata perché il giudice dell’esecuzione, nella assoluta libertà delle proprie valutazioni di merito, proceda a nuovo esame della richiesta di unificazione dei reati giudicati con la sentenza n. 6 con quelli (già unificati) oggetto delle sentenze n. 1, n. 4 e n. 5, colmando il rilevato vizio motivazionale.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’omesso riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza della Corte d’appello di M in data 15 novembre 2021, con la sentenza della Corte d’appello di Milano i data 24 febbraio 2016, con la sentenza del Tribunale di Monza in data 14 apri 2016 e con la sentenza del Tribunale di Trani in data 15 ottobre 2019 e rin per nuovo giudizio sul punto alla Corte d’appello di Milano. Rigetta nel res ricorso.
Così deciso il 23 novembre 2023.