Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 370 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 370 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Salerno il 04/06/1985 Avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Salerno il 17/03/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17 marzo 2023 la Corte di appello di Salerno, quale Giudice dell’esecuzione rigettava l’istanza avanzata da NOME COGNOME finalizzata a ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati giudicati dalle sentenze irrevocabili presupposte, pronunciate dalla stessa Corte nelle date del 16 aprile 2021 e del 15 luglio 2022, ritenendo ostativa all’applicazione della disciplina invocata l’ampiezza dell’arco temporale e l’eterogeneità esecutiva che connotava le condotte illecite oggetto di vaglio.
Avverso questa ordinanza NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione GLYPH del GLYPH provvedimento GLYPH impugnato, GLYPH conseguenti GLYPH all’omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione esistente tra i fatti di reato giudicati dalle decision irrevocabili presupposte, che riguardano violazioni del testo unico sugli stupefacenti.
Questa correlazione era stata svalutata dalla Corte di appello di Salerno, che, attraverso un percorso argomentativo incongruo, aveva disatteso l’incontrovertibile collegamento esecutivo esistente tra le condotte illecite di COGNOME, attestato dalla loro parziale contiguità temporale, sul quale il provvedimento impugnato si era soffermato in termini svincolati dalle emergenze processuali, disattendendo le censure difensive prospettate con l’istanza proposta ex art. 671 cod. proc. pen.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
Osserva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidata, con specifico riferimento al vincolo della continuazione invocato da COGNOME, ha individuato gli elementi da cui desumere l’ideazione unitaria da parte del singolo agente di una pluralità di condotte illecite, affermando che le violazioni dedotte ai fini dell’applicazione della continuazione ex rt. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso, che deve essere deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l’originaria progettazione di una serie ben individuata di reati, già
GLYPH
concepiti nelle loro caratteristiche essenziali (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 de 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01).
L’unicità del programma criminoso, a sua volta, non deve essere assimilata a una concezione esistenziale fondata sulle attività illecite del condannato, al contrario di quanto riscontrabile con riferimento alla posizione di COGNOME, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l’abitualità, professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, preordinato al “favor rei”» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, COGNOME, Rv. 252950 – 01).
La verifica di tale preordinazione crimino.sa, infine, non può essere compiuta dall’autorità giudiziaria sulla base di indici di natura meramente presuntiva ovvero di congetture processuali, essendo necessario, di volta in volta, dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione siano stati concepiti ed eseguiti nell’ambito di un programma criminoso che, almeno nelle sue linee fondamentali, risulti unitario e imponga l’applicazione della disciplina prevista dagli artt. 81, comma secondo, e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, COGNOME, Rv. 267596 – 01; Sez. 5, n. 49476 del 25/09/2009, Notaro, Rv. 245833 – 01).
In questa cornice, deve rilevarsi, in linea con quanto affermato dalla Corte di appello di Salerno, che ostavano all’applicazione della disciplina della continuazione richiesta da NOME COGNOME l’ampiezza dell’an:o temporale e le modalità eterogenee con cui le condotte criminose di cui si invocava la preordinazione si erano concretizzate, che esprimevano una spiccata propensione alla commissione di reati del condannato, incompatibile con il vincolo di cui si chiedeva il riconoscimento ex art. 671 cod. proc. pen.
Si consideri, in proposito, che le condotte illecite di cui si assumeva l’unicità del disegno criminoso risultavano commesse da COGNOME in contesti criminali eterogenei – avendo il ricorrente agito, in un caso, da solo, nell’altro, quale responsabile di una struttura organizzata – ed erano poste in essere in un ampio arco temporale, compreso tra il marzo del 2016 e il maggio del 2017.
Queste connotazioni rendevano evidente come le condotte delinquenziali di COGNOME erano connotate da eterogeneità ed esprimevano caratteristiche comportamentali incompatibili con la preordinazione criminosa invocata dal suo difensore. Sul punto, non si possono non condividere le conclusioni alle quali
giungeva il Giudice dell’esecuzione, che, a pagina 4 del provvediment impugnato, evidenziava che si «era al cospetto di reati commessi in momenti diversi, registrandosi tra le diverse condotte criminose un intervallo tempo apprezzabile [il».
Deve, al contempo, evidenziarsi che la reiterazione di condotte illecite può essere espressione di un programma di vita improntato al crimine e ch dallo stesso intende trarre sostentamento, come nel caso di COGNOME, venen disciplinata da istituti differenti dalla continuazione, quali la recidiva, l’a la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diver opposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto in esame, vicev orientato a favorire il condannato, applicandogli un trattamento sanzionato mitigato dagli effetti del combinato disposto degli artt. 81, comma secondo, c pen., e 671 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve esse rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spe processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali.
Così deciso il 27 ottobre 2023.