Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 818 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 818 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CUTRO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/07/2025 del TRIBUNALE di PARMA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; lette/terrete le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubbli presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l’annullamento con rinvio de provvedimento impugNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Parma in composizione monocratica, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca di quattro delle ci sentenze di condanna esecutive emesse nei confronti di NOME COGNOME, per ne bis in idem ai sensi dell’art. 669 cod. proc. pen., riconoscendo, invece, in sede esecutiva la continuazion tra quattro sentenze.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, COGNOME.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 669 e 649 cod. proc. pen. ad opera dell’ordinanza impugnata, nella parte in cui ritiene trattarsi di fatti autonomi.
2.2. Col secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione, per non avere i Tribunale di Parma valutato la continuazione con riguardo ad una quinta sentenza, la n. 802/2017 del Tribunale di Parma in 7/09/2017, irrevocabile il 25/09/2022, neppure menzionata.
Il difensore insiste alla luce di detti motivi per l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato.
1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato, argomentando logicamente l’ordinanza impugnata sul fatto che ciascuna richiesta di ammissione al gratuito patrocinio mediante falsa attestazione dello stesso contenuto integra un diverso fatto storico, non ricorrendo, pertant l’ipotesi di più condanne per il medesimo fatto storico.
1.2. Fondato è, invece, il secondo motivo, in quanto effettivamente nell’individuare l sentenze di cui alla richiesta di continuazione l’ordinanza non menziona la n. 802/2017 di cui a punto 3 della richiesta difensiva (allegata al ricorso per l’autosufficienza) e nell’effett calcolo sulla pena base opera cinque aumenti di pena in continuazione mentre i reati da unificare sembrerebbero di più, considerato anche quello di cui alla sentenza ignorata.
Si impongono, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena ed il rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Parma in
composizione monocratica, quale giudice dell’esecuzione, in diversa persona fisica giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013, dovendosi rigettare il ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Parma in diversa persona fisica.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.