Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11084 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11084 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
NOME NOMENOME nato a Catania il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Comiso il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/03/2023 della Corte di appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso di NOME COGNOME e di accogliere quello proposto da NOME COGNOME annullando con rinvio la sentenza impugnata con riguardo al trattamento sanzionatorio e alla confisca e del denaro in sequestro;
sentito l’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Gela il 14/06/2022, per diversi delitti in materia di stupefacenti, nei confronti di NOME COGNOME e ha rideterminato la pena nei confronti di NOME COGNOME, previa applicazione delle attenuanti generiche e riconoscimento della continuazione con la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta del 14 settembre 2021, definitiva il 2 novembre 2022.
Ricorso di NOME COGNOME.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 240 cod. pen., per avere disposto la confisca delle somme sequestrate al ricorrente, in assenza di convalida ex art. 355, comma 2, cod. proc. pen., nonostante risultasse, anche documentalmente, che costituissero frutto dell’attività commerciale della madre e della sorella conviventi. Inoltre, il dato temporale escludeva la riferibilità del denaro all’attività di spaccio, contestata sino al 19/06/2019, in quanto il sequestro era avvenuto il 2/07/2021.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata, applicando la continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio e quelli oggetto della sentenza irrevocabile della Corte di appello di Caltanissetta ha omesso di indicare il reato più grave e l’incremento di pena per ciascun reato satellite.
3.Ricorso di NOME COGNOME.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione circa il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche riconosciute, invece, di ufficio al coimputato COGNOME, peraltro recidivo e fornitore del ricorrente, che aveva avuto identica condotta collaborativa. Inoltre, la Corte di merito non aveva tenuto conto della personalità di COGNOME che si era sottoposto, con esito positivo, ad un programma terapeutico di disintossicazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è fondato.
Il primo motivo, concernente la confisca del denaro in sequestro, deve essere accolto in quanto entrambe le sentenze di merito hanno disposto la confisca del denaro, ai sensi dell’art. 240 cod. pen., ritenendolo profitto dell’attività spaccio svolta da NOME COGNOME, senza però indicarne l’entità, il luogo e la data del suo rinvenimento e omettendo qualsiasi motivazione circa la allegata riferibilità delle somme sequestrate, e poi confiscate, alla madre e alla sorella conviventi del ricorrente, entrambe titolari dell’esercizio di un’attivit commerciale.
Ritenuta, pertanto, indispensabile una precisazione e una giustificazione del provvedimento emesso, stante la confiscabilità soltanto del denaro che costituisce profitto ovvero vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale del reato presupposto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
3. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato.
La sentenza impugnata ha ritenuto la continuazione tra i reati oggetto del presente giudizio e quelli definiti con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Caltanissetta del 14 settembre 2021 senza indicare, però, né il reato più grave, né gli aumenti compiuti sia per la continuazione interna che per quella esterna.
In tal modo, risultano disattesi i criteri fissati dalla decisione delle Sezioni Unite secondo cui il giudice della cognizione è tenuto ad indicare esplicitamente sia la pena irrogata per i fatti già decisi con sentenza irrevocabile, sia quella da irrogare per i reati sottoposti al proprio vaglio, al fine di «assic:urare il control sull’osservanza della regola adottata, sul rispetto della definitività delle pene inflitte con la decisione passata in giudicato, sulla corretta applicazione delle prescrizioni dell’art. 81 cod. pen…., sulla ragionevolezza della valutazione del valore ponderale dei reati-satellite.» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269, § 12), tanto da imporsi, anche su questo punto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.
4. Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile per genericità.
La sentenza impugnata, infatti, ha negato l’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. in ragione di plurimi e congrui argomenti, contenuti nelle pagine 5 e 6, rispetto ai quali il ricorrente propone una mera critica all’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito di determinare il trattamento sanzionatorio, che, invece, si è conformato al consolidato orientamento di legittimità per il quale, al fine di ritenere o escludere la configurabilità delle attenuanl:i generiche, può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’articolo 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del
beneficio (ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549), senza che assuma rilievo la comparazione con la posizioni di altri imputati.
In conclusione, il ricorso di NOME COGNOME deve essere accolto e la sentenza impugnata va annullata in relazione al trattamento sanzionatorio e alla confisca del denaro in sequestro, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta.
Mentre, il ricorso di COGNOME va dichiarato inammissibile con condanna, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P. Q. M,
Annulla la sentenza impugnata con riferimento a NOME COGNOME in relazione al trattamento sanzionatorio ed alla confisca del denaro in sequestro, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta.
Dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/01/2024