Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5460 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5460 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/01/2023 del TRIBUNALE di MATERA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio al Tribunale di Matera
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 20 gennaio 2023, il Tribunale di Matera, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME di riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle seguenti sentenze emesse:
dal Tribunale di Matera, in data 19 marzo 2019, divenuta irrevocabile il 13 aprile 2021, di condanna alla pena di anni 5 mesi 8 di reclusione per i reati di cui agli artt. 110, 81, 624 e 625 cod. pen., commessi nella provincia di Bari tra 1’8 settembre 2018 e il 19 ottobre 2018;
dal Tribunale di Bari, in data 24 ottobre 2018, divenuta irrevocabile il 29 gennaio 2020, di condanna alla pena di anni l di reclusione, oltre la multa, per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 cod. peri., commesso in Gravina in Puglia il 23 ottobre 2018.
Il Giudice dell’esecuzione ha ritenuto che, anche alla luce dell’assenza di specifici elementi allegati dall’istante, non vi fossero dati sufficienti p ricondurre tutti i reati commessi nell’ambito di un medesimo disegno criminoso. Essi, piuttosto, sono stati ritenuti espressione di una abitualità criminosa e di una scelta di vita ispirata alla sistematica e contingente consumazione di illeciti.
NOME COGNOME, con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione del provvedimento impugNOME sulla base delle seguenti considerazioni.
Il Giudice dell’esecuzione, nel motivare il diniego, non ha preso in considerazione i numerosi elementi offerti dalla difesa a sostegno dell’istanza e sintomatici della sussistenza di un medesimo disegno criminoso, quali l’omogeneità delle violazioni, la prossimità temporale e spaziale, la compartecipazione dello stesso soggetto.
Inoltre, il decidente, in assenza di qualsivoglia motivazione, ha disatteso la valutazione già operata dal giudice della cognizione, il quale, nell’ambito del procedimento di cui alla sentenza sub a), ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra ben dieci episodi delittuosi del tutto analoghi a quello oggetto della sentenza sub b).
Il Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN ‘DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito – attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse – deve apprezzare l’esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire, ove rinvenuti, la qualificazione dell condotte in termini di unicità del disegno criminoso.
Per tale va intesa la rappresentazione ‘unitaria sin dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici, almeno nelle loro linee essenziali, da parte del soggetto agente, sì da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni e in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che legittima l’adozione di un trattamento sanzioNOMErio più mite rispetto al cumulo materiale (tra le altre, Sez. 1, n. 40123 del 22.10.2010, Rv. 248862).
Ciò perché la ricaduta nel reato e l’abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che necessita per il reato continuato. 1.a ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è – per natura – indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad un atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall’apprezzamento di nessi esteriori, tra le diverse condotte poste in essere, che non siano però espressivi di un’indefinita adesione ad un sistema di vita.
Rilevano pertanto la omogeneità delle condotte illecite, la non elevata distanza temporale tra le medesime e ogni altro indicatore logico idoneo a dimostrare la eventuale deliberazione unitaria.
Deve, inoltre, ricordarsi che il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. peri., pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto dell domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento.
Di conseguenza, il decidente può escludere l’esistenza del vincolo in questione solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative circostanze che ragionevolmente facciano ritenere gli ulteriori fatti, oggetto della richiesta presentata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., non riconducibili al
disegno criminoso già delineato in sede di cognizione (tra le altre, Sez. 1, n. 37041 del 26/06/2019, Rv. 276944; Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Rv. 271903).
Ciò posto, nel caso in esame le argomentazioni espresse dal Giudice dell’esecuzione per giustificare il diniego della continuazione non realizzano una corretta applicazione dei principi esposti.
Il provvedimento censurato ha trascurato la compiuta valutazione sulla sussistenza del medesimo disegno criminoso già svolta, in senso favorevole, in sede cognitoria con riferimento a reati maturati in un contesto di medesimezza spaziale e di prossimità temporale con il delitto di cui alla sentenza sub b).
In particolare, è assente qualsivoglia motivazione sul perché il furto giudicato con la sentenza del Tribunale di Bari, commesso in concorso con lo stesso soggetto e a distanza di soli quattro giorni dall’ultimo episodio di furto giudicato con la sentenza del Tribunale di Matera, non avrebbe potuto collocarsi all’interno di un medesimo disegno criminoso, peraltro già riscontrato in sede di cognizione.
Va, pertanto, alla luce di quanto precisato, sollecitata una nuova valutazione della domanda di riconoscimento della continuazione, previo annullamento della decisione impugnata, come da dispositivo, con rinvio al Tribunale competente in diversa composizione fisica.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Matera.
Così deciso il 13 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente