Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27154 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27154 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/02/2024 del TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio relativamente alla continuazione tra i reati giudicati con le sentenze n. 1, n.3, n. 4 e n. 8 del provvedimento impugnato;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata nell’interesse di NOME COGNOME relazione ai reati giudicati con otto sentenze (1. Corte d’appello di Bari n. 2645 del 2014; 2. COGNOME per le indagini preliminari del Tribunale di Bari n. 5499 del 2016; 3. Corte d’appello di Bari n. 1097 del 2019; 4. Corte d’appello di Bari n. 401 del 2019; 5. Corte d’appello di Bari n. 1876 del 2020; 6. Corte di Assise di appello di Bari n. 27 del 2019; 7. Corte d’appello di Bari n. 201 del 2021; 8. Corte d’appello di Bari n. 4329 del 2021).
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione perché il giudice dell’esecuzione ha adottato delle clausole di stile senza tenere in considerazione che i fatti giudicati con la sentenza n. 3 e quelli giudicati con la sentenza n. 1 sono già stati unificati in sede di cognizione, nonché perché i restanti reati in tema di stupefacenti risultano commessi nell’ambito della medesima organizzazione dedita al narcotraffico, giudicata con la sentenza n. 4, perciò in esecuzione del medesimo disegno criminoso e perché l’omicidio giudicato con la sentenza n. 6 è stato commesso nell’ambito della faida tra gli opposti clan cui partecipava il condannato al quale è stata riconosciuta l’attenuante speciale della collaborazione ai sensi dell’articolo 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., reato associativo per il quale è stato giudicato dalla sentenza n. 4.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è fondato.
Va anzitutto rilevata l’omessa valutazione dell’avvenuto riconoscimento della continuazione in sede di cognizione tra i fatti giudicati con la sentenza n. 1 e n. 3, che ricadono in un ambito temporale di oltre dieci mesi, e che quindi impone al giudice dell’esecuzione di valutare attentamente l’istanza di continuazione per i reati “intermedi” quali, ad esempio, quelli giudicati con la sentenza n. 4 e n. 8.
Nel caso in esame deve farsi applicazione del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale «il giudice dell’esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del
vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame; di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di nnedesinnezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento» (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, COGNOME, Rv. 271903).
3. Il giudice dell’esecuzione ha, poi, fornito una motivazione generica che non prende in esame le caratteristiche dei reati commessi e i giudicati che abbracciano, come ad esempio la sentenza n. 4, reati eterogenei (416-bis cod. pen.; 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990; 624 e 625 cod. pen.; 379 cod. pen.) commessi in un ampio ambito temporale (dal 2012 al 2017, anche tenuto conto della contestazione in forma aperta del reato associativo mafioso).
Rispetto a tale statuizione di merito, il giudice dell’esecuzione doveva confrontarsi con le caratteristiche dei reati giudicati dalle altre sentenze cui si riferisce l’istanza che pone in luce la continuità temporale e la omogeneità delle condotte, nonché un presunto “collante” associativo che sarebbe in grado di unificarle.
- Analogamente, non è stata fornita risposta alla questione relativa alla continuazione tra il delitto di omicidio, giudicato con la sentenza n. 6, e il reato d partecipazione ad associazione mafiosa, giudicato con la sentenza n. 4, in relazione al quale deve comunque tenersi in considerazione il principio di diritto costantemente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale «non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al rafforzamento del medesimo, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti ed occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell’associazione stessa» (Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011,
Bosti, Rv. 249930; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013 dep. 2014, Amato, Rv. 259481; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, COGNOME, Rv. 275334).
4.1. Sotto altro concorrente profilo, va ribadito che «è ipotizzabile la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio» (Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017 dep. 2018, Giglia, Rv. 271984).
L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell’esecuzione che, in diversa composizione (sentenza Corte costituzionale n. 183 del 2013) e ferma la libertà delle proprie motivate valutazioni di merito, procederà a nuovo giudizio facendo applicazione dei richiamati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari. Così deciso il 31 maggio 2024.