Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4235 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4235 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata a Guastalla il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Monza , in funzione di giudice dell’esecuzione, del 15/11/2021;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Monza , in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la domanda proposta da NOME COGNOME, ai sensi dell’art.671 cod. proc. pen., per il riconoscimento della continuazione tra i reati per i quali la stessa ha riportato le seguenti condanne: a) sentenza del Tribunale di Monza in data 27 giugno 2017 (irrevocabile il 10 febbraio 2.021), pena di anni due di reclusione ed euro 620 di multa per i reati -già avvinti dalla continuazionedi cui agli artt. 110, 99 comma 4 secondo periodo, 624-bis cod. pen’ 55, comma 9, d.lgs. 231/2007, commessi in Bernareggio il 9 maggio 2014; b) sentenza del Tribunale di Bergamo in data 3 aprile 2014 (irrevocabile il 13 gennaio 2015), con applicazione della pena -in continuazione con la sentenza del Tribunale di Bergamo del 23 febbraio 2011- di mesi sei di reclusione ed euro 3.000 di multa per i reati (avvinti dalla continuazione) di cui agli artt. 649 cod. pen., 55, comma 9, d.lgs. 231/2007 commessi in Madonne e Trezzo sull’Adda il 16 settembre 2013; c) sentenza del Tribunale di Lecco in data 15 aprile 2015 (irrevocabile il 15 dicembre 2015), con applicazione della pena di anni due di reclusione eci euro 400 di multa per il reato di cui agli artt.110, 99 comma 2 n.l., 528 cod. pen., commesso in Calco I’ 8 novembre 2013; d) sentenza del Tribunale di Bergamo del 15 gennaio 2015 (irrevocabile il 24 marzo 2016), con applicazione della pena di anni uno, mesi undici, giorni venti di reclusione ed euro 1.000 di multa per i reati – già uniti dal continuazione – di cui agli artt.56,110, 99 comma 4 secondo periodo, 624bis,624,625 cod. pen., 55, comma 9, d.lgs. 231/2007, commessi tra il 23 luglio 2012 ed il 4 febbraio 2013 in Fara Gera d’Adda, Spirano, Arcene, Pontirolo Nuovo e Capriate San Gervasio; e) sentenza del Tribunale di Bergamo in data 13 maggio 2015 (irrevocabile il 22 giugno 2016), con applicazione della pena – in continuazione rispetto alla sentenza sub b) di mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa per i reati, già in continuazione, di cui agli artt. 99, comma 4 secondo periodo, 624,625 cod. pen., 55, comma 9, d.lgs. 231/2007, commessi in Verdello e Ciserano il 2 maggio 2014. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In sostanza, il giudice dell’esecuzione ha rigettato la domanda per la parziale eterogeneità degli stessi reati commessi in differenti località e con diverse metodologie esecutive, per l’ampio arco temporale in cui essi sono stati commessi, per la detenzione sofferta nell’intervallo tra la commissione di alcuni dei reati e per la circostanza che in alcuni casi NOME COGNOME aveva agito in concorso con altri soggetti. Pertanto, è stata esclusa la sussistenza di una unitaria ed anticipata ideazione ab origine di più condotte penalmente illecite nonostante per alcuni dei reati fosse stata riconosciuta la continuazione in sede di cognizione.
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2. Avverso la predetta ordinanza la condannata, per mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, propone ricorso per cassazione affidato a un
b)
unico, articolato motivo con cui lamenta ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
ed e),
cod. proc. pen., l’erronea applicazione dell’art. 671 cod. proc. pen. e dell’art.
81 cod. pen. nonché l’assenza e la contraddittorietà della motivazione.
In particolare, la ricorrente evidenzia che i reati sono tutti della stessa specie, sono stati consumati entro un limitato arco temporale ed in un ristretto ambito
geografico (sempre nel territorio della regione Lombardia) e che, per alcuni di essi, era già stata riconosciuta la sussistenza della continuazione in sede di cognizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte osserva che il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
2. Invero, è stato precisato che il giudice dell’esecuzione, in sede di valutazione di richiesta presentata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare,
ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione, una precedente unificazione già operata in fase di esecuzione relativamente ad alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previa dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno (Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258227).
Nel caso ora in esame, il giudice dell’esecuzione – nel rigettare la istanza della condannata – non ha però chiarito perché l’avvenuto riconoscimento, da parte del giudice della cognizione, della continuazione fra alcuni dei reati in valutazione, non poteva essere esteso ai reati oggetto dell’istanza. La motivazione dell’ordinanza non risulta, quindi, esauriente in assenza di motivazione rispetto a tale profilo.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio, al Tribunale di Monza in funzione di giudice dell’esecuzione in diversa composizione (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 2013), per nuovo esame che tenga conto dei principi sopra esposti.
P.Q.M.
A nulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Monza.
Casi deciso il 23 settembre 2022.