Continuazione tra reati: la Cassazione fa chiarezza sul calcolo della pena
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29592 del 2025, è intervenuta su un caso di continuazione tra reati, offrendo importanti precisazioni in materia di calcolo della pena in fase esecutiva. La decisione sottolinea come, anche quando viene riconosciuto il medesimo disegno criminoso tra più illeciti, sia fondamentale che il giudice determini correttamente la misura dell’aumento della pena, pena l’annullamento del provvedimento.
I fatti del caso: due condanne per rapina
Il caso trae origine dalla richiesta di un condannato di vedere applicata la disciplina della continuazione a due sentenze definitive a suo carico. Nello specifico, si trattava di due condanne per rapina, commesse a pochi mesi di distanza l’una dall’altra:
1. Una prima condanna, emessa dalla Corte di Appello, a tre anni di reclusione e 866,66 euro di multa per una rapina aggravata commessa nel marzo 2013.
2. Una seconda condanna, emessa dal Tribunale, a tre anni di reclusione e 600 euro di multa per un’altra rapina commessa nel dicembre 2012.
Il condannato, tramite il suo legale, si era rivolto al Giudice per le Indagini Preliminari (G.I.P.), in funzione di giudice dell’esecuzione, per chiedere che i due reati venissero unificati sotto il vincolo della continuazione. Ciò avrebbe comportato il ricalcolo della pena complessiva, con l’applicazione di un aumento sulla pena per il reato più grave, anziché la somma aritmetica delle due pene.
La decisione della Corte sulla continuazione tra reati
Il giudice dell’esecuzione aveva emesso un’ordinanza in merito, ma questa è stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione. Gli Ermellini hanno ritenuto il ricorso fondato.
La Suprema Corte ha deciso di annullare l’ordinanza impugnata, ma solo parzialmente. La specificazione è cruciale: l’annullamento riguarda esclusivamente “la misura dell’aumento per la continuazione”. Di conseguenza, la Corte ha disposto il rinvio degli atti al G.I.P. del Tribunale per un nuovo giudizio sul punto.
Le motivazioni
Sebbene la sentenza sia molto sintetica, la natura della decisione è chiara. La Cassazione non ha messo in discussione il riconoscimento della continuazione tra i due reati di rapina, ma ha censurato il modo in cui il giudice dell’esecuzione ha quantificato l’aumento di pena. Accogliendo il ricorso, la Corte ha implicitamente riconosciuto un errore nel calcolo effettuato dal giudice di merito. La legge prevede che, in caso di continuazione, si applichi la pena per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. La discrezionalità del giudice in questo aumento deve essere esercitata secondo criteri logici e motivati, che evidentemente, nel caso di specie, sono stati ritenuti carenti o errati dalla Suprema Corte.
Le conclusioni
La pronuncia ribadisce un principio fondamentale: il corretto esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena è un elemento essenziale della legalità della sanzione. Anche in fase esecutiva, quando si tratta di ricalcolare una pena per effetto della continuazione, ogni passaggio logico-giuridico deve essere immune da vizi. L’annullamento con rinvio limitato al solo calcolo della pena dimostra un approccio di economia processuale, evitando di rimettere in discussione l’intero impianto della decisione (cioè il riconoscimento della continuazione), ma concentrandosi unicamente sull’aspetto che è stato ritenuto illegittimo. Per il condannato, ciò significa che dovrà attendere una nuova valutazione, auspicabilmente più favorevole, della porzione di pena aggiuntiva.
Cosa significa ‘continuazione tra reati’?
È un istituto giuridico che si applica quando una persona commette più reati in esecuzione di un unico disegno criminoso. Invece di sommare le pene per ogni reato, si parte dalla pena per il reato più grave e la si aumenta, portando a una sanzione complessiva generalmente più mite.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte di Cassazione ha annullato la decisione del giudice dell’esecuzione, ma solo per quanto riguarda il calcolo dell’aumento di pena applicato per la continuazione. Ha quindi rinviato il caso allo stesso giudice affinché effettui una nuova e corretta valutazione su questo specifico punto.
Perché la Cassazione ha annullato l’ordinanza precedente?
Dal contenuto della decisione si evince che il giudice dell’esecuzione ha commesso un errore nel quantificare l’aumento di pena per il secondo reato. La Cassazione, pur non entrando nel merito del calcolo, ha ritenuto fondate le censure mosse dal ricorrente, rendendo necessaria una nuova valutazione da parte del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29592 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29592 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1793/2025
CC – 21/05/2025
R.G.N. 11401/2025
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Foggia del 28/2/2025
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
Con ordinanza in data 28.2.2025, il g.i.p. del Tribunale di Foggia ha provveduto, in funzione di giudice dell’esecuzione, su una istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra i fatti giudicati con le seguenti due sentenze irrevocabili di condanna nei confronti di NOME COGNOME: 1) sentenza della Corte di Appello di Bari del 12.11.2019 di condanna alla pena di tre anni di reclusione e 866,66 euro di multa per il delitto di cui all’art. 628, commi primo e terzo, n. 1), cod. pen., commesso in Bari il 29.3.2013; 2) sentenza del Tribunale di Bari del 16/1/2019 di condanna alla pena di tre anni di reclusione e 600 euro di multa per il delitto di cui all’art. 628, comma secondo, cod. pen, commesso in Bari il 7.12.2012.
Il ricorso Ł fondato.
Annulla l’ordinanza impugnata relativamente alla misura dell’aumento per la continuazione con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME