Continuazione tra Reati: Quando il Tempo Diventa un Ostacolo Insormontabile
L’istituto della continuazione tra reati rappresenta un pilastro del nostro sistema penale, permettendo di unificare sotto un unico ‘disegno criminoso’ più violazioni della legge, con conseguenze significative sul calcolo della pena. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda che non tutti i reati possono essere ‘legati’ tra loro, specialmente quando a separarli è un lungo intervallo di tempo. Analizziamo questa importante decisione per capire quali sono i limiti applicativi di questo istituto.
I Fatti del Caso
Un soggetto, già condannato per due distinti gruppi di reati, si rivolgeva al Giudice dell’esecuzione per chiedere che anche questi due gruppi venissero considerati in continuazione tra reati. La richiesta si basava sull’idea che tutti i fatti illeciti discendessero da un’unica programmazione criminale. Il Giudice dell’esecuzione, però, respingeva la richiesta, ritenendo che la notevole distanza temporale tra i due gruppi di reati – ben tre anni – fosse incompatibile con l’esistenza di un medesimo disegno criminoso.
Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo che la valutazione del giudice fosse errata e introducendo anche un nuovo motivo di ricorso basato su una presunta precedente decisione favorevole.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, considerandolo manifestamente infondato. La Corte ha confermato in pieno la logica del giudice precedente, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione ribadisce con forza i principi consolidati in materia di continuazione tra reati.
Le Motivazioni della Decisione sulla Continuazione tra Reati
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno smontato le argomentazioni della difesa. I punti chiave sono i seguenti:
1.  La Distanza Temporale Come Indice Negativo: La Corte ha sottolineato che un intervallo di tre anni tra la commissione dei due gruppi di reati è un elemento oggettivo di grande peso. Una tale distanza temporale rende ‘illogico’, secondo i giudici, presumere l’esistenza di una ‘volizione unitaria’, ovvero di un piano criminoso unico e preordinato fin dall’inizio. La giurisprudenza consolidata, richiamata anche dalle Sezioni Unite, individua proprio nel fattore tempo uno dei criteri principali per valutare l’unicità del disegno criminoso.
2.  L’Effetto della Detenzione Intermedia: La difesa aveva probabilmente sostenuto che il periodo di detenzione sofferto tra i due gruppi di reati non dovesse interrompere il nesso della continuazione. La Cassazione ha ribaltato questa prospettiva. Citando un precedente, ha affermato che un periodo di carcerazione, lungi dal mantenere vivo un proposito criminale, agisce come una ‘controspinta psicologica a delinquere’. L’arresto o la condanna, in altre parole, interrompono la continuità del piano e non possono essere usati per giustificare una continuazione tra reati successivi.
3.  L’Aspecificità dei Nuovi Motivi: Il nuovo motivo di ricorso, che faceva riferimento a un’altra ordinanza, è stato giudicato generico e inammissibile. La difesa non ha chiarito a quali reati si riferisse tale provvedimento, né se fosse stato portato all’attenzione del giudice dell’esecuzione. Un motivo di ricorso, per essere valido, deve essere specifico e pertinente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. In primo luogo, ribadisce che per ottenere il riconoscimento della continuazione tra reati, non è sufficiente affermare l’esistenza di un piano unitario, ma è necessario dimostrarlo con elementi concreti. Il decorso di un lungo periodo di tempo tra i fatti costituisce una forte presunzione contraria, che l’imputato ha l’onere di superare con prove convincenti. In secondo luogo, la decisione chiarisce che la detenzione non è un ‘ponte’ che collega diverse fasi criminali, ma piuttosto un ‘muro’ che le separa. Questa pronuncia serve quindi da monito: la richiesta di applicazione della continuazione deve essere fondata su argomenti solidi e specifici, poiché criteri oggettivi come il tempo trascorso avranno sempre un peso determinante nella valutazione del giudice.
 
A distanza di anni si può chiedere la continuazione tra reati?
No, o quantomeno è molto difficile. La Corte di Cassazione ha stabilito che una ‘consistente distanza temporale’ (nel caso di specie, tre anni) tra i reati è un forte indice dell’inesistenza di una ‘volizione unitaria’, ovvero di un unico piano criminale, che è il presupposto fondamentale per la continuazione.
Un periodo di detenzione tra due gruppi di reati aiuta a ottenere la continuazione?
No, al contrario. Secondo la Corte, il periodo di detenzione intermedio non solo non aiuta a dimostrare un piano unitario, ma agisce come una ‘controspinta psicologica a delinquere’. L’arresto e la condanna interrompono la continuità del proposito criminale e non possono essere invocati per collegare reati commessi prima e dopo la carcerazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato perché i motivi presentati erano in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte sui criteri per la continuazione tra reati. Inoltre, un nuovo motivo aggiunto è stato giudicato ‘aspecifico’ perché non spiegava chiaramente a cosa si riferisse né se fosse stato precedentemente sottoposto al giudice dell’esecuzione.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4126 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4126  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/09/2023 del GIP TRIBUNALE di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Letta la memoria depositata il 15 dicembre 2023 con cui il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, introduce un nuovo motivo di ricorso;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso siano manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri d cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074), atteso che la circostanza che il giudice della cognizione della sentenza sub 1) abbia riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto della stessa ed giudice della cognizione della sentenza sub 2) abbia riconosciuto la continuazione tra i reati oggetto di essa non rende illogica la decisione del giudice dell’esecuzione di non porre in ulteriore continuazione anche i due gruppi di reati tra loro, attesa la consistente distanza temporale di tre anni tra i reati del primo e quelli del secondo gruppo, ampia distanza temporale che in modo non illogico è stata ritenuta essere indice della inesistenza di una volizione unitaria, e che, sempre, in modo non illogico è stata ritenuta non sufficiente ad elidere la distanza temporale tra i reati l detenzione intercorsa medio tempore, alla luce della giurisprudenza di legittimità sulla circostanza che il periodo intermedio di detenzione comporta, in realtà, anche il riconoscimento della esistenza di una controspinta psicologica a delinquere derivante dall’arresto o dalla condanna (Sez. 4, Sentenza n. 20169 del 06/03/2007, COGNOME, Rv. 236610) che non giova alla prospettazione dell’esistenza di una volizione unitaria;
Ritenuto, quanto agli argomenti introdotti nel motivo nuovo, che la deduzione sulla svalutazione dell’importanza del dato della distanza temporale tra i reati nel giudizio ex art. 671 cod. proc. pen riprende quella già formulate in ricorso su cui già si è detto al punto precedente, mentre la deduzione della mancata valutazione da parte del giudice dell’esecuzione della diversa ordinanza del 26 giugno 2023, che avrebbe, invece, riconosciuto l’esistenza della continuazione, è proposta in modo aspecifico, perché da essa non si comprende a cosa si riferisca la decisione del 26 giugno (nel motivo nuovo si parla genericamente di “altri delitti di analoga natura”), nè se essa fosse stata portata a conoscenza del giudice dell’esecuzione che ha emesso ill provvedimento impugnato, nè in che modo la diversa decisione incida sulla logicità del percorso motivazionale della ordinanza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11 gennaio 2024.