Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30243 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30243 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LEGLITI COGNOME nato a TRESCORE BALNEARIO il 10/07/1987
avverso l’ordinanza del 19/03/2025 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha concluso per la declaratoria di
inammissibilità del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha parzialmente respinto la richiesta di riconoscimento della applicazione della continuazione formulata nell’interesse di COGNOME in relazione (secondo la numerazione dell’istanza) ai reati di cui ai nn. da 1) a 24) indicati nell’ordine di esecuzione n. 466/2023, riconoscendola soltanto in riferimento ai reati oggetto delle sentenze n. 15), 17), 18), 20), 21) 22), 23), 24).
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 81, comma 2, cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione.
2.1.Deduce, in particolare, il ricorrente che l’istanza di continuazione era stata proposta in relazione ai reati oggetto di tutte le sentenze di seguito indicate:
Gruppo A)
Sentenza n. 334/03 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Brescia, ufficio del Giudice per l’udienza preliminare, in data 10.10.2003 (definitiva in data 12.12.2003) nell’ambito del procedimento penale N. 779/02463/03-865/02-454/03-782/02786/02-279/03 R.G.N.R., con la quale si condannava, previa assoluzione per il reato di cui all’art. 73, co. 5, d.P.R. 309/90, il Sig. COGNOME alla pena di anni due mes due di reclusione ed C 500,00 di multa per i reati a) art. 628, co. 1 e 3, c.p. e b) artt. 582 e 61 n. 2 c.p. commesso in Osio Sotto il 2.8.2002; a) artt. 110-81-628, cool e 3 n. 1 c.p. e b) art- 337 c.p. commesso in Bergamo il 4.5.2003; artt. 624 e 625 n. 7 c.p. commesso in Bergamo il 26.07.2002; a) artt. 110-628 co. 1 e 3 n. 1 c.p. e b) artt. 110-624-625 n. 4 c.p. commesso in Bergamo il 14.5.2003; artt. 110-628 c.p. commesso in Treviolo RAGIONE_SOCIALE 18.8.2002; artt. 624-625 nn. 2 e 7 c.p. commesso in Bergamo il 5.8.2002 (doc. all. n. 3);
Sentenza n. 193/04 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Brescia, Ufficio del Giudice per l’udienza preliminare, in data 28.04.2004 (definitiva in data 14.06.2004) nell’ambito del procedimento penale N. 1057/03 R.G.N.R., la quale condannava il Sig. COGNOME alla pena di mesi otto di reclusione ed C 600,00 di multa per il reato ex artt, 56, 628 co 1 e 3 c.p. commesso in Treviglio il 9.11. 2003 (doc. all. n. 4);
Sentenza n. 08/06 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano in data 6.06.2006 (definitiva in data 06.10.2006) nell’ambito del procedimento penale N. 9530/06 R.G.N.R., la quale condannava il Sig. COGNOME alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed C 400,00 di multa per il reato ex artt. 110, 628 co. 1 e 3 c.p. commesso in Milano il 7.03.2006 (doc. all. n. 5);
Sentenza n. 154/08 emessa dal Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, in data 24.01.2008 (definitiva in data 13.12.2008) nell’ambito del procedimento penale N. 417/07 R.G.N.R., la quale condannava il Sig. COGNOME alla pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione ed C 1.200,00 di multa per i reati a) artt. 110 c.p., 56, 628 co. 1 e 3 c.p. commesso in Milano il 2.11.2006; b) artt. 110 c.p., 61 n, 2 c.p. commesso in Milano il 2.11.2006; c) artt. 110 c.p., 628 co. 1 e 3 c.p. commesso in Milano il 2.11.2006; d) artt. 110 c.p., 699 c.p., 61 n. 2 c.p. commesso in Milano il 2.11.2006; d)
artt. 110 c.p., 628 co. 1 e 3 c.p. commesso in Milano il 1.11.2006; e) artt. 110, 699 c.p., 61 n. 2 c.p. commesso in Milano il 2.11.2006; artt. 110 c.p., 56, 628 co. 1 e 3 c.p. commesso in Milano il 4.12.2006 (doc. all. n. 6);
5) Sentenza N. 299/11 emessa dalla Corte d’ Appello di Milano in data 27.01.2011 (definitiva in data 15.03.2011) nell’ambito del procedimento penale N. 27946/2008 R.G.N.R., la quale condannava il Sig. COGNOME alla pena di anni sette e mesi undici di reclusione ed C 1.980,00 di multa per i reati a) artt. 110, 628 co. 1 e 3 n. 1, 61 n. 6 c.p. commesso in Milano il 15.07.2008; b) artt. 628 – 61 n. 6 c.p. commesso in Milano il 19.07.2008; c) artt. 628 co. 1 e 3 n. 1-61 n. 6 c.p. commesso in Milano il 7.07.2008; d) artt. 4 L. 110/1975 – 61 n. 2 e 6 c.p. commesso in Milano il 7.07.2008; e) artt. 56 – 628 – 61 n. 6 c.p. commesso in Milano il 10.07.2008; f) artt. 628 – 61 n. 6 c.p. commesso in Milano il 10.07.2008; g) artt. 56-628 – 61 n. 6 c.p. commesso in Milano il 18.07.2008; h) artt, 628, co 1 e 3, n. 2 c.p. – 61 n. 6 c.p. commesso in Milano il 26.07.2008; i) artt. 628, co 1 e 3 n. 1 c.p. – 61 n. 6 c.p. commesso in Milano il 26.07.2008; 1) artt. 81 cpv c.p. – 4 L. 110/1975 – 61 n. 2 e 6 c.p. commesso in Milano il 26.07.2008; m) artt. 110, 628 co 1 e 3 c.p. commesso in Milano il 23.07.2008; n) artt. 110, 628 co. 1 e 3 c.p. commesso in Milano il 25.07.2008; o) artt. 110, 628 co 1 e 3 c.p. commesso in Milano il 26.07.2008; p) artt. 110, 61 n. 6, 628 co. 1 e 3 c.p. commesso in Milano il 27.7.2008; q) artt. 61 n. 2, 648 c.p. commesso in Milano in data anteriore e prossima al 23.07.2008 (doc. all. n. 7);
Sentenza del 18.07.2018 (definitiva in data 17.10.2018) emessa dal Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, nell’ambito del procedimento penale N. 22687/2017 R.G.N.R. N. 12489/2017 RG. G.I.P., la quale condannava il Sig. COGNOME alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed C 2.700,00 di multa per i reati a) artt. 99, 628 co. 1 c.p. commesso in Milano il 2.05.2017; b) artt. 99, 628 co. 1 c.p. commesso in San Donato Milanese il 4.05.2017; c) artt. 99, 628 co 1 e 3 n. 1 c.p. commesso in Milano 18.05.2017; d) artt. 4 L. 110/1975, 61 n. 2 c.p. commesso in Milano 18.05.2017; e) artt. 99, 110, 628 co. 1 e 3 n. 1 c.p. commesso in Milano 111.05.2017; artt. 110, 61 n. 2 c.p., art. 4 L. 110/1075 commesso in Milano 111.05.2017; g) artt. 99, 110, 628 co. 1 e 3 n. 1 c.p. commesso in Milano il 13.05.2017; h) artt. 110, 61 n. 2 c.p., art. 4 L. 110/1975 commesso in Milano il 13.05.2017; i) artt. 99, 628 co. 1 e 3 n. 1 c.p. commesso in Milano il 18.05.2017; I) artt. 4 L. 110/1975, 61 n. 2 c.p. commesso in Milano il 18.05.2017 (doc. all. n. 13).
– Gruppo B)
Sentenza n. 529/09 emessa ex art. 444 ss. c.p.p. dal Tribunale di Vigevano in data24.09.2009 (definitiva in data 14.01.2010) nell’ambito del procedimento penale N. 2426/2009 R.G.N.R., la quale applicava al Sig. COGNOME la pena di un anno di reclusione per i reati a) artt. 110, 56, 385 c. 2 c.p. commesso in Vigevano il 30.10.2009; b) artt. 110, 81, 582, 585 in relazione all’art. 576 n. 1 (61 n. 2) c.p. commesso in Vigevano il 30.10.2009 (doc. all. n. 8);
Sentenza N. 8310/11 ex art. 444 ss C.P.P. dal Tribunale Ordinario di Milano in data 30.06.2011 (definitiva in data 20.07.2011) nell ‘ambito del procedimento penale N. 2993/08 R.G.N.R., la quale applicava al Sig. COGNOME la pena di mesi otto di reclusione per i rati a) art. 337 c.p. commesso in Milano il 22.07.2007; b) art. 635, co. 2 c.p. commesso in Milano il 22.11.2007 (doc. all. n. 9);
Sentenza N, 3245/2013 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano in data 19.02.2013 nell’ambito del procedimento penale N. 24513/09 R.G.N.R., la quale condannava il Sig. COGNOME alla pena di mesi otto di reclusione per il reato ex artt. 385 co 3 c.p. commesso in Milano il 30.06.2008 (doc. all. n. 10);
Sentenza N. 424/14 emessa dal Tribunale di Lecce in data 13.06.2014 (definitiva in data 21.07.2014) nell’ambito del procedimento penale N. 9614/2011 R.G.N.R., la quale condannava il Sig. COGNOME alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione per il reato ex art. 635, co. 2 c.po commesso in Lecce il 27.08.2011 (doc. all. n. 1 1);
Sentenza N. 557/17 emessa ex art. 444 ss. c.p.p. dal Tribunale di Imperia in data 20.05.2017 nell’ambito del procedimento penale N. 1926/17 R.G.N.R., la quale applicava al Sig. COGNOME la pena di anni uno e mesi otto di reclusione per i reati a) art. 385 co. 1 c.p., commesso in Ventimiglia il 19.05.2017; b) artt. 495 c.p., 61 n. 6 c.p. commesso in Ventimiglia il 19.05.2017 (doc. all. n. 12);
Sentenza N. 1167 / 18 emessa dal Tribunale Ordinario di Cuneo in data 16.10.2018 (definitiva in data 22.03.2019) nell’ambito del procedimento penale N. 1985/2016 R.G.N.R., la quale condannava il Sig. COGNOME alla pena di mesi sei di reclusioni per il reato ex art. 635 co. 2 n. 1 c.p. commesso in Cuneo il 30.04.2016 (doc. all. n. 14);
Sentenza N. 3119/19 emessa dal Tribunale di Genova in data 10.09.2019 (definitiva in data 26.10.2019) nell’ambito del procedimento penale N. 8735/17 R.G.N.R., la quale condannava il Sig. COGNOME alla pena di mesi otto di reclusione per i reati a) art. 337 c.p. commesso in Genova il 07.07.2017; b) artt. 582 e 585 (in relazione all’art. 576 nn. 1 e 5bis c.p.) commesso in Genova il 07.07.2017 (doc. all. n. 15);
Sentenza N. 2651/18 emessa dal Tribunale di Lecce in data 17.10.2018 (definitiva n data 19.03.2021) nell’ambito de procedimento penale N. 8652/2012 R.G.N.R., la quale condannava il Sig. COGNOME alla pena di anni uno di reclusione per i reati a) art. 336 c.p. commesso in Lecce il 6.07.2012; b) art. 635, co. 2, c.p. commesso in Lecce 18.07.2012 (doc. all. n. 16);
Sentenza N. 10/22 emessa ex artt. 444 ss. c.p.p. dal Tribunale di Ferrara in data 01.02.2022 (definitiva in data 19.02.2022) nell’ambito del procedimento penale N. 4943/19 R.G.N.R., la quale applicava al Sig. COGNOME la pena di mesi quattro e giorni venti di reclusione per il reato ex artt. 81 e 635 co. 2 c.p. commesso in Ferrara dal 09.10.2019 all’Il.10.2019 (doc. all. n. 17);
Sentenza N. 154/22 emessa dal Tribunale di Imperia in data 03.02.2022 (definitiva in data 22.03.2022) nell’ambito del procedimento penale N. 2495/2017 R.G.N.R., la quale condannava il Sig. COGNOME alla pena di mesi sette di reclusione per i reati a) art. 337 c.p.; b) art. 582 co 1 c.p. e 585 relazione all’art. 576 n. 5 bis 61 n. 10 c.p.) commessi entrambi in Sanremo in data 10.06.2017 (doc all. n. 18);
Sentenza N. 553/22 dal Tribunale di Reggio Emilia in data 24.03.2022 (definitiva in data 11.04.2022) nell’ambito del procedimento penale N. 5706/19 R.G.N.R., la quale condannava il Sig. COGNOME alla pena di quattro mesi di reclusione per il reato ex art. 635 co. 2 in relazione all’art. 627 n. cod. pen. commesso in Reggio Emilia l’8 10.2019 (doc. all. n. 19)
18) Sentenza N. 156/22 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 27.01.2022 (definitiva in data 13.04.2022) nell’ambito del procedimento penale N. 5161 /2019 R.G.N.R., la quale condannava il Sig. COGNOME alla pena di mesi sei di reclusione per il reato ex art. 635 co. 2 n. 1 c.p. in relazione all’art. n. 7 c.p. commesso in Reggio Emilia, il 22.06.2018 (doc. all. n. 20);
19) Sentenza N. 1092/17 emessa dal Tribunale Ordinario di Cuneo in data 13.10.2017 (definitiva in data 12.06 2021) nell’ambito del procedimento penale N. 5764/15 R.G.N.R., la quale condannava il
Sig. COGNOME alla pena di anni uno di reclusione per i reati a) art. 336 c.p. commesso in Saluzzo il 14.12.2015; b) art. 582, 585 c.p. in relazione all’art. 576 co. 5 bis) commesso in Saluzzo il 14.12.2015 (doc. all. n. 21);
Sentenza N. 1083/22 emessa ex artt. 444 ss. c.p.p. dal Tribunale di Bologna in data 7.03.2022 (definitiva in data 26.03.2022) nell’ambito del procedimento penale N. 6096/20 R.G.N.R., la quale applicava al Sig. COGNOME la pena di mesi dieci di reclusione per il reato ex art. 337 c.p. commesso in Bologna il 24.02.2020 (doc. all. n. 22);
Sentenza N. 2799/22 emessa ex artt. 444 ss. c.p.p. dal Tribunale di Bologna in data 14.06.202 (definitiva in data 08.07.2022) nell’ambito del procedimento penale N. 6186/20 R.G.N.R., la quale applicava al Sig. COGNOME la pena di un anno di reclusione per il reato ex art. 635 co. 2n. 1- 625 n. 7 c.p. commesso in Bologna il 01.02.2020 (doc. all. n. 23);
Sentenza N. 1590/22 emessa ex artt. 444 ss. C.P.P. dal Tribunale di Bologna in data 27. .2022 (definitiva in data 27.10.2022) nell’ambito del procedimento penale N. 6260/20 R.G.N.R., la quale applicava al Sig. COGNOME la pena di dieci mesi di reclusione per i reati: a) artt. 110, 56, 385 c.p. commesso in Bologna il 09.03.2020; b) artt. 110, 337 c.p. commesso in Bologna il 09.03.2020 (doc. all. n. 24);
Sentenza N. 1100/23 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 23.05.2023 (definitiva in data 09.06.2023) nell’ambito del procedimento penale N. 58/2020 R.G.N.R., la quale condannava il Sig. COGNOME alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato ex art. 81, co. 2, 635 co, 2, n. 1 in relazione all’art. 625 n. 7 c.p. commesso in Reggio Emilia il 22.09.2019 (doc. all. n. 25);
24) Sentenza N. 1312/23 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 22.06.2023 (definitiva in data 02.11.2023) nell’ambito del procedimento penale N. 5451/2019 R.G.N.R., la quale condannava il Sig. COGNOME alla pena di mesi sei di reclusione per il reato ex art. 635 co. 2 n. 1 c.p. commesso in Reggio Emilia in data 09.08.2019 (doc. all. n. 26).
In particolare, il ricorrente – il quale non censura il mancato riconoscimento della unicità del disegno criminoso con riferimento ai reati del gruppo A) – deduce che il giudice dell’esecuzione in relazione ai fatti commessi in ambito intramurario (di cui al gruppo B) ha applicato la continuazione solo in relazione ai fatti di cui ai n. 15), 17), 18), 20), 21), 22), 23) e 24), escludendola, illogicamente, in relazione agli altri fatti commessi da detenuto sul rilievo della distanza temporale, e ciò pur affermando la sussistenza del dato comune costituito dall’aver commesso i reati nel mentre era ristretto in carcere.
Deduce la difesa che, presi singolarmente, i primi fatti di reato commessi all’interno del contesto detentivo (resistenza e danneggiamento del 2007, evasione del 2008 e tentata evasione nel 2009) certamente si pongono come estremamente lontani dal punto di vista temporale rispetto ai fatti commessi negli anni tra il 2018 e il 2020, ma tali fatti devono essere considerati alla luce della progressione criminosa mai interrotta successiva alla loro commissione, sicché i fatti (esclusi dalla continuazione) commessi dal 2007 al 2017 debbono essere
considerati in una connessione con quelli dal 2018 al 2020, nei confronti dei quali è stata riconosciuta la continuazione.
Pertanto, secondo i criteri che hanno condotto il giudice dell’esecuzione a riconoscere la continuazione tra le predette sentenze, riguardanti fatti di lesione, resistenza/minaccia a pubblico ufficiale commessi all’interno del carcere, tale valutazione avrebbe dovuto essere operata anche rispetto ai fatti di cui alle sentenze escluse.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato
1.1. Va, preliminarmente, evidenziato che il Giudice dell’esecuzione, dopo aver escluso la continuazione in relazione ai fatti commessi dal ricorrente da libero (Gruppo A), ha affermato, con riferimento ai fatti commessi da detenuto, che soltanto per i reati oggetto delle sentenze di condanna di cui ai nr. 15), 17), 18), C7 20), 21), 22), 23) e 24), sussistono gli indici rivelatori della identità del diseg criminoso, da individuarsi nella prossimità cronologica tra i fatti, nelle modalità delle cond te, nella sostanziale omogeneità tra tipologia di reati ed il bene ‘) protetto’, condizioni di tempo e di luogo – trattandosi di condanne riguardanti fatti di lesioni, resistenza/minaccia a p.u. e danneggiamento, tutti commessi tra il mese di giugno 2018 e il mese di marzo 2020, da ristretto.
1.2. Ha, invece, escluso l’unicità del disegno criminoso in relazione agli altri reati, di cui ai nn. 6), 7), 8), 9), 10), 12), 13), 14), 16) e 19) in quanto ha riten che la distanza temporale tra i fatti impedisce il riconoscimento del vincolo, non potendo ammettersi una dilatazione temporale tale da includere ed unificare tra loro reati anche significativamente distanti ed accomunati dal solo fatto di essere stati commessi durante detto stato detentivo.
Tanto premesso, va rilevato che la motivazione sul diniego della applicazione della disciplina della continuazione per l’impossibilità di ravvisare, in relazione ai sopra indicati reati del gruppo B) commessi tra il 2007 ed il 2017, l’unicità del disegno criminoso appare sorretta da un percorso argomentativo privo di contraddizioni, avendo il giudice dell’esecuzione dato corretta attuazione al principio secondo cui in tema di continuazione x il decorso del tempo costituisce elemento decisivo su cui fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall’art. 81 cod. pen., posto che, in assenza di altri elementi,
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quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l’esistenza di una programmazione unitaria e predeterminata, almeno nelle linee fondamentali. (Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, Diana, Rv. 287193 01).
Il giudice dell’esecuzione ha, infatti, reso una motivazione che, attribuendo significativo rilievo al decorso temporale, risulta funzionale al mancato riconoscimento della continuazione, ritenendo, non illogicamente, recessiva la natura omogenea delle violazioni, tra le quali risulta peraltro anche un reato di falso. Del resto, vale ad escludere la sussistenza di una previa programmazione delle condotte delittuose non soltanto la distanza temporale tra la stesse, ma anche la circostanza, risultante dal provvedimento censurato, che si tratta di reati commessi in diverse strutture carcerarie, nel corso dei molteplici intermittenti periodi di detenzione, idonei, secondo una valutazione complessiva degli elementi a disposizione, a costituire momenti di frattura della unicità del disegno criminoso (Sez. 1, Sentenza n. 37832 del 05/04/2019 Rv. 276842 – 01, Sez. 6, Sentenza n. 49868 del 06/12/2013 Rv. 258365 – 01).
In definitiva, nel provvedimento impugnato non è riscontrabile alcun vizio motivazionale risultando in linea con quanto affermat<Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01), secondo cui il riconoscimento della continuazione.necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.
Il provvedimento censurato, pertanto, resiste alle doglianze difensive, le quali non adducono elementi utili in ordine alla dimostrazione che la reiterazione delle condotte criminose non sia sintomatica di una propensione a delinquere del ricorrente, non potendo rilevare in senso contrario il dato che il giudice dell'esecuzione abbia riconosciuto la continuazione in ordine agli altri reati.
In relazione a tale ultimo profilo va, infatti, ribadito che in tema di esecuzione h incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazione l'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il
meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca
in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a
delinquere (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale il giudice dell'esecuzione aveva escluso il riconoscimento della continuazione per
l'ampiezza dell'arco temporale in cui si collocavano i reati e la mancata allegazione di elementi specifici, sintomatici della loro riconducibilità a una medesima
preventiva risoluzione criminosa). (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019,
COGNOME, Rv. 275451 – 01)
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso devo essere rigettato; consegue alla pronuncia di rigetto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos decso n Roma, il 6 giugno 2025.