Continuazione tra reati: il tempo esclude il vincolo
L’istituto della continuazione tra reati rappresenta un pilastro del nostro sistema sanzionatorio, permettendo di unificare sotto un unico ‘disegno criminoso’ più violazioni della legge penale. Ma cosa succede quando tra un reato e l’altro intercorre un periodo di tempo molto lungo? Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha offerto un chiarimento fondamentale su questo punto, sottolineando come il fattore temporale possa essere decisivo per escludere tale vincolo.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato con due distinte sentenze per violazioni della legge sugli stupefacenti. Le condotte criminose, sebbene omogenee per natura, erano state commesse a una distanza di circa quindici anni l’una dall’altra. L’interessato aveva richiesto al Giudice dell’Esecuzione di applicare l’articolo 671 del codice di procedura penale, ovvero di riconoscere la sussistenza della continuazione tra reati per unificare le pene.
La Corte d’Appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza. La motivazione principale del diniego risiedeva proprio nel notevole lasso temporale intercorso tra le commissioni dei reati, aggravato dal fatto che, in questo arco di tempo, il soggetto aveva scontato diversi periodi di detenzione. Secondo il giudice, questi elementi erano sufficienti a interrompere la presunzione di un’unica volontà criminosa.
La Decisione della Cassazione e la valutazione della continuazione tra reati
La Suprema Corte, investita della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando pienamente la valutazione del giudice di merito. Gli Ermellini hanno ribadito che, sebbene la natura dei reati e le modalità esecutive siano elementi importanti, non possono essere gli unici fattori da considerare.
L’Importanza del Criterio Temporale
Il punto focale della decisione risiede nell’importanza attribuita al criterio temporale. La Corte ha chiarito che una distanza di quindici anni tra i fatti non è un dettaglio trascurabile. Al contrario, un intervallo così significativo, per di più frammentato da periodi di carcerazione, rende logicamente difficile sostenere che entrambe le serie di condotte illecite discendano da un unico e preordinato ‘disegno criminoso’ concepito all’origine.
La carcerazione, in particolare, viene vista come un evento che interrompe la continuità della vita e, di conseguenza, la presunta continuità di un progetto criminale. La decisione del giudice di merito di negare la continuazione non è stata quindi ritenuta illogica, ma anzi ben ancorata ai principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su un’interpretazione consolidata, richiamando anche una precedente sentenza delle Sezioni Unite (n. 28659 del 2017). Secondo tale orientamento, per riconoscere la continuazione tra reati è necessario individuare una ‘volizione unitaria’. Il criterio temporale è uno degli indici più significativi per valutare l’esistenza di questa volontà unica. In presenza di una distanza temporale così ampia, l’onere di dimostrare l’esistenza di un piano originario diventa molto più gravoso.
La Corte ha sottolineato che la decisione del giudice dell’esecuzione era corretta nel non valorizzare esclusivamente l’omogeneità delle violazioni (entrambe legate agli stupefacenti), ma nel ponderarla con il dato temporale. La scelta di tornare a delinquere dopo molti anni e dopo aver scontato pene detentive è stata interpretata come una nuova e autonoma deliberazione criminale, piuttosto che come l’attuazione di un vecchio piano.
Le Conclusioni
In conclusione, questa ordinanza rafforza un principio cruciale in materia di esecuzione penale: il tempo conta. La continuazione tra reati non può essere riconosciuta automaticamente solo sulla base della somiglianza dei crimini commessi. Un lungo intervallo tra le condotte, specialmente se interrotto da periodi di detenzione, costituisce un forte indizio contrario all’esistenza di un unico disegno criminoso. Tale decisione impone una valutazione rigorosa e caso per caso, dove il fattore temporale assume un peso determinante, orientando la decisione del giudice verso il diniego del beneficio quando la distanza tra i fatti è tale da far presumere una rottura del progetto criminale originario.
È possibile applicare la continuazione tra reati commessi a 15 anni di distanza?
Secondo l’ordinanza, è altamente improbabile. La Corte ha ritenuto che un lasso temporale così ampio, interrotto da periodi di detenzione, sia un forte indizio dell’assenza di un unico disegno criminoso, rendendo di fatto la richiesta di continuazione infondata.
Qual è il criterio più importante per valutare la continuazione tra reati?
Il provvedimento evidenzia il ‘criterio temporale’ come uno degli indici principali. Sebbene non sia l’unico, una notevole distanza di tempo tra i fatti di reato indebolisce fortemente la presunzione di un’unica volontà criminosa e di un piano unitario.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, la decisione del giudice precedente viene confermata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20935 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20935 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Vista l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l’istanz applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da NOME COGNOME per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell’invocata identità del dise criminoso tra i reati giudicati con due sentenze (1. Corte appello Reggio Calabria d 06/12/2007, irr. 06/03/2008; 2. Corte appello Reggio Calabria del 23/03/2022, irr 04/11/2022);
considerato che in particolare il G.E. ha rilevato di non poter unificare sotto vincolo della continuazione le sentenze indicate, pur entrambe relative a plurimi episo di violazione legge stupefacenti, in considerazione del lungo lasso temporale (circa anni) intercorso tra le condotte giudicate rispettivamente con le due citate sentenz considerati altresì i periodi di detenzione subiti dal COGNOME in detto ampio l temporale;
letto il ricorso, con cui si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione censurandosi il provvedimento impugnato laddove non avrebbe correttamente valorizzato l’omogeneità delle violazioni commesse nello stesso contesto ambientale e con le medesime modalità esecutive;
ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punt individuazione dei criteri da cui si può desumere l’esistenza di una volizione unitaria Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074), atteso che il criteri temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizio unitaria ed in presenza di una distanza temporale di circa quindici anni tra i reati ( in cui si pongono peraltro plurimi periodi di carcerazione), non è illogica la decisi reiettiva del giudice dell’esecuzione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/05/2024